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Disciplina della pesca artigianale

Con D.M. 14/9/1999 e successive modifiche, è stata regolamentata la «piccola pesca» (o pesca artigianale). La piccola pesca è quella esercitata, all'interno delle 12 miglia dalla costa, da unità di lunghezza inferiore a 12 (LFT) e di stazza non superiori alla 10 tonnellate di stazza lorda (TSL) mediante gli attrezzi selettivi previsti dall'art. 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 (attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni), nonché con gli altri sistemi che vengono utilizzati localmente nella fascia costiera (nasse, bertovelli, fiocine, cianciolo e sciabica). Sono esclusi lo strascico, la draga idraulica per la pesca dei molluschi bivalvi e tutti gli altri sistemi di pesca a traino che utilizzano il motore nell'azione di cattura.
Si fa sempre riferimento quindi ad una pesca di tipo “costiero”, ma nella definizione di piccola pesca sono comunque sottintesi altri elementi caratterizzanti, quali il tipo di propulsione, il tipo e la selettività degli attrezzi da cattura.
Sono, infatti, considerate comunemente unità per la piccola pesca quelle con propulsione a remi o con motori fuoribordo o entrobordo di limitata potenza.
Gli attrezzi da pesca utilizzati sono in genere fissi e ad alta selettività per specie e per taglia (reti da posta, palangari, nasse, lenze, bertovelli, fiocine ecc.).
La piccola pesca, attività primaria delle acque costiere, svolge un ruolo fondamentale all'interno della flotta peschereccia europea.
Essa è fonte di occupazione, di approvvigionamento alimentare ed è fondamentale anche per il ruolo sociale e culturale che assolve in relazione alle molteplici attività che animano la fascia costiera.
Il settore della piccola pesca, proprio per il suo carattere costiero, risente più di altre attività dell'eccessiva antropizzazione della fascia costiera.
Questo incide particolarmente sull'economia del settore, dato che un'elevata mortalità degli stadi giovanili (novellame) delle specie interessanti per la pesca artigianale, particolarmente vulnerabili alle alterazioni ambientali, si traduce in una riduzione delle catture.
Inoltre, le aree maggiormente interessate dalle misure restrittive di salvaguardia imposte dal sovrasfruttamento delle risorse (fermo biologico, aree di tutela biologica, ecc.) sono proprio quelle in cui la pesca artigianale svolge la maggior parte della sua attività.

   Sistemi:  palangari

Regolamentazione della piccola pesca

La piccola pesca artigianale è regolamentata da numerosi decreti per cui, in questo contesto, vengono riportati quelli di carattere generale:

► DPR 02/10/1968

  1. E’ consentito l’impiego di tutti i tipi di reti da posta, sia fisse che derivanti, purché l’apertura delle maglie non sia inferiore a 20 mm (art. 103);
  2. le reti da posta devono essere munite di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati tra loro non più di 200 metri  e durante le ore notturne, le estremità delle reti devono essere segnalate da fanali di colore giallo visibili ad una distanza non inferiore a mezzo miglio (art. 104);
  3. è vietato collocare le reti da posta ad una distanza inferiore a 200 metri dalla congiungente i punti foranei delimitanti le foci dei fiumi o di altri corsi d’acqua o bacini (art. 104).

► REGOLAMENTO (CE) 1626/94

  1. È vietato l’uso di reti da posta aventi altezza superiore a 4 metri e lunghezza superiore a 5.000 metri;
  2. è vietato l’uso di palangari da fondo aventi una lunghezza superiore a 700 m.

► D.M. 12/01/95

Inoltre, il già citato D.M. 14/09/1999 prevede l’istituzione, a livello compartimentale, di consorzi della piccola pesca aventi, tra l’altro, il compito di proporre piani di gestione degli specchi acquei e delle risorse, nel rispetto della legislazione vigente e in accordo con gli altri settori della pesca che operano nella fascia costiera.
Oltre a questa legislazione di carattere generale, esistono anche delle "Ordinanze locali" che, in base ai diversi mestieri di pesca, possono regolamentare le aree, i periodi di pesca e le quote massime di cattura.

  • E’ il caso, ad esempio, della pesca delle "lumachine di mare" – c.d. Lumachina Maruzzella (Nassarius mutabilis = Sphaeronassa) nel Compartimento marittimo di Ancona. Riguardo a questa attività, la legislazione nazionale stabilisce i seguenti limiti (D.M. 30/11/96):
  1. la taglia minima catturabile per Nassarius mutabilis è di 2 cm. (altezza massima della conchiglia);
  2. è vietato utilizzare per la cattura di questa specie sistemi a traino. Rapido e Sfogliara

Alla normativa nazionale si aggiunge l’Ordinanza locale emessa dalla Capitaneria di porto di Ancona che stabilisce:

  1. il periodo dell’anno in cui la pesca è interdetta;
  2. il fermo settimanale dell’attività di pesca;
  3. i quantitativi massimi catturabili da ciascuna unità in base alle aree e al numero di persone imbarcate.

 

 

Unità adibite alla piccola pesca

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