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Indicazioni di protezione e conservazione di alcune specie: il Tonno Rosso

L’eccessivo sfruttamento da parte della pesca professionale ed in particolar modo di quella illegale hanno ridotto in modo consistente gli stock della specie nel mare Mediterraneo, al punto che l’Unione Europea sta attualmente valutando l’opportunità di inserire il tonno nell’elenco delle “specie a rischio”, con l’obiettivo di assicurargli maggiore protezione e limitarne ancor più la pesca.
Nel frattempo l’Unione ha introdotto regole più severe, subordinando ad esempio la pesca sportiva e ricreativa del prezioso tonno ad una «
autorizzazione preventiva», valida unicamente nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, ma al momento è difficile stabilire il livello di efficacia di queste misure, che non eliminano il problema di fondo della pesca incontrollata e illegale.
E’ su questo aspetto che si devono concentrare gli sforzi dell’Unione e dei paesi membri: l’Italia, ad esempio, non ha un corpo specificamente dedicato alla tutela ambientale ed al controllo della pesca, e se anche le Capitanerie di Porto svolgono specifiche funzioni in questo ambito, è evidente che la molteplicità dei compiti svolti e la limitata disponibilità di mezzi finiscono per minare l’efficacia della sua azione di contrasto dei fenomeni di illegalità.

 

 

  • Normativa

La pesca del tonno rosso (thunnus thynnus) in Mediterraneo è soggetta, come detto, a normativa CE. L’adesione della Comunità Europera all’ICCAT (International Commission for Conservation of Atlantic Tuna) fa si che anche in Mediterraneo venga applicata la “Raccomandazione ICCAT” entrata in vigore il 21 giugno 1999[1] . Il Reg. (CE) 302/2009, concernente “un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007”) disciplina l’attività di pesca proprofessionale nonché quella sportivo-ricreativa. della specie.
La Circolare n° 10778 del 07 Aprile 2009 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura, dal titolo: “Circolare sul tonno rosso: campagna di pesca 2009”, fornisce ulteriori elementi di chiarificazione circa l’applicazione degli obblighi normativi comunitari relativi alla cattura del tonno rosso ed in particolare quelli derivanti dall’introduzione del Regolamento (CE) n° 302/2009 citato che di seguito si riassume.

 

 


[1] In occasione dell’undicesima sessione straordinaria svoltasi a Santiago de Compostela (Spagna) dal 16 al 23 novembre 1998, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Altantico (ICCAT) ha raccomandato una serie di regole specifiche riguardanti le taglie minime degli sbarchi per il tonno rosso. Al fine di garantire una più efficace protezione del novellame è stata segnatamente modificata una precedente raccomandazione intesa a vietare gli sbarchi di tonno rosso di età 0, finora classificato come pesce di peso pari a 1,8 kg, per vietare lo sbarco di pesci di peso inferiore a 3,2 kg. E’ stato altresì raccomandato di modificare le date relative al fermo stagionale della pesca al cianciolo.
In quanto membro dell’ICCAT, la Comunità è vincolata da tali raccomandazioni, entrate in vigore il 21 giugno 1999.
Le disposizioni in materia di taglie minime degli sbarchi per il tonno rosso sono fissate dai regolamenti (CE) n. 1626/94 e (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda, rispettivamente, il Mare Mediterraneo e le regioni da 1 a 8 degli oceani Atlantico e Indiano. Per conformarsi ai propri obblighi internazionali, la Comunità deve adeguare tali regolamenti al fine di integrarvi le raccomandazioni dell’ICCAT. La presente proposta è finalizzata a tale obiettivo
.

Disciplina della pesca del tonno rosso [Reg. (CE) 302/2009]

Per ridurre lo sforzo di pesca sono stati fissati dei periodi di fermo sia per i «palangari di superficie» che per i «ciancioli» (art. 7 Reg.).

  • In particolare, la pesca del tonno rosso è vietata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo:
  1. per le grandi navi da cattura con “palangari pelagici” di lunghezza superiore a 24 metri nel periodo dal 1° giugno al 31 dicembre, ad eccezione della zona delimitata ad ovest dal meridiano 10° O e a nord dal parallelo 42° N, nella quale tale pesca è vietata dal 1° febbraio al 31 luglio;
  2. con reti “a circuizione” nel periodo dal 15 giugno al 15 aprile.

In deroga, se uno Stato membro può dimostrare che, a causa dei venti di forza 5 o più sulla scala Beaufort, alcune delle proprie navi da cattura che praticano la pesca del tonno rosso con reti a circuizione nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo non hanno potuto utilizzare i giorni di pesca loro assegnati, tale Stato membro può riportare fino a 5 giorni persi entro il 20 giugno. Lo Stato membro interessato notifica[1] alla Commissione entro il 14 giugno i giorni di pesca supplementari concessi.

