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Disciplina sistema trappole

La normativa relativa alle Trappole in generale si basa, a livello Compartimentale, sul DM 14/9/99 della “Piccola pesca” che prevede piani di gestione degli specchi acquei e delle risorse, ma anche sulle “Ordinanze” locali emesse dalle singole Capitanerie di Porto relative ad attrezzi specifici e a determinate specie.
Le unità da pesca che attuano tale tipo di pesca fanno parte in genere della piccola pesca o pesca artigianale e quindi le dimensioni devono essere LFT inferiore a 12 e comunque di TSL inferiore a 10.

La distanza minima dalla costa non è soggetto a normativa (come per la piccola pesca) ma viene stabilita con Ordinanze delle locali Capitanerie di Porto.

  • La pesca dell’aragosta e dell’astice, con qualunque sistema, è vietata da gennaio ad aprile, mentre per le seppie la pesca con attrezzi fissi è disciplinata dal Capo del compartimento marittimo.
  • Anche la pesca della “lumachina” di mare è disciplinata a livello locale come periodo e quantitativi massimi pescabili al giorno.
  • Trappole per la pesca dei crostacei di profondità: è vietato detenere a bordo o calare più di 250 trappole per peschereccio.

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