Le modalità operative di intervento variano in relazione al tipo di «attuazione operativa» che si dovrà affrontare e possono essere condizionate dal tempo di permanenza in mare della sostanza inquinante. Particolarmente di dovrà agire per limitare il danno ambientale, indirizzando gli sforzi per conseguire la maggiore rapidità nell'intervento di bonifica che dovrà tendere alla: eliminazione della fonte inquinante e alla rimozione meccanica di quanto sversato in mare.
Ricevuta la prima notizia riguardante un inquinamento, anche di origine ignota, ovvero un sinistro che stia causando o sia suscettibile di causare sversamento di idrocarburi o, comunque, immissione di sostanze nocive in mare, l’Autorità marittima locale, salvo che la fonte sia di per sé garanzia di veridicità e completezza dell’informazione, è tenuta a disporre ogni misura tesa a:
A tal fine utilizza i mezzi a propria disposizione per eseguire l’opportuna “attività di ricognizione” per la quale, ove necessario, può essere richiesto tramite il locale Servizio Supporto Navale di Zona Marittima, alla Centrale Operativa (C.O.) del Comando Generale delle Capitanerie di Porto l’intervento dei velivoli PL 166 DL3 della Guardia Costiera in configurazione “monitoraggio”, o, in concorso, di mezzi navali e aeromobili di altre Amministrazioni dello Stato disponibili in zona.
• Attivazione del piano locale
Verificata la veridicità della notizia e acquisite attraverso la ricognizione le informazioni necessarie, l'Autorità Marittima:
In ogni caso vanno informati quantomeno il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Protezione della Natura, e il Ministero dell Infrastrutture e dei Trasporti , e Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Centrale Operativa e il Centro Operativo Periferico di giurisdizione.
L’attivazione dell’emergenza locale di pronto intervento può comportare, a giudizio del Capo del Compartimento, la costituzione, nel suo ufficio, del “Centro Comando e Controllo Antinquinamento” (L.P.C.C. - Local Pollution Coordination Centre), costituito di “gruppi definiti” per le loro funzioni, che fanno capo e rispondono tutti al Capo del Compartimento che resta, per legge, il solo ed unico responsabile della direzione delle operazioni.
Il ruolo del L.P.C.C. è quindi quello di affiancare e supportare il Capo del Compartimento, aiutandolo nell’attività di direzione e coordinamento degli interventi.
Per la gestione di tali attività è necessario:
E’ strutturato in due livelli:
Il primo, cuore del sistema, è articolato in:
Il secondo, di supporto, è suddiviso in:
Il “Comitato direttivo”[1]ha compiti decisionali, ed è responsabile delle strategie generali. In particolare, si occupa di tutto quanto attiene:
Il “Comitato tecnico”[2]è responsabile dello studio dei metodi e delle tecniche più adatte da utilizzare per combattere l’inquinamento, ivi compresi gli aspetti riguardanti il deposito temporaneo e lo smaltimento dei prodotti inquinanti e dei residui oleosi/contaminati recuperati.
Oltre ai compiti prettamente tecnici, si occupa di:
Il “Comitato logistico”[3] è responsabile dell’attività di reperimento delle risorse, in stretto contatto con il “Comitato tecnico”:
Oltre ai compiti esecutivi,in particolare si occupa di coordinare gli aspetti connessi con:
Il “Comitato logistico” mantiene costantemente aggiornato il “Comitato tecnico” sulla consistenza ed efficienza delle risorse in campo e disponibili.
Elementi indispensabile per il buon funzionamento del C.L.P.C.C. sono i “Gruppi di supporto”, costituiti dal personale addetto alle sezioni della Capitaneria (P.G., Naviglio, ecc.):
Il Gruppo finanziario, in stretto contatto con il “Comitato direttivo” e il “Comitato logistico”, mantiene costantemente aggiornati e sotto controllo gli aspetti legati alle spese che vengono impegnate a causa della gestione dell’emergenza.
Si occupa tra l’altro di:
Il Gruppo amministrativo, responsabile del supporto generale al C.L.P.C.C., provvede:
Il “Gruppo ambientale”, in contatto con il “Comitato direttivo” e il “Comitato tecnico” si occupa:
Ed infine il “Gruppo pubbliche relazioni”, in stretto contatto con il Comitato direttivo, è responsabile:
Per i contatti con le strutture decisionali/operative costituite presso le Autorità locali, il “Comitato direttivo” può avvalersi di uno, o più, ufficiali di collegamento.
