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Normativa acque marino-costiere di riferimento

Le zone costiere costituiscono degli ambienti complessi, influenzati da una miriade di forze che interagiscono fra loro e che dipendono dalle condizioni idrologiche, geomorfologiche, socioeconomiche, istituzionali e culturali del sistema considerato. Lo studio degli ecosistemi marini permette di valutare lo stato di «qualità» delle acque marino-costiere da un punto di vista ambientale e in funzione della salute pubblica. Solo tenendo costantemente sotto controllo il mare, punto di arrivo finale di tutti i fattori di inquinamento, sarà possibile definire ed attuare le politiche di risanamento e di valorizzazione delle zone costiere.

La crescente consapevolezza, oramai diffusa in ogni campo, dell'importanza della conservazione delle risorse naturali disponibili e del loro razionale sfruttamento, ha fatto sorgere, sul piano giuridico e politico-legislativo, un'attenzione sempre maggiore verso una considerazione unitaria delle problematiche ambientali, e conseguentemente verso una predisposizione di livelli decisionali parimenti unitari, o almeno di coordinamento delle varie competenze preesistenti nelle materie ambientali.

La legislazione ambientale italiana, non diversamente da quella di altri Paesi dell’Unione europea, ha preso impulso dalla normativa comunitaria ed oggi deriva in massima parte da essa. L’emanazione delle più recenti normative comunitarie e nazionali hanno oggi portato alla definizione di una strategia di monitoraggio più complessa per ciò che attiene la selezione dei comparti di indagine e dei parametri indagati.

I controlli da attuarsi nelle acque marine costiere per assegnare un giudizio di qualità sono regolamentati dai seguenti atti legislativi:

 

  Normativa nazionale:

  • Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 16 giugno 2008, n. 131. Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto.(GU n. 187 del 11-8-2008 - Suppl. Ordinario n.189)
  • Legge 06 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006, al Capo I, art. 1, delega il Governo per l’attuazione, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, di numerose direttive europee tra cui la direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione
  • Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 disciplina le seguenti materie: procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC); la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche; la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente
  • Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 06 gennaio 2003, n. 367 fissa in modo uniforme su tutto il territorio nazionale gli standard di qualità per la matrice acqua, per i corpi idrici significativi e per quelli a specifica destinazione, al fine di assicurare il conseguimento di un elevato livello di tutela ambientale alle scadenze temporali fissate dal decreto legislativo n. 152/1999 nel 2008 (art. 5, comma 3) e nel 2015 (art. 4, comma 4), per le sostanze pericolose individuate a livello comunitario, immesse nell'ambiente idrico da fonti puntuali e diffuse
  • Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 19 agosto 2003, n. 152 disciplina le modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque, al fine di assolvere agli obblighi comunitari e assicurare la più ampia divulgazione sul tema, con riferimento in particolare alle caratteristiche dei bacini idrografici, dei corpi idrici superficiali e sotterranei, alle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano e alle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, da parte delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano attraverso la trasmissione per via telematica all’APAT dei dati conoscitivi, le informazioni e le relazioni secondo definiti standard informativi ed entro prestabilite scadenze temporali
  • Decreto del Ministero della Sanità 16 maggio 2002 stabilisce i tenori massimi e metodiche di analisi delle biotossine algali nei molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini
  • Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2002, n. 198 disciplina le modalità di informazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 152 del 1999 sue modifiche ed integrazioni, al fine di assolvere agli obblighi comunitari e assicurare la più ampia divulgazione sul tema, con riferimento in particolare alle acque a specifica destinazione, agli scarichi e alla protezione dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole, da parte delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano attraverso la trasmissione per via telematica all’APAT dei dati conoscitivi, le informazioni e le relazioni secondo definiti standard informativi ed entro prestabilite scadenze temporali
  • Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 258 apporta modifiche e integrazioni al D.lgs 152/99 relativamente alle competenze, le aree sensibili, la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, il bilancio idrico, la temporaneità delle concessioni per il prelievo delle acque, la disciplina degli scarichi, l'autorizzazione al trattamento di rifiuti negli impianti di trattamento di acque reflue urbane, l'utilizzazione agronomica, la domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, le sanzioni amministrative e penali
  • Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 regolamenta la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee, attraverso l'individuazione degli obbiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici; la tutela integrata degli aspetti quantitativi e qualitativi di ciascun bacino idrografico; il rispetto dei valori limite prescritti e riportati negli allegati al Decreto, differenziati in relazione agli obbiettivi di qualità del corpo ricettore; l'individuazione delle zone vulnerabili e delle zone sensibili nonché delle relative misure per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento; l'individuazione delle misure volte alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche
  • Decreto del Ministero della Sanità 14 ottobre 1998 apporta modificazioni all’allegato al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 530 e successive modifiche, fissando il tenore massimo consentito della tossina ASP (Amnesic Shellfish Poisoning) nelle parti commestibili dei molluschi e approvando la relativa metodica di analisi oltre ad individuare il laboratorio nazionale di riferimento per il monitoraggio delle biotossine marine il Centro ricerche marine di Cesenatico
  • Decreto del Ministero della Sanità 31 luglio 1995 approva le metodiche per la determinazione dei coliformi fecali, di Escherichia coli, delle salmonelle, delle biotossine algali PSP (Paralytic Shellfish Poisoning), delle tossine DSP (Diarrehetic Shellfish Poisoning), del mercurio e del piombo nei molluschi bivalvi
  • Decreto del Ministero della Sanità 1 agosto 1990, n. 256 modifica i requisiti biologici di qualità delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, di cui al decreto ministeriale 27 aprile 1978 di attuazione della legge 2 maggio 1977, n. 192
  • Decreto del Ministero della Sanità 1 settembre 1990 indica i metodi di analisi per la determinazione delle biotossine algali nei molluschi bivalvi, nonchè per la determinazione quali-quantitativa dei popolamenti fitoplanctonici nelle acque marine adibite alla molluschicoltura
  • Decreto del Ministero della Sanità, di concerto con Ministero dell’Ambiente, 17 giugno 1988 stabilisce i criteri per la definizione dei programmi di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie nelle acque di balneazione
  • Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni ed integrazioni (Legge 29 dicembre 2000, n. 422; Legge 30 maggio 2003, n. 121 e Decreto Legislativo 11 luglio 2007, n. 94), emanato in recepimento della direttiva 76/160/CEE dell’8 dicembre 1975, disciplina la materia relativa alla qualità delle acque destinate alla balneazione (si rimanda alla specifica parte del sito di Arpat per maggiori informazioni sul tema).
  • Legge 31 dicembre 1982, n. 979 detta le disposizioni per la difesa del mare. Istituisce le Riserve Naturali Marine per la protezione dell'ambiente e individua le regole per la loro gestione. Dispone la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento, tenuto conto dei programmi statali e regionali, degli indirizzi comunitari ed internazionali. Definisce, d'intesa con le Regioni, il Piano generale di difesa del mare e delle coste marine
  • Lettera-Circolare del Ministero della Sanità 25 marzo 1989 specifica il metodo per la determinazione della clorofilla “a” nell’ambito del programma di sorveglianza algale di cui al decreto interministeriale 17.08.1988
  • Lettera-Circolare del Ministero della Sanità 9 aprile 1998 aggiorna le metodiche analitiche per la determinazione dei parametri previsti nel D.M. 17.06.1998 concernente i criteri per la definizione del programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie nelle acque di balneazione
  • Lettera-Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998 indica i valori soglia nelle fioriture algali determinate da specie potenzialmente tossiche nelle acque di balneazione oltre i quali si ipotizza l’insorgenza di fattori di rischio per i bagnanti.

 

 Normativa comunitaria:

  • Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE, nel stabilire le disposizioni in materia di monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione, la gestione della qualità delle acque di balneazione e l’informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione, è finalizzata a preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente e a proteggere la salute umana integrando la direttiva 200/60/CE
  • Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 istituisce un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee (G.U.C.E. L327 del 22.12.2000)
  • Direttiva 76/160/CEE del Consiglio delle Comunità europee dell’8 dicembre 1975 disciplina la materia relativa alla qualità delle acque destinate alla balneazione.