 

 

 

  • La pesca del tonno rosso è vietata, altresì, nell’Atlantico orientale, nel periodo dal 15 ottobre al 15 giugno:
  1. per le tonniere con lenze a canna e le unità da pesca con lenze trainate;.
  2. da pescherecci da traino pelagici;
  • È vietato l’utilizzo di aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso (art. 8 Reg.).

 


[1] Tale notifica è corredata delle seguenti informazioni: i) una relazione che illustri i particolari della cessazione del-l’attività di pesca in questione contenente le pertinenti infor-mazioni di tipo meteorologico; ii) il nome della nave da cattura; iii) il numero unico di registrazione di un peschereccio (CFR) secondo la definizione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004. La Commissione trasmette senza indugio all’ICCAT queste in-formazioni.

Taglia minima e misure specifiche per alcune attività di pesca (art. 9 Reg.)

La «taglia minima» per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 Kg. o 115 cm.

 

 

In deroga e fatto salvo le catture accessorie, la taglia minima per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm nei casi seguenti:

  1. tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate;
  2. tonno rosso catturato nel Mare Adriatico a fini di allevamento;
  3. tonno rosso catturato nel Mediterraneo nell’ambito della pesca costiera artigianale di pesce fresco da tonniere con lenze a canna, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano.

 

 

  • Catture accessorie

Catture accidentali con una "tolleranza del 5%" di tonno rosso di taglia compresa fra 10 kg (o 80 cm) e 30 kg sono autorizzate per tutte le navi da cattura che praticano la pesca attiva di tale specie (art. 11 Reg.)
La percentuale è calcolata in base alle catture accidentali totali di tonno rosso effettuate dalle suddette navi da cattura, in numero di esemplari per sbarco, o all’equivalente peso, espresso in percentuale.

Le navi da cattura comunitarie che non praticano la pesca attiva del tonno rosso non sono autorizzate a detenere a bordo catture di tonno rosso superiori al 5 % delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari.
Quando è aperta la pesca del tonno rosso è vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle catture accessorie.

  • Dichiarazioni di cattura

Il comandante di una nave comunitaria "autorizzata alla cattura attiva" del tonno rosso con «sistema a circuizione», o di un’altra nave da cattura di "lunghezza (lft) superiore a 24 metri", autorizzata con «sistema palangari», trasmette alle Autorità competenti del proprio Stato membro di bandiera, (MIPAF – Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura) per via elettronica o con altri mezzi una «dichiarazione di cattura giornaliera» (art. 20 Reg.) comprendente le seguenti informazioni:

  1. nome della nave
  2. numero di registro ICCAT
  3. l’inizio e la fine del periodo
  4. il quantitativo di catture (inclusi peso e numero di esemplari), anche nel caso in cui non vengano effettuate catture (cattura zero)
  5. data e luogo (latitudine e longitudine) delle catture

Il comandante di una nave da cattura di "lungheza inferiore (lf) a 24 metri", autorizzata alla cattura del tonno rosso con «sistema palangari», è tenuta a trasmettere al citato Dicastero, una «dichiarazione di cattura settimanale» comprendente le seguenti informazioni:

  1. nome della nave
  2. numero di registro ICCAT
  3. l’inizio e la fine del periodo
  4. il quantitativo di catture (inclusi peso e numero di esemplari), anche nel caso in cui non vengano effettuate catture (cattura zero)
  5. data e luogo (latitudine e longitudine) delle catture

La dichiarazione di cattura è trasmessa, al più tardi, entro le ore 12 (dodici) di lunedì con le catture effettuate nella settimana precedente, avente termine alle ore 24 (ventiquattro) GMT della domenica. Tale dichiarazione comprende informazioni sul numero di giorni in mare trascorsi nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo dall’inizio della pesca o dall’ultima dichiarazione settimanale

 

 

Adempimenti relativi allo sbarco, trasbordo e trasferimento del tonno rosso

  • Adempimenti relativi agli sbarchi

In caso di sbarco in uno dei porti comunitari designati, il comandante della nave da pesca comunitaria che ha catturato tonno rosso anche se accidentalmente (o il suo rappresentante), deve darne «pre-notifica», alle Autorità competenti dello Stato membro (per l’Italia, l’Autorità marittima del porto designato allo sbarco) o alla PCC (le parti contraenti della convenzione e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti) di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno "quattro ore" prima della prevista ora di arrivo in porto (OPA), (art. 21 comma 1 Reg.) Tale pre-notifica deve contenere le informazioni:

  1. orario previsto di arrivo;
  2. quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;
  3. informazioni relative alla zona geografica in cui le catture sono state effettuate.