A far parte dei vari Organismi del “Centro di Comando e Controllo”, il Capo del Compartimento può chiamare anche personale estraneo al Corpo delle Capitanerie di Porto. Ove lo ritenga necessario il Capo del Compartimento marittimo può chiedere al Comando Generale delle Capitanerie di Porto l’invio di personale del Corpo, particolarmente esperto e preparato in particolari discipline (normativa internazionale e nazionale, aspetti tecnici legati agli inquinamenti, aspetti giuridico-amministrativi e assicurativi, comunicazioni, sistemi informatici, problemi ambientali, pubbliche relazioni, ecc.), in grado di fornirgli tutto l’aiuto ed il supporto indispensabile per una migliore e più efficace gestione dell’emergenza
[1] Composizione: Comandante, Comandante in 2^, capo Servizio Operativo-Ambiente, rappresentante Autorità portuale
[2] Composizione: capo Sezione Demanio, Capo Sezione Operativa, Capo Sezione Sicurezza Navigazione, Nostromo (quando l’evento interessa la zona portuale), Chimico del porto, Ente di classifica della Nave coinvolta (a richiesta dal Capo del Compartimento), Rappresentante Armamento della Nave coinvolta (a richiesta dal Capo del Compartimento), Rappresentante del Comune costiero (quando interessato), Rappresentante VV.FF. (a richiesta del Capo del Compartimento).
[3] Composizione: Capo Servizio Mezzi Navali, Capo Servizio Amministrativa, Capo Sezione Ambiente e Rappresentante Autorità Portuale.odalità operative
Secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 196 il Capo del Compartimento marittimo, nell'ambito della applicazione operativa di pronto intervento locale antinquinamento, di cui all'art. 11[1] [2] della legge n. 979/82, individua le procedure per accogliere le navi in pericolo nelle acque di giurisdizione tenuto conto in via prioritaria dei vincoli ambientali e paesaggistici delle aree costiere ad alta valenza e vocazione turistica, nonché delle caratteristicghe e della tipologia della nave.
Le procedure adottate dagli Stati membri, in conformità con le pertinenti linee guida dell'IMO, stabiliscono dei piani per accogliere nelle acque sotto la loro giurisdizione le navi in pericolo. Detti piani indicano le necessarie modalità e procedure, tenuto conto dei vincoli operativi e ambientali, per assicurare che le navi in pericolo possano raggiungere immediatamente un «luogo di rifugio»[2] [2], previa autorizzazione dell'Autorità individuata dalla pianificazione operativa di pronto intervento locale antinquinamento in relazione al livello di emergenza in corso.
Restano impregiudicati la disciplina ed i relativi piani in materia di ricerca e salvataggio nei casi di pericolo per la vita umana in mare.
Quando una nave mercantile viene a trovarsi in serie difficoltà a causa di un incidente che potrebbe determinare la perdita dell’unità o causare un pericolo per l’ambiente o per la sicurezza della navigazione ovvero ha bisogno di assistenza senza, comunque, mettere in causa il rischio della salvaguardia della vita in mare, il modo migliore per prevenire danni o inquinamenti dovuti dal progressivo peggioramento delle sue condizioni, sarebbe quello di alleggerire la nave dal suo carico e del combustibile, riparando inoltre il danno. Per tale ragione la nave dovrebbe essere ricoverata sottocosta oppure all’interno di un porto o al contrario allontanata verso il largo.
E’ preferibile che il Comandante della nave richieda l’ assistenza ed eventuale accesso ad un «luogo rifugio» all’Autorità dello Stato costiero in quanto risulterebbe quasi impossibile trattare efficacemente un incidente marittimo in mare aperto. Per questa ragione, si ritiene vantaggioso mandare una nave in un luogo rifugio, per limitare l’estensione di litorale minacciato e dove procedere ad un trasferimento del carico o a qualsiasi altra operazione al fine di prevenire o minimizzare i danni o l’inquinamento.