D.P.R. 8.6.1982, n. 470

Nel nostro Paese la qualità delle acque destinate alla «balneazione» è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982 n. 470 (emanato in recepimento della Direttiva n. 76/160/CEE dell’8 dicembre 1975) e successive modifiche ed integrazioni. Detto Decreto, colma una lacuna legislativa in materia "igienico-sanitaria" delle acque di balneazione interne e marine; non esistevano infatti precedenti normative specifiche, fatte salve le generiche disposizioni del Regio Decreto n° 726/1985 sugli stabilimenti balneari, del Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 1934 e della Circolare del Ministero della sanità del 1979 contenente le prime disposizioni attinenti la balneazione.

Il D.P.R. 470/82 prevede che, a cura delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale, ove istituite, vengano eseguiti nel periodo di campionamento (dal 1°aprile al 30 settembre) degli accertamenti ispettivi ed analitici sulle acque costiere individuate dalle Regioni interessate, al fine di verificarne l’idoneità (e conseguentemente la non idoneità) alla balneazione.

  • Sulla balneazione pone tra i principali obiettivi di:
  1. definire requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque di balneazione;
  2. attivare adeguati piani di monitoraggio;
  3. definire la idoneità delle acque destinate alla balneazione.

Per le caratteristiche dei parametri da indagare è indubbio che la “qualità delle acque destinate alla balneazione” oggetto del D.P.R. 470, è un obiettivo di carattere principalmente igienico-sanitario.

La tutela igienico-sanitaria è garantita attraverso l’analisi delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche su campioni prelevati ogni 15 giorni nel periodo compreso fra il 1 Aprile ed il 30 Settembre (Tabella 1 - allegato 1 DPR 470/1982 che si tralascia); su ogni campione prelevato vengono ricercati di routine 11 parametri di cui 4 batteriologici e 7 chimico fisici, anche se, in condizioni particolari, si possono ricercano parametri ulteriori. Per il giudizio di idoneità, ogni superamento del limite anche di un solo parametro di qualsiasi prelievo determina campionamenti suppletivi di verifica, dettagliatamente esplicitati dalla norma, in base ai quali si ribadisce l’idoneità o il divieto alla balneazione. Una zona è dichiarata temporaneamente non idonea alla balneazione, a cura del Comune interessato, qualora due delle cinque analisi “suppletive” previste presentino difformità ai requisiti normativi di qualità, mentre la riapertura di tale zona resta subordinata all’esito favorevole di due analisi “routinarie” consecutive eseguite con la frequenza minima prevista.

Per la determinazione dell’idoneità all’inizio della stagione balneare, ci si riferisce alle analisi effettuate durante l’anno precedente: le acque sono considerate idonee quando hanno avuto il 90% dei campioni in cui tutti i parametri sono rientrati nei limiti di legge (80% per i parametri microbiologici) e i casi di non conformità (per colorazione, pH, temperatura, fenoli, oli minerali e sostanze tensioattive) non hanno avuto valori superiori del 50% dei limiti (tab. 1)

Il D.P.R. 470/82 non ha subito nessuna modifica fino alla emanazione della Legge 29 dicembre 2000, n° 422, che, con l’articolo 18 ha dettato nuove e più severe norme in materia di acque di balneazione:

  1. quando per i coliformi totali e fecali vengano superati rispettivamente i valori di 10000 e 2000 ufc/100 ml, la percentuale dei campioni conformi passa dall’80 al 95%;
  2. se sono stati effettuati campionamenti routinari in numero inferiore a quelli previsti, la zona dovrà essere vietata alla balneazione per tutta la stagione balneare successiva;
  3. se per due stagioni consecutive un punto dimostra la non conformità alla balneazione, tale zona deve essere vietata e contemporaneamente, devono essere attuate misure di miglioramento volte a rimuovere le cause dell’ inquinamento

Si nota che con questo aggiornamento si impongono limiti più severi e restrittivi a vantaggio della protezione e del miglioramento delle acque di balneazione.