Le Autorità dello Stato membro di approdo conservano una registrazione di tutti i preavvisi di sbarco dell’anno in corso.
Entro 48 ore dalla conclusione dello sbarco le Autorità dello Stato membro di approdo trasmettono un «rapporto di sbarco» all’Autorità dello Stato di bandiera della nave.
Dopo ogni bordata ed entro 48 ore dallo sbarco i comandati delle navi da cattura comunitarie presentano una «dichiarazione di sbarco» (in calce alla relativa pagina del Logbook) alle Autorità competenti dello Stato membro o della PCC in cui ha luogo lo sbarco e al proprio Stato membro di bandiera.
Il comandante della nave da cattura autorizzata è responsabile dell’esattezza della dichiarazione, che indica perlomeno i quantitativi di tonno rosso sbarcati e il luogo in cui sono stati catturati. Tutte le catture sbarcate sono pesate e non stimate. Tale ultima disposizione non si applica agli sbarchi effettuate da tonniere con lenze a canna e da unità con lenze trainate nell’Atlantico orientale, agli sbarchi di tonno rosso catturati nel Mare Adriatico ai fini di allevamento e agli sbarchi di tonno rosso catturati nel Mediterraneo nell’ambito della pesca costiera artigianale di pesce fresco da tonniere con lenze a canna, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano.

  • Operazioni di trasferimento

Prima di effettuare un’operazione di trasferimento in gabbie rimorchiate (art. 22 Reg.), il comandante di una nave da cattura trasmette alle Autorità competenti del proprio Stato membro di bandiera (per l’Italia, la Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura) una «notifica preventiva di trasferimento» indicante i dati seguenti:

  1. nome della nave da cattura e numero di registro ICCAT;
  2. orario previsto di trasferimento;
  3. quantitativo stimato di tonno rosso da trasferire;
  4. informazioni sulla posizione (latitudine/longitudine) in cui il trasferimento avrà luogo; e) nome del rimorchiatore ricevente, numero di gabbie rimor-chiate e numero di registro ICCAT.

L’operazione di trasferimento può avere inizio solo con la "previa autorizzazione" dello Stato di bandiera della nave da cattura. Lo Stato membro di bandiera informa il comandante della nave da cattura che il trasferimento non è autorizzato e che deve procedere al rilascio in mare del pesce se, all’atto del ricevimento della notifica preventiva di trasferimento, ritiene che:

  1. la nave che ha dichiarato le catture non disponeva di un contingente sufficiente di tonno rosso destinato all’ingabbia-mento;
  2. il quantitativo pescato non è stato debitamente dichiarato e preso in considerazione per il consumo del contingente eventualmente applicabile;
  3. la nave che ha dichiarato le catture non è autorizzata a praticare la pesca del tonno rosso;

oppure;

  1. il rimorchiatore dichiarato per ricevere il trasferimento del pesce non è iscritto nel registro ICCAT di tutte le altre navi da pesca non autorizzate alla cattura del tonno rosso o non è dotato di sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS).

Il comandate di una nave da cattura compila e trasmette alle Autorità competenti del proprio Stato membro di bandiera (per l’Italia, la Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura), una volta ultimata l’operazione di trasferimento al rimorchiatore, la «dichiarazione di trasferimento ICCAT».
La dichiarazione di trasferimento accompagna il trasferimento del pesce durante il trasporto verso l’allevamento o un porto designato. L’autorizzazione di trasferimento da parte dello Stato di bandiera non pregiudica l’autorizzazione dell’operazione di ingabbiamento.
Il comandante della nave da cattura deve assicurare che tutti i trasferimenti di tonno rosso dalla rete di circuizione alla gabbia, effettuati dalla sua unità, siano ripresi da una "videocamera" posta nell’acqua, al fine di consentire il monitoraggio dell’attività svolta.

  • Adempimenti relativi al trasbordo

E’ vietato il trasbordo di tonno rosso in mare nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo (art. 23 Reg.). Le operazioni di trabordo sono consentite solo previa «autorizzazione» dei rispettivi Stati di bandiera.
In caso di trasbordo in uno dei porti comunitari designati e prima dell’entrata in porto, il comandante della nave ricevente o un suo rappresentante deve darne «pre-notifica», almeno 48 ore prima dell’ora prevista di arrivo, alle Autorità competenti dello Stato membro (per l’Italia, l’Autorità marittima del porto designato allo sbarco) del porto che intende utilizzare.
Tale prenotifica deve contenere le seguenti informazioni:

  1. data, orario e porto previsti di arrivo;
  2. quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo e informazioni sulla zona geografica in cui è stato prelevato;
  3. il nome della nave da pesca che effettua il trasbordo e il suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso o nel registro ICCAT delle altre navi da pesca autorizzate ad operare nel-l’Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
  4. il nome della nave da pesca ricevente e il suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso o nel registro ICCAT delle altre navi da pesca autorizzate ad operare nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
  5. il quantitativo del tonno rosso da trasbordare e la zona geografica di cattura dello stesso.