Lo Stato costiero al fine di designare un luogo rifugio deve procedere ad un’analisi dei vantaggi e degli inconvenienti che permettono ad una nave che ha bisogno di assistenza di dirigersi verso un luogo rifugio idoneo, prendendo in considerazione alcuni importanti parametri di valutazione - tenuto conto dei rischi collegati - alla messa a punto dei luoghi di rifugio, in quelle aree di transito particolarmente sensibili e suscettibili di essere messi in pericolo dall’arrivo della nave sinistrata
Nella valutazione della scelta e messa a punto dei luoghi di rifugio entrano in gioco - oltre quello ambientale e sociale – altri fattori legati alle condizioni naturali della zona ineteressata come ad esempio:
Luogo di Rifugio
[1] [2] [2] Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante: «Disposizioni per la difesa del mare».
«Art. 11. Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino, al litorale agli interessi connessi, l'autorita' marittima, nella cui area di competenza si verifichi l'inquinamento o la minaccia di inquinamento, e' tenuta a disporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione del carico del natante, allo scopo di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile eliminarli.
Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in atto sia tale da determinare una situazione di emergenza, il capo del compartimento marittimo competente per territorio dichiara l'emergenza locale, dandone immediata comunicazione al Ministro della marina mercantile, ed assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano operativo di pronto intervento locale, ferme restando le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei compiti di istituto, da lui adottato d'intesa con gli organi del servizio nazionale della protezione civile. Il Ministro della marina mercantile da' immediata comunicazione della dichiarazione di emergenza locale al servizio nazionale della protezione civile tramite l'Ispettorato centrale per la difesa del mare di cui al successivo art. 34. Quando l'emergenza non e' fronteggiabile con i mezzi di cui il Ministero della marina mercantile dispone, il Ministro della marina mercantile chiede al Ministro della protezione civile di promuovere la dichiarazione di emergenza nazionale. In tal caso il Ministro della protezione civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano di pronto intervento nazionale adottato dagli organi del Servizio nazionale per la protezione civile. Restano ferme le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, per l'intervento in alto mare in caso di sinistri ed avarie a navi battenti bandiera straniera che possano causare inquinamento o pericolo di inquinamento all'ambiente marino, o al litorale.».
[2] [2]Il porto, la parte del porto o qualsiasi altro luogo di ancoraggio o ormeggio protetto o qualsiasi altra area riparata individuata da uno Stato membro per accogliere una nave in pericolo.
Allorquando un’autorizzazione di accesso ad un luogo rifugio è richiesta, lo Stato costiero non è affatto tenuto ad accordarlo. Portare infatti, una nave in un luogo rifugio sottocosta in una zona sensibile, come le zone di grande valore ecologico suscettibile di essere colpito da eventuale inquinamento, può comportare alcuni rischi per lo Stato costiero, sia dal punto di vita economico che sociale (risorse attrattive e turistiche). Le Autorità locali e le popolazioni rivierasche potrebbero essere riluttanti ad eccettare navi sinistrate o danneggiate nella loro area di responsabilità proprio in virtù del potenziale danno ambientale e minaccia per la sicurezza pubblica.
Il contatto nave – Autorità Stato costiero per il trasferimento dei dati in ordine alla valutazione della situazione reale e delle ragioni per cui la nave ha bisogno di assistenza è reso possibile dall’intermediario del «Servizio Assistenza Marittima» (M.A.S.)[1] [2] dello Stato costiero il quale notifica al Comandante i mezzi e le misure che egli può mettere a disposizione per l’assistenza o l’accoglienza della nave. In attesa che venga individuato ufficialmemte il Servizio Assistenza Marittima (MAS), la responsabilità di acquisire le notizie e costituire il punto di contatto tra il comando di bordo e le Autorità dello Stato costiero sono devolute alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto, in veste di MAS.
Il Comandante della nave, valutata la situazione con l’aiuto della sua Compagnia, dovrà fornire alla Sala Operativa, oltre che i dati identificativi dell’unità, una stima delle conseguenze del sinistro (specificando se trattasi di guasto meccanico o strutturale, alterazione della stabilità, incendio a bordo estinto o ancora in atto, esplosione o collisione o incaglio, minaccia di inquinamento o inquinamento in atto). Sarà compito del Comandante dell’unità fornire, altresì, alla Sala Operativa - sulla base della valutazione delle condizioni meteo-marine, le probabilità e le possibili conseguenze di un potenziale incidente, tenendo conto della qualità e quantità di carico e carburante presente a bordo – precise indicazioni circa l’attuale posizione della nave, l’eventuale prosecuzione del viaggio oppure il raggiungimento di un luogo di rifugio.
