MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto di ____________________
Prot. Nr. ___________
Oggetto: Ricezione di referto (1) presentato da ____________________ (cognome e nome) nato a ______________________ il______________ cittadino ______________ residente a (o domiciliato) ___________________ in ______________________ via ____________________ n°._______ tel.____________ esercente la professione sanitaria di _____________________ (indicare specificamente la professione) e identificato mediante _______________, rilasciato a ____________ il __________ da __________ (oppure: personalmente conosciuto) in ordine all’opera/assistenza prestata il giorno ___________ alle ore _____ a ________________ nato a ___________ il ____________ residente in _____________________ via _______________ n. __________ (2)
L’Ufficiale di P.G
Segue ⇒
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(1) Lo schema è stato redatto immaginando che il referto sia consegnato personalmente dal suo autore (=esercente la professine sanitaria: medico, chirurgo, ginecologo, veterinario, farmacista, infermiere diplomato...). L’art. 334 comma 4 c.p.p. consente peraltro che, il referto sia fatto pervenire utilizzando incaricati o mezzi tecnici idonei (posta, fax). In ogni caso, il referto deve pervenire (e non solo essere inoltrato) entro 48 ore o immediatamente, se vi è pericolo nel ritardo. L’omissione o il ritardo nella professione sono sanzionati dall’art. 365 c.p. (omissione di referto).
(2) I dati possono essere estrapolati direttamente dal referto. Questo infatti, oltre ad indicare la persona cui è stata prestata assistenza, deve indicare, se possibile, le generalità, il luogo dove essa si trova e quanto altro valga a identificarla. Il referto deve altresì indicare il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento e dare notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.
(3) Le circostanze di cui all’art. 334 comma 2 c.p.p. sono quelle riportate alla nota 2. Se si assumono informazioni dal refertante, l’atto acquista le caratteristiche del verbale di sommarie informazioni previsto dall’art. 357 comma 2 lett. c) c.p.p. in rel. Art. 351 c.p.p. (=da potenziali testimoni).
(4) Occorre la sottoscrizione anche del sanitario se questi ha riferito, spontaneamente o a domanda, elementi ulteriori rispetto a quelli già risultanti dal referto.