Le navi da pesca non sono autorizzate a effettuare trasbordi senza previa autorizzazione dei rispettivi Stati di bandiera. Prima di cominciare il trasbordo il comandante della nave da pesca che effettua il trasbordo trasmette al proprio Stato di bandiera le informazioni di seguito indicate:

  1. quantitativi di tonno rosso da trasbordare;
  2. data e porto di trasbordo;
  3. nome, numero di immatricolazione e bandiera della nave da pesca ricevente e suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso o nel registro ICCAT delle altre navi da pesca autorizzate ad effettuare operazioni relative al tonno rosso;
  4. zona geografica in cui sono state effettuate le catture di tonno rosso.

L’Autorità competente dello Stato membro del porto in cui è effettuato il trasbordo:

  1. procede all’ispezione della nave da pesca ricevente al suo arrivo e ne esamina il carico e la documentazione relativa all’operazione di trasbordo;
  2. trasmette all’Autorità dello Stato di bandiera della nave da pesca che effettua il trasbordo la documentazione relativa al trasbordo entro 48 ore dalla conclusione dello stesso.

I comandanti delle navi da pesca comunitarie compilano una «dichiarazione di trasbordo ICCAT» (in calce alla relativa pagina del Logbook) e la trasmettono alle Autorità competenti dello Stato membro di cui le navi da pesca battono bandiera. Tale dichiarazione è trasmessa entro e non oltre 48 ore delle operazioni dalla conclusione delle operazioni di trasbordo.

  • Registrazione e comunicazione delle attività delle tonnare

Le catture della tonnara sono registrate al termine di ogni operazione di pesca effettuata mediante tonnara e trasmesse all’autorità competente dello Stato membro in cui la tonnara si trova (Capo del Compartimento marittimo competente e al MIPAF – Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura), per via elettronica o con altri mezzi, entro 48 ore dalla conclusione di ogni operazione di pesca (art. 26 Reg.).
Non appena ricevute le dichiarazioni di cattura, gli Stati membri le trasmettono per via elettronica alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell’ICCAT.

  • Controllo in porto o nell’allevamento

Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti per garantire che tutte le navi da cattura figuranti nel registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso che entrano in un porto designato al fine di sbarcare e/o trasbordare catture di tonno rosso effettuate nell’Atlantico orientale o nel Mediterraneo siano sottoposte a controllo in porto (art. 27 Reg.).
Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti per procedere al controllo di ogni operazione di ingabbiamento nelle aziende di ingrasso o di allevamento soggette alla loro giurisdizione.

Se le aziende di ingrasso o di allevamento sono situate in alto mare, le disposizioni di cui sopra, si applicano, mutatis mutandis, agli Stati membri in cui sono stabilite le persone fisiche o giuridiche responsabili dell’azienda di ingrasso o di allevamento.

Per maggiori approfondimenti vedi: Reg. (CE) 302/2009 e Circolare n° 10778/2009 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura, dal titolo: “Circolare sul tonno rosso: campagna di pesca 2009”.

  • Rispetto delle condizioni igienico-sanitarie

Durante la fase di sbarco del prodotto ittico catturato presso le banchine per il successivo carico su vettori stradali dovranno essere osservate le norme nazionali e comunitarie emanate in materia igienico-sanitaria.
L’Autorità marittima potrà richiedere al Dipartimento di prevenzione – Area sanità pubblica veterinaria dell’Azienda Unità Sanitaria Locale N. ____ di _________ la verifica del rispetto delle condizioni igienico-sanitarie durante le operazioni di sbarco.
Sono vietate operazioni di lavorazione del prodotto in banchina.
Al termine delle operazioni di travaso, dovrà essere assicurata la pulizia del tratto di banchina utilizzato.

 

 

Documentazione da produrre all’atto dello sbarco

Al momento dell’arrivo presso la banchina del porto designato e successivamente all’avvenuto sbarco del prodotto, a cura del Comandante dell’unità da pesca dovrà essere resa prontamente disponibile e posta in visione al personale dell’Autorità Marittima presente in banchina, la documentazione di cui al Regolamento (CE) n° 302/2009 (come richiamata dalla Circolare n° 10778 del 07 Aprile 2009), secondo la tempistica prevista, decorrente dall’orario in cui sono terminate le operazioni di sbarco stesse. In particolare andrà curata la corretta compilazione della seguente documentazione:

  1. Giornale di bordo (Log-Book UE modello Atlantico), compilato nei campi previsti obbligatori e nella parte riguardante la dichiarazione di sbarco (Regolamento (CE) n° 2847/93 art. 6 c. 1; Regolamento (CE) n° 2807/83 art. 1 cc. 1 e 2);
  2. Dichiarazioni di cattura giornaliere/settimanali;
  3. Nota di vendita, ovvero dichiarazione di assunzione in carico da parte dell’armatore dell’imbarcazione o del suo mandatario in caso di vendita non diretta (Regolamento (CE) n° 2847/93 art. 9 c.2, 11, 12, 13);
  4. B.C.D. (Blue fin Tuna Catch Document), documento con il quale viene ricostruita e garantita la tracciabilità delle diverse fasi della “filiera di sfruttamento del tonno rosso, dalla cattura alla commercializzazione”. Il modello di che trattasi deve essere validato da parte del personale designato ed autorizzato delle Camere di Commercio e debitamente compilato.