E’ importante rilevare che da tempo si avvertita la necessità di modificare l’attuale Direttiva Europea 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione; nel 1994 il Consiglio dell’Unione Europea ha presentato una proposta di nuova Direttiva che modificava parzialmente quella attuale ma che è stata successivamente respinta nel 1999 da 14 Stati Membri su 15 totali.  Successivamente, il 24 Ottobre 2002, la Commissione Acque di Balneazione delle Comunità Europee ha presentato una nuova proposta  che prevede un approccio innovativo e conforme alle più recenti politiche di gestione e programmazione ambientale. In sintesi la Direttiva mira ad individuare e riconoscere tutti i meccanismi responsabili dell’eventuale superamento dei limiti stabiliti, oltre ai processi che determinano la qualità dell’acqua e la sua variabilità al fine di minimizzare l’impatto delle attività antropiche tramite interventi di gestione specifici e mirati.

Nello stesso documento viene proposta l’ introduzione di 2 nuovi parametri microbiologici, Enterococchi intestinali ed Escherichia Coli, considerati più sensibili e significativi per valutare il rischio per la salute pubblica durante l’attività di balneazione e gli atri usi ricreativi della risorsa idrica. Di fatto i nuovi sostituiscono tutti i parametri utilizzati fino ad ora, lasciando un ruolo accessorio ad altri già presenti (oli minerali; pH, solo nelle acque interne; fioriture algali, solo nelle zone a rischio) o di nuova introduzione (residui bituminosi, catrame, materiale galleggiante come legname, plastica, vetro, gomma ecc.). Tale riduzione dei parametri determinerebbe ingenti riduzione dei costi senza comunque ridurre il grado di protezione dei cittadini.

Legge 31 dicembre 1982, n. 979

Le attività di monitoraggio sono state condotte inizialmente in riferimento ai dettami della Legge 31 dicembre 1982, n. 979/82 come modificata dal D.lgs. n. 202/2077 (“Disposizioni per la difesa del mare”), finalizzata alla conoscenza dello stato degli ecosistemi e al controllo dell’eutrofizzazione. I monitoraggi erano finalizzati al controllo delle acque e dei bivalvi, attraverso l’analisi di alcuni parametri chimici, fisici e microbiologici.

La legge in parola si pone come obiettivo l’attuazione di una politica di protezione dell’ambiente marino e di prevenzione delle risorse marine da effetti dannosi. Tale obiettivo viene perseguito attuando piani generali sia di difesa del mare e delle coste dall’inquinamento, che piani di tutela dell’ambiente marino su tutto il territorio nazionale. In ottemperanza a tale normativa, la Direzione Generale per la Protezione della Natura (ex Servizio Difesa del Mare - SDM) del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e della natura ha organizzato, di concerto con le quattordici Regioni costiere italiane, una «rete di osservazione» della qualità dell'ambiente marino costiero, effettuando periodici controlli con rilevamento di dati oceanografici, chimici, biologici e microbiologici al fine di tenere sotto controllo lo stato di qualità delle acque marino-costiere. I monitoraggi triennali in convenzione con tutte le regioni, sono iniziati nel 1996 e riguardano il controllo delle condizioni degli ecosistemi marini, dell’eutrofizzazione e dei bivalvi e vengono effettuati su un numero rilevante di "transetti" con la determinazione di un gran numero di parametri. I dati rilevati confluiscono nel SIDIMAR (Banca dati del Sistema Difesa Mare) e quindi sono disponibili in ambito SINA (Sistema Informativo Nazionale Ambientale).

