Le zone costiere costituiscono degli ambienti complessi, influenzati da una miriade di forze che interagiscono fra loro e che dipendono dalle condizioni idrologiche, geomorfologiche, socioeconomiche, istituzionali e culturali del sistema considerato. Lo studio degli ecosistemi marini permette di valutare lo stato di «qualità» delle acque marino-costiere da un punto di vista ambientale e in funzione della salute pubblica. Solo tenendo costantemente sotto controllo il mare, punto di arrivo finale di tutti i fattori di inquinamento, sarà possibile definire ed attuare le politiche di risanamento e di valorizzazione delle zone costiere.
La crescente consapevolezza, oramai diffusa in ogni campo, dell'importanza della conservazione delle risorse naturali disponibili e del loro razionale sfruttamento, ha fatto sorgere, sul piano giuridico e politico-legislativo, un'attenzione sempre maggiore verso una considerazione unitaria delle problematiche ambientali, e conseguentemente verso una predisposizione di livelli decisionali parimenti unitari, o almeno di coordinamento delle varie competenze preesistenti nelle materie ambientali.
La legislazione ambientale italiana, non diversamente da quella di altri Paesi dell’Unione europea, ha preso impulso dalla normativa comunitaria ed oggi deriva in massima parte da essa. L’emanazione delle più recenti normative comunitarie e nazionali hanno oggi portato alla definizione di una strategia di monitoraggio più complessa per ciò che attiene la selezione dei comparti di indagine e dei parametri indagati.
I controlli da attuarsi nelle acque marine costiere per assegnare un giudizio di qualità sono regolamentati dai seguenti atti legislativi:
Normativa nazionale:
Normativa comunitaria:
Nel nostro Paese la qualità delle acque destinate alla «balneazione» è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982 n. 470 (emanato in recepimento della Direttiva n. 76/160/CEE dell’8 dicembre 1975) e successive modifiche ed integrazioni. Detto Decreto, colma una lacuna legislativa in materia "igienico-sanitaria" delle acque di balneazione interne e marine; non esistevano infatti precedenti normative specifiche, fatte salve le generiche disposizioni del Regio Decreto n° 726/1985 sugli stabilimenti balneari, del Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 1934 e della Circolare del Ministero della sanità del 1979 contenente le prime disposizioni attinenti la balneazione.
Il D.P.R. 470/82 prevede che, a cura delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale, ove istituite, vengano eseguiti nel periodo di campionamento (dal 1°aprile al 30 settembre) degli accertamenti ispettivi ed analitici sulle acque costiere individuate dalle Regioni interessate, al fine di verificarne l’idoneità (e conseguentemente la non idoneità) alla balneazione.
Per le caratteristiche dei parametri da indagare è indubbio che la “qualità delle acque destinate alla balneazione” oggetto del D.P.R. 470, è un obiettivo di carattere principalmente igienico-sanitario.
La tutela igienico-sanitaria è garantita attraverso l’analisi delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche su campioni prelevati ogni 15 giorni nel periodo compreso fra il 1 Aprile ed il 30 Settembre (Tabella 1 - allegato 1 DPR 470/1982 che si tralascia); su ogni campione prelevato vengono ricercati di routine 11 parametri di cui 4 batteriologici e 7 chimico fisici, anche se, in condizioni particolari, si possono ricercano parametri ulteriori. Per il giudizio di idoneità, ogni superamento del limite anche di un solo parametro di qualsiasi prelievo determina campionamenti suppletivi di verifica, dettagliatamente esplicitati dalla norma, in base ai quali si ribadisce l’idoneità o il divieto alla balneazione. Una zona è dichiarata temporaneamente non idonea alla balneazione, a cura del Comune interessato, qualora due delle cinque analisi “suppletive” previste presentino difformità ai requisiti normativi di qualità, mentre la riapertura di tale zona resta subordinata all’esito favorevole di due analisi “routinarie” consecutive eseguite con la frequenza minima prevista.
Per la determinazione dell’idoneità all’inizio della stagione balneare, ci si riferisce alle analisi effettuate durante l’anno precedente: le acque sono considerate idonee quando hanno avuto il 90% dei campioni in cui tutti i parametri sono rientrati nei limiti di legge (80% per i parametri microbiologici) e i casi di non conformità (per colorazione, pH, temperatura, fenoli, oli minerali e sostanze tensioattive) non hanno avuto valori superiori del 50% dei limiti (tab. 1)
Il D.P.R. 470/82 non ha subito nessuna modifica fino alla emanazione della Legge 29 dicembre 2000, n° 422, che, con l’articolo 18 ha dettato nuove e più severe norme in materia di acque di balneazione:
Si nota che con questo aggiornamento si impongono limiti più severi e restrittivi a vantaggio della protezione e del miglioramento delle acque di balneazione.
E’ importante rilevare che da tempo si avvertita la necessità di modificare l’attuale Direttiva Europea 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione; nel 1994 il Consiglio dell’Unione Europea ha presentato una proposta di nuova Direttiva che modificava parzialmente quella attuale ma che è stata successivamente respinta nel 1999 da 14 Stati Membri su 15 totali. Successivamente, il 24 Ottobre 2002, la Commissione Acque di Balneazione delle Comunità Europee ha presentato una nuova proposta che prevede un approccio innovativo e conforme alle più recenti politiche di gestione e programmazione ambientale. In sintesi la Direttiva mira ad individuare e riconoscere tutti i meccanismi responsabili dell’eventuale superamento dei limiti stabiliti, oltre ai processi che determinano la qualità dell’acqua e la sua variabilità al fine di minimizzare l’impatto delle attività antropiche tramite interventi di gestione specifici e mirati.