La nota di vendita del prodotto (fattura o documento equivalente) di che trattasi, all’atto della prima vendita, deve essere rilasciata dai centri per la vendita all’asta del mercato ittico, da altri organismi autorizzati, ovvero dal compratore autorizzato; tale documentazione deve essere inviata all’Autorità marittima del luogo ove è avvenuta la prima vendita. La nota di vendita dovrà contenere le seguenti informazioni:

  1. il numero di registro della flotta comunitaria e il nome del peschereccio che ha sbarcato i tonni rossi;
  2. il porto e la data di sbarco;
  3. il nome del proprietario o del comandante della nave e, se si tratta di altra persona, il nome del venditore;
  4. il nome dell’acquirente e il suo numero di partita I.V.A.;
  5. la denominazione scientifica, denominazione commerciale, metodo di produzione zona di cattura del tonno rosso;
  6. la taglia o il peso, il grado, la presentazione e la freschezza;
  7. il luogo e la data di vendita;
  8. il riferimento del documento di trasporto.

Della presentazione delle note di vendita in cui si trovano elencati tutti i dati sopra elencati sono responsabili i suddetti centri per la vendita all’asta o gli altri organismi o persone autorizzate.
Nel caso in cui il prodotto non sia venduto direttamente, verrà rilasciata una dichiarazione di assunzione in carico da parte dell’armatore dell’imbarcazione o del suo mandatario. La dichiarazione di assunzione in carico dovrà contenere le seguenti informazioni:

  1. la denominazione scientifica, denominazione commerciale, metodo di produzione e zona di cattura del tonno rosso;
  2. il peso, ripartito per tipo di presentazione dei prodotti;
  3. dimensione minima di ogni singolo tonno rosso;
  4. il numero di registro della flotta comunitaria e il nome del peschereccio che ha sbarcato i tonni rossi;
  5. il porto e la data di sbarco;
  6. il nome del comandante della nave;
  7. il luogo in cui i prodotti sono immagazzinati;
  8. se del caso, il riferimento del documento di trasporto.

 

Sistema di controllo delle navi via satellite

Il Regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite, si applica alle navi da pesca, adibite o destinate allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso, incluse le navi da cattura, le navi officina, le navi di appoggio, i rimorchiatori, le unità che partecipano a operazioni di trasbordo, le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti a base di tonno e le navi ausiliarie, tranne le navi container.
Gli Stati membri provvedono inoltre affinché tutti i rimorchiatori battenti la loro bandiera, a prescindere dalla lunghezza, siano dotati di un «impianto di localizzazione e di controllo via satellite» a norma degli articoli da 3 a 16 del Regolamento (CE) n. 2244/2003. 2.
Gli Stati membri provvedono affinché i loro centri di controllo della pesca trasmettano alla Commissione e ad un organismo designato dalla stessa, in tempo reale e nel formato «https data feed», i messaggi del sistema di controllo via satellite (
VMS) ricevuti dalle navi da pesca battenti la loro bandiera. La Commissione trasmette tali messaggi per via elettronica al segretariato dell’ICCAT.

 

Sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) (DM 10 /11/2004)
 

  • Gli Stati membri provvedono affinché:
  1. i messaggi provenienti dalle navi da pesca battenti la loro bandiera siano trasmessi alla Commissione almeno ogni due ore quando operano nell’Atlantico orientale o nel Mediterra-neo;
  2. in caso di guasti, i messaggi provenienti dalle navi da pesca battenti la loro bandiera siano trasmessi alla Commissione entro 24 ore dal loro ricevimento da parte dei centri di controllo della pesca;
  3. i messaggi trasmessi alla Commissione siano numerati in modo sequenziale (con un identificatore unico) in modo da evitare la duplicazione;
  4. i messaggi trasmessi alla Commissione siano conformi al modello per lo scambio di dati.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che tutti i messaggi resi disponibili alle loro navi da ispezione siano trattati in modo riservato e siano limitati alle operazioni di ispezione in mare.