I dati raccolti nelle attività di monitoraggio svolti dal Ministero dell’Ambiente ben si prestano quale ricca banca dati a disposizione di tutti gli enti che, sull’ambiente e per l’ambiente marino, sono tenuti ad intervenire con il coordinamento e la programmazione delle attività di difesa, prevenzione e protezione. Il Programma di Monitoraggio dell’Ambiente Marino Costiero, fin dal suo avvio, è stato pensato e organizzato da un punto di vista squisitamente ambientale, prestando attenzione alla verifica dello stato di qualità delle acque di mare: l’obiettivo, infatti, è di valutare in che maniera e in che quantità l’attività dell’uomo influenza la qualità dell’ambiente marino. E’ per questo motivo che il programma di monitoraggio è rivolto a tutte le matrici marine: acque, sedimenti, biota e benthos. Come è noto, i sedimenti e il biota sono matrici che conservano la memoria di tutte le sostanze con cui sono venuti a contatto, compresi i microinquinanti: i dati raccolti sulla contaminazione dei sedimenti e del biota, unitamente ai dati raccolti sulle acque, possono essere utilizzati per valutare lo stato ambientale dell’ecosistema marino.

Questo programma risulta propedeutico alla futura applicazione del D. Lgs 152/99 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento” e il suo avvio ha permesso di standardizzare, su tutto il territorio nazionale, ed uniformare le procedure per ridurre il margine d’errore. Con l'emanazione della normativa sulle acque (D.lgs. 152/99 come modificato dal D.Lgs. 258/00), vengono richieste attività di monitoraggio nei corpi idrici significativi al fine di stabilire lo stato di «qualità ambientale» di ciascuno di essi. La conoscenza dello stato dei corpi idrici permette la loro classificazione e conseguentemente, se necessario, di pianificare il loro risanamento al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. Oltre ai corpi idrici significativi sono da monitorare tutti i corpi idrici che, per valori naturalistici o per particolari utilizzazioni in atto, hanno rilevante interesse ambientale e quelli che per essere molto inquinati possono avere influenza negativa sui corpi idrici significativi.

D.lgs. 11.5.1999, n. 152

Il D.Lgs. 152/99 (come modificato dal D.Lgs. 258/00), per la valutazione dello stato di qualità ambientale, ha come obiettivi principali:

  1. la definizione di una rete di monitoraggio con la verifica e l’integrazione della idoneità delle reti regionali gestite dalle convenzioni Direzione Generale per la Protezione della Natura (ex SDM) – Regioni.
  2. stabilire l’applicazione dell’indice trofico TRIX per la classificazione dello stato di qualità delle acque; tale indice riassume in un valore numerico (in una scala di valori da 1 a 10) le condizioni di trofia del sistema di acque considerato.

Tabella 1 – Tabella 17 Allegato 1 D.Lgs. 152/99, come modificata dal D.Lgs. 258/00

“Classificazione delle acque marine costiere in base alla scala trofica”

In tale maniera le acque marino costiere vengono classificate esclusivamente in base ad un indice di trofia che fornisce delle indicazioni solo su alcune delle condizioni del sistema considerato.

  1. la promozione di iniziative di intercalibrazione tra le strutture tecniche per migliorare la qualità dei dati.
  2. la sperimentazione delle metodologie integrative su sedimenti e biota indicate dal decreto; per una valutazione dello stato di qualità ambientale, infatti è necessario un approccio integrato, che tenga conto, ad esempio, dei popolamenti vegetali o animali e delle caratteristiche chimiche e fisiche dei sedimenti, fondamentali per una corretta interpretazione dello stato degli ecosistemi marini.

La necessità di poter disporre di un criterio oggettivo per la classificazione delle acque marine costiere riveste importanza essenziale nell’attività pianificatoria, quando è necessario definire gli obiettivi di qualità da raggiungere e le strategie di risanamento. L’introduzione dell’ «Indice Trofico» e della relativa «Scala Trofica», rendono possibile la misura dei livelli trofici in termini rigorosamente quantitativi, nonché il confronto tra differenti sistemi costieri, per mezzo di una scala numerica che copre un’ampia gamma di situazioni trofiche, così come queste si presentano lungo tutto lo sviluppo costiero italiano, e più in generale, nella Regione Mediterranea.

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