Sarà cura della Sala Operativa – una volta acquisite le informazioni necessarie al fine della valutazione della reale situazione in cui versa la nave – fornire al Comandante dell’unità le indicazioni neccessarie in ordine ai servizi disponibili nell’area di giurisdizione, specificando se gli stessi potranno essere garantiti in mare aperto oppure in un luogo rifugio.
In caso di inquinamento o imminente pericolo di inquinamento il Capo del Compartimento Marittimo interessato, dovrà provvedere ex art. 11 L. 31 dicembre 1982, n. 789 ad emettere apposita “Diffida”, attivando la procedura di “analisi” dei dati acquisiti al fine di valutare l’opportunità e la possibilità di permettere alla nave di accedere ad un luogo rifugio, qualora ne abbia fatto specifica richiesta.
Al fine di procedere alla individuazione di un luogo rifugio idoneo a ricoverare la nave sinistrata ed autoriazzarne l’eventuale accesso dovranno essere presi in considerazione alcuni importanti elementi:
[1] [2]Il servizio Assistenza marittima, così come previsto dalla risoluzione [A.950(23)]
Al fine di giungere ad una migliore valutazione dei fattori di rischio, viene formato un «Team di ispezione» (Task Forece) - in possesso delle competenze appropriate alla situazione - designato dallo Stato costiero che qualora possibile, in relazione alle condizioni meteo-marine, dovrà imbarcare a bordo della nave interessata.
L’intervento del Team ispettivo deve fornire ulteriori informazioni in ordine alla comparazione tra i possibili rischi se la nave resta in mare aperto e quello che farebbe correre al luogo di rifugio e al suo ambiente, comparazione che dovrebbe portare su ciascuno dei seguenti punti:
I caso di attuazione della procedura, dovranno essere informati del pericolo nonché aggiornati in merito alla situazione contingente ed alle decisioni che saranno assunte oltre ai soggetti interessati durante la fase istruttoria:
Nel caso l’accesso ad un luogo di rifugio venga negato dovranno essere inoltre informati:
[2][1] [2] [2] Ogni nave è soggetta al controllo di Ufficiali debitamente autorizzati dallo Stato del porto allo scopo di verificare la validità dei certificati di cui la nave è munita. Nel caso venga riscontrata una situazione deficitaria o nel caso di certificati scaduti l’Ufficiale preposto al controllo deve adottare ogni misura atta ad assicurare che la nave possa riprendere il mare senza costituire un pericolo per la nave, le persone a bordo o per l’ambiente marino. Il PSC è condotto da un PSCO (Port State Control Officer). Il PSCO è una persona adeguatamente qualificata, autorizzata dall’Autorità Marittima dello Stato del Porto ad effettuare le ispezioni PSC secondo il Paris Mou e agire sotto la propria responsabilità. Ciascun ispettore è provvisto di un documento personale, sotto forma di documento di identità, rilasciato dall’Autorità competente da cui dipende conformemente alla legislazione nazionale, nel quale è indicato che l’ispettore è autorizzato a effettuare l’ispezione.
[2] [2] [2][2] [2] La Legge 133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 prevede l'istituzione del'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. L’ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici di cui all’articolo 38 del Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell’Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.496, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61.
[2] [2] [2][3] [2]L'Arpas è un'agenzia regionale dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, tecnica, contabile e patrimoniale, istituita con la Legge regionale n. 6 del 18 maggio 2006. L'Agenzia ha compiti di monitoraggio e controllo ambientale e fornisce supporto tecnico alle Autorità competenti in materia di programmazione, autorizzazione e sanzioni in campo ambientale, a tutti i livelli di governo del territorio: la competenza tecnico-scientifica è la sua componente distintiva e qualificante. L'Arpas garantisce lo svolgimento dei propri compiti su tutto il territorio regionale attraverso strutture decentrate (i dipartimenti), coordinati da una struttura centrale. Fa parte della rete nazionale delle agenzie ambientali presenti in tutte le regioni italiane, con le quali intrattiene un costante scambio di esperienze per sviluppare metodologie comuni per la tutela dell’ambiente.
[2] [2][4] [2]La SID S.r.l. dal 1975 è un’azienda leader nel proprio settore ed opera su tutto il territorio nazionale - Servizi integrati di Igiene e Difesa dell’ambiente.
Links:
[1] http://www.nonnodondolo.it/book?parent=2953%23_ftn3
[2] http://www.nonnodondolo.it/../1031/edit%23_ftnref1