 

 

Sistema VSM (blue box)

Il «Sistema di Controllo Satellitare Pesca» (SCP) è un sistema di localizzazione e controllo delle navi da pesca nazionali basato sull'utilizzazione di tecnologie satellitari.
Il sistema SCP consente il monitoraggio dei pescherecci aventi lunghezza fuori tutta superiore ai 15 mt in termini di posizione, rotta e velocità, di archiviare e gestire le relative informazioni, di rappresentare lo scenario su idoneo sistema cartografico di presentazione.
Le unità da pesca sono state dotate di un apposito apparato di bordo (c.d.
"Blue Box"), attivato all'interno della rete di trasmissione satellitare «Inmarsat», che consente di trasmettere al Centro di Controllo le informazioni relative alla posizione, velocità e rotta dell'imbarcazione, alle emergenze ed agli allarmi nonché di ricevere dal Centro i parametri necessari alle impostazioni di funzionamento e di controllo.
Il sistema SCP consente la ricezione e trasmissione dei dati tramite «
Inmarsat-C», con l'archiviazione automatica dei messaggi in arrivo ed in partenza e la possibilità di interrogazione degli archivi storici:

  1. gestisce le informazioni anagrafiche della flotta peschereccia;
  2. gestisce le segnalazioni di allarme ricevute tramite i rapporti di emergenza, di anomalia dei sistemi di bordo e di infrazioni;
  3. rappresenta su video grafico le posizioni delle imbarcazioni;
  4. effettua statistiche sugli allarmi ricevuti e sullo sforzo di pesca.

La struttura tecnico/informatica e di localizzazione pescherecci che costituisce il sistema SCP (Sistema di Controllo Pesca) comprende:

  1. Sistema di bordo;
  2. Un Centro di Coordinamento Nazionale Pescherecci (CCNP);
  3. 15 Centri di Controllo di Area dei Pescherecci (CCAP);
  4. La rete terrestre di comunicazioni;
  5. Il collegamento satellitare bidirezionale tra il sistema di bordo ed il CCNP.
  • Il sistema di bordo (Blue Box)

La Blue-Box costituisce il sottosistema del «Sistema VMS» (Vessel Monitoring System) e garantisce sia la localizzazione continua del peschereccio, che il suo uso da parte del comandante per l'invio degli "Effort Report" (messaggi di servizio da inviare all'uscita e rientro dai porti e dalle zone di pesca).
Il sistema radio è di tipo omologato per installazioni su unità (secondo la normativa vigente) e utilizza frequenze adibite alle telecomunicazioni marittime.

  • Il Centro di Coordinamento Nazionale dei Pescherecci (CCNP)

E' l'unità centrale in cui sono presenti tutti i database rientranti nella normativa ed è il mezzo di raccolta e supervisione su cui vengono inviate e visualizzate tutte le informazioni di posizione e di entrata/uscita dai porti e dalle zone di pesca protette.
Qualora un peschereccio battente bandiera italiana si avvicini o entri in acque territoriali di altro Stato costiero della comunità europea, il CCNP invierà, in formato elettronico, tutte le informazioni relative a quel peschereccio al CCP dello stato membro in questione.
Anche ogni Sistema di Controllo Pescherecci (SCP) di altri paesi membri, invierà al CCNP Italiano le informazioni, in formato elettronico, relative ai pescherecci registrati presso la loro nazione e che temporaneamente si trovano in acque territoriali italiane.

  • I Centri di Controllo di Area dei Pescherecci (CCAP)

Sono unità elaborative dislocate su quindici centri territoriali italiani (Direzioni Marittime) che, collegate con l'unità centrale del CCNP, permettono di gestire le informazioni riguardanti i pescherecci che navigano nelle loro zone di competenza o su cui stanno effettuando i controlli.

I CCAP sono: Genova, Livorno, Napoli, Reggio, Calabria, Bari, Ancona, Ravenna, Venezia, Trieste, Catania, Palermo, Cagliari, Pescara e Olbia.

  • La rete terrestre di comunicazioni

E' l'insieme delle linee che collegano tra di loro:

  1. CCNP - Centro Coordinamento Nazionale dei Pescherecci
  2. CCAP - Centri di Controllo di Area Pescherecci
  3. SCP - Sistemi di Controllo Pesca - di altri Paesi
  4. la gateway satellitare.
  • Il collegamento satellitare

Il collegamento satellitare bidirezionale tra il sistema di bordo e il CCNP, è la gateway satellitare che permette di scambiare i messaggi tra il sistema di bordo e il CCNP.

 

 Sistema di Controllo Satellitare delle attività di pesca

 

Disciplina della pesca sportiva-ricreativa del tonno rosso

Gli Stati membri auspicano che chiunque si approcci al mare per finalità ludico-sportivo-ricreative si faccia promotore di una cultura sempre più volta alla conservazione dell’ambiente marino e delle sue risorse ed alla sostenibilità delle attività svolte in esso.
Per regolare e disciplinare l’attività di pesca del tonno rosso (thunnus thynnus) e le attività connesse secondo la disciplina e le norme stabilite in seno ai vigenti Regolamenti comunitari ed alla normativa nazionale, le Capitanerie di Porto recependo la regolamentazione in materia, hanno emesso apposita “Ordinanza” al fine di regolare il prelievo di tonno rosso da parte della pesca sportiva e ricreativa. A tal infine vengono indicate rispettivamente le “regole” basilari che il pescatore sportivo/ricreativo ha l’obbligo rispettare proprio per scongiurare che il tonno rosso, già abbondantemente sfruttato ed in via di estinzione in altri mari, possa estinguersi anche nel nostro mare.