Nello stesso documento viene proposta l’ introduzione di 2 nuovi parametri microbiologici, Enterococchi intestinali ed Escherichia Coli, considerati più sensibili e significativi per valutare il rischio per la salute pubblica durante l’attività di balneazione e gli atri usi ricreativi della risorsa idrica. Di fatto i nuovi sostituiscono tutti i parametri utilizzati fino ad ora, lasciando un ruolo accessorio ad altri già presenti (oli minerali; pH, solo nelle acque interne; fioriture algali, solo nelle zone a rischio) o di nuova introduzione (residui bituminosi, catrame, materiale galleggiante come legname, plastica, vetro, gomma ecc.). Tale riduzione dei parametri determinerebbe ingenti riduzione dei costi senza comunque ridurre il grado di protezione dei cittadini.
Le attività di monitoraggio sono state condotte inizialmente in riferimento ai dettami della Legge 31 dicembre 1982, n. 979/82 come modificata dal D.lgs. n. 202/2077 (“Disposizioni per la difesa del mare”), finalizzata alla conoscenza dello stato degli ecosistemi e al controllo dell’eutrofizzazione. I monitoraggi erano finalizzati al controllo delle acque e dei bivalvi, attraverso l’analisi di alcuni parametri chimici, fisici e microbiologici.
La legge in parola si pone come obiettivo l’attuazione di una politica di protezione dell’ambiente marino e di prevenzione delle risorse marine da effetti dannosi. Tale obiettivo viene perseguito attuando piani generali sia di difesa del mare e delle coste dall’inquinamento, che piani di tutela dell’ambiente marino su tutto il territorio nazionale. In ottemperanza a tale normativa, la Direzione Generale per la Protezione della Natura (ex Servizio Difesa del Mare - SDM) del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e della natura ha organizzato, di concerto con le quattordici Regioni costiere italiane, una «rete di osservazione» della qualità dell'ambiente marino costiero, effettuando periodici controlli con rilevamento di dati oceanografici, chimici, biologici e microbiologici al fine di tenere sotto controllo lo stato di qualità delle acque marino-costiere. I monitoraggi triennali in convenzione con tutte le regioni, sono iniziati nel 1996 e riguardano il controllo delle condizioni degli ecosistemi marini, dell’eutrofizzazione e dei bivalvi e vengono effettuati su un numero rilevante di "transetti" con la determinazione di un gran numero di parametri. I dati rilevati confluiscono nel SIDIMAR (Banca dati del Sistema Difesa Mare) e quindi sono disponibili in ambito SINA (Sistema Informativo Nazionale Ambientale).
I dati raccolti nelle attività di monitoraggio svolti dal Ministero dell’Ambiente ben si prestano quale ricca banca dati a disposizione di tutti gli enti che, sull’ambiente e per l’ambiente marino, sono tenuti ad intervenire con il coordinamento e la programmazione delle attività di difesa, prevenzione e protezione. Il Programma di Monitoraggio dell’Ambiente Marino Costiero, fin dal suo avvio, è stato pensato e organizzato da un punto di vista squisitamente ambientale, prestando attenzione alla verifica dello stato di qualità delle acque di mare: l’obiettivo, infatti, è di valutare in che maniera e in che quantità l’attività dell’uomo influenza la qualità dell’ambiente marino. E’ per questo motivo che il programma di monitoraggio è rivolto a tutte le matrici marine: acque, sedimenti, biota e benthos. Come è noto, i sedimenti e il biota sono matrici che conservano la memoria di tutte le sostanze con cui sono venuti a contatto, compresi i microinquinanti: i dati raccolti sulla contaminazione dei sedimenti e del biota, unitamente ai dati raccolti sulle acque, possono essere utilizzati per valutare lo stato ambientale dell’ecosistema marino.
Questo programma risulta propedeutico alla futura applicazione del D. Lgs 152/99 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento” e il suo avvio ha permesso di standardizzare, su tutto il territorio nazionale, ed uniformare le procedure per ridurre il margine d’errore. Con l'emanazione della normativa sulle acque (D.lgs. 152/99 come modificato dal D.Lgs. 258/00), vengono richieste attività di monitoraggio nei corpi idrici significativi al fine di stabilire lo stato di «qualità ambientale» di ciascuno di essi. La conoscenza dello stato dei corpi idrici permette la loro classificazione e conseguentemente, se necessario, di pianificare il loro risanamento al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. Oltre ai corpi idrici significativi sono da monitorare tutti i corpi idrici che, per valori naturalistici o per particolari utilizzazioni in atto, hanno rilevante interesse ambientale e quelli che per essere molto inquinati possono avere influenza negativa sui corpi idrici significativi.
Il D.Lgs. 152/99 (come modificato dal D.Lgs. 258/00), per la valutazione dello stato di qualità ambientale, ha come obiettivi principali:
Tabella 1 – Tabella 17 Allegato 1 D.Lgs. 152/99, come modificata dal D.Lgs. 258/00
“Classificazione delle acque marine costiere in base alla scala trofica”
In tale maniera le acque marino costiere vengono classificate esclusivamente in base ad un indice di trofia che fornisce delle indicazioni solo su alcune delle condizioni del sistema considerato.
La necessità di poter disporre di un criterio oggettivo per la classificazione delle acque marine costiere riveste importanza essenziale nell’attività pianificatoria, quando è necessario definire gli obiettivi di qualità da raggiungere e le strategie di risanamento. L’introduzione dell’ «Indice Trofico» e della relativa «Scala Trofica», rendono possibile la misura dei livelli trofici in termini rigorosamente quantitativi, nonché il confronto tra differenti sistemi costieri, per mezzo di una scala numerica che copre un’ampia gamma di situazioni trofiche, così come queste si presentano lungo tutto lo sviluppo costiero italiano, e più in generale, nella Regione Mediterranea.