  • La pesca «ricreativa» del tonno rosso è quel tipo di pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale (Regolamento (CE) n° 302/2009, art. 2, lett. o).

► Divieti:

  1. è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare, garantendo, comunque, per quanto possibile, il rilascio dei tonni catturati vivi, in particolare del novellame (la taglia minima di cattura nel mediterraneo per il tonno è di 30 Kg. o 115 centimetri);

 

 

  1. è vietata la commercializzazione del prodotto pescato (salvo per fini caritativi);
  2. è vietata nell’Atlantico Orinetale e nel mediterraneo dal 15 ottobre al 15 giugno (può essere effettuata nel solo periodo compreso tra il 16 giugno ed il 14 ottobre).
  • La pesca «sportiva» del tonno rosso è quel tipo di pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale (Regolamento (CE) n° 302/2009, art. 2, lett. n).

► Divieti:

  1. è vietata la commercializzazione del prodotto pescato, salvo per fini caritativi;

Anche per la pesca sportiva vale la regola…”garantire, per quanto possibile, il rilascio dei tonni catturati vivi, in particolare del novellame”.

Le manifestazioni di pesca sportiva potranno avvenire solo se preventivamente autorizzate dall’ Autorità Marittima competente. I dati delle catture di tonno rosso nell’ambito delle manifestazioni sportive dovranno essere comunicati all'Autorità Marittima nel cui Circondario marittimo si svolgono le manifestazioni.

 


 

Pesca sportiva e pesca ricreativa: Autorizzazioni

Il Ministero ha dato attuazione al Regolamento prevedendo che l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa sia consentita ai soli possessori di specifiche “autorizzazioni” rilasciate dalle Autorità marittime (art. 12 Reg.).
L'obbiettivo e quello di monitorare le catture dei tonni e di tenere sotto controllo il quantitativo totale pescato.

Pertanto, i pescatori sportivi o ricreativi che intendano esercitare la pesca del tonno rosso dovranno chiedere il rilascio dell’autorizzazione all’Ufficio Circondariale Marittimo nella cui giurisdizione si trova il porto di stanza dell’unità da diporto da adibire a tale attività (se il porto in questione ricade nella giurisdizione di una Capitaneria di Porto, l’autorizzazione dovrà essere richiesta alla Sezione Pesca di quel Comando).
E’ il caso di chiarire che tale autorizzazione ha validità su tutto il territorio nazionale, a prescindere dall’Ufficio che ne ha curato il rilascio ed è limitata all’anno corrente.

  • Al riguardo, per ottenere l'autorizzazione alla pesca del tonno rosso il proprietario dell'unità da diporto, deve presentare:
  1. istanza in bollo da € ________ con allegata marca da bollo da € ________ all'Ufficio Circondariale Marittimo e/o Capitaneria di Porto, con l’indicazione di tutti gli elementi individuativi dell’unità stessa:
  1. imbarcazione da diporto - numero iscrizione e ufficio di iscrizione,
  2. natanti senza marcatura (CE) l’indicazione esatta della/e matricola/e del/i motori come indicati dai relativi documenti,
  3. natanti con marcatura (CE) codice identificativo scafo (HIN);
  4. fotocopia autenticata della polizza di assicurazione del motore o dell’unità da autorizzare alla pesca del tonno rosso.
     

 

Dichiarazione di cattura del tonno rosso [Reg. (CE) N. 302/2009]: FAC-SIMILE

Dichiarazione di cattura del tonno rosso (Reg. (CE) N. 302/2009)

 

Nome e/o numero di iscrizione dell’unità da diporto: __________________________________
_____________________________________________________________________________

(per i natanti, il proprietario dovrà indicare anche le matricole dei motori, come risultanti dai relativi documenti)
Nominativo del comandante: _____________________________________________________ Nominativo del proprietario:  _____________________________________________________
(se diverso dal comandante)

Riferimento comunicazione  [ ] VHF   [ ]  telefono in data : _____________ alle ore: _______
All’Ufficio marittimo di:                      [ ]  es. La Maddalena – Capitaneria di Porto
(barrare la casella che interessa)       [ ]  es. Palau - Ufficio Locale  Marittimo                                                                    [ ]  es. S. Teresa di Gallura - Delegazione di Spiaggia
Porto di sbarco: ________________________________________________________________

 

 

 

Data:

                                                      Il Comandante dell’unità

                                                      ____________________

 


 

Modalità per effettuare la comunicazione preliminare
(a cura dell’Autorità Marittima del luogo di sbarco)

  • Gli esemplari di tonno rosso provenienti dalla pesca sportiva o ricreativa possono essere sbarcati presso gli approdi del es. Circondario Marittimo di La Maddalena.
  • I conduttori delle unità da diporto che intendano sbarcare tali esemplari, hanno l’obbligo di prenotificare il loro arrivo in porto, via VHF o telefonicamente, all’Autorità Marittima del porto di sbarco (ovvero alla più vicina), comunicando l’orario di previsto arrivo con congruo anticipo, con le seguenti modalità:
  1. es. Compamare La Maddalena: via telefono: 0789/__________________ (attivi “h24”); via radio: Canali 16 – 12 Vhf (ascolto “h24”);
  2. es. Locamare Palau: (giorni feriali) via telefono: ore 08,00-14,00: n. ____________________; ore 14,00-08,00: n. ______________________; (giorni festivi) ore 00,00–24,00: n. __________________;
  3. es. Delemare S. Teresa di Gallura: (giorni feriali) via telefono: ore 08,00-14,00: n. ___________________; ore 14,00-08,00: n. _____________________; (giorni festivi) ore 00,00-24,00: n. ____________________.
  • Una copia della “dichiarazione di cattura” deve essere consegnata, ovvero trasmessa, all’Autorità Marittima del porto di sbarco, entro 24 ore dallo sbarco.
  • Le unità adibite ed autorizzate alla pesca sportiva o ricreativa, una volta ormeggiate in porto, non potranno iniziare le operazioni di sbarco degli esemplari catturati sino a quando non sarà presente in banchina un incaricato dell’Autorità Marittima o, comunque, prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa.

SI RICORDA CHE:

  1. E’ vietata la commercializzazione del tonno rosso catturato nell’ambito della pesca sportiva e ricreativa, salvo per fini caritativi.
  2. E’ vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare di pesca ricreativa, garantendo, comunque, il rilascio immediato degli esemplari catturati vivi, in particolare del novellame.
  3. La pesca sportiva o ricreativa del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è vietata dal 15 Ottobre al 15 Giugno.
  4. I pescatori sportivi o ricreativi che intendano esercitare la pesca del tonno rosso dovranno chiedere il rilascio di "specifica autorizzazione" all’Ufficio Circondariale Marittimo nella cui giurisdizione si trova il porto di stanza dell’unità da diporto da adibire a tale attività.

 

 


 

Sbarco di tonno rosso proveniente dalla Pesca sportiva o ricreativa

Gli esemplari di tonno rosso provenienti dalla pesca sportiva o ricreativa possono essere sbarcati presso gli approdi del Circondario Marittimo.
Al termine della battuta di pesca, prima di rientrare in porto, i conduttori delle unità da diporto che intendano sbarcare tali esemplari, hanno l’obbligo di «prenotificare» il loro arrivo in porto, via VHF o telefonicamente, all’Autorità Marittima del porto di sbarco (ovvero alla più vicina Capitaneria di Porto), comunicando l’orario di previsto arrivo con congruo anticipo. al fine di dare la eventuale possibilità, al personale addetto, di effettuare il controllo direttamente in banchina.

Per lo sbarco del tonno rosso proveniente da operazioni di pesca sportiva e ricreativa non è obbligatoria la presenza di “ispettori” degli Organi di controllo ferma restando, tuttavia, la permanenza obblighi di prenotifica e di consegna della dichiarazione di cattura entro le 24 ore dallo sbarco.

Entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnata, ovvero trasmessa all’Autorità Marittima del porto di sbarco, una copia della«dichiarazione di cattura», utilizzando il modello apposito allegato all’Ordinanza.
Le unità adibite ed autorizzate alla pesca sportiva o ricreativa, una volta ormeggiate in porto, non potranno iniziare le operazioni di sbarco degli esemplari catturati sino a quando non sarà presente in banchina un incaricato dell’Autorità Marittima o, comunque, prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa.

 

Sanzioni

I contravventori alla «Ordinanza» saranno perseguiti ai sensi della normativa vigente, ed in particolare, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, dalle disposizioni di legge di seguito elencate:

  • Pesca in luoghi e tempi vietati, con unità o attrezzi non consentiti; violazioni di limiti di cattura:
  1. Legge 14 luglio 1965, n° 963, art. 15, 26 e 27 (così come modificati dalla Legge 25 Agosto 1988 n° 381 e dalla Legge 6 Giugno 2008, n° 101, articolo 8).
  • Violazioni in materia sanitaria applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti ittici:
  1. Legge 30 Aprile 1962, n° 283 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande);
  2. D. Lgs n° 193/2007 del 06/11/2007;
  3. Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/ 2004.
  • Inosservanza delle disposizioni sulla regolare tenuta dei documenti di bordo:
  1. art. 1193 e 1194 del Codice della Navigazione.
  • Inosservanza di provvedimenti e norme di polizia dati dall’Autorità Marittima:
  1. art. 1174 del Codice della Navigazione;
  2. e, ove ricorra, ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

 

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