Qualora non sia possibile procedere a contestazione immediata (per assenza del conducente, per impossibilità di avvicinarsi a sufficienza all’unità interessata alla violazione, per stato di ubriachezza, per fuga del contravventore, ecc.) ciò andrà espressamente riportato in «calce» al Verbale con le relative e succinte motivazioni, significandosi tuttavia che anche l’impossibilità di fermare il trasgressore per contestargli la violazione costituisce una valutazione degli agenti accertatori, e come tale suscettibile di valutazione da parte del Giudice, che dovrà valutare tale circostanza sulla base delle condizioni della strada, del traffico e della condotta del conducente[1].
L'art. 14 della legge n. 689/81 stabilisce che, quando non sia possibile procedere alla contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone interessate (trasgressori e obbligati in solido) si fa luogo alla contestazione successiva, per «notificazione».
La notificazione è la «contestazione differita» delle violazioni amministrative, che per essere valida va compiuta entro un termine perentorio.
Tali termini decorrono dalla data dell'accertamento. Nel caso che essa non avvenga entro i termini suddetti si estingue l’obbligazione ed il trasgressore non è più obbligato a pagare la somma dovuta per la violazione.
Nell’eseguire la notificazione bisogna attenersi alle norme previste dal c.p.c. dagli artt. 138, 149 e dalla legge 20/11/82, n. 890 relativa alla notificazione a mezzo posta di atti e comunicazioni di carattere giudiziario.
La notificazione può essere effettuata oltre che dall’Ufficiale giudiziario (art. 137 c.p.c.), anche da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione (art. 14 Legge 689/81) ovvero da un Ufficiale o Agente di PG (art. 14, comma 4 Legge 689/81): il notificatore e l’accertatore debbono, comunque, sempre appartenere alla stessa amministrazione.
[1] Cass. Civ. – Sez.I° - Sentt. n° 18271 del 30.08.07 e n° 1406 del 27.01.04.
[2] 90 gg. per le violazioni al Codice della Strada
La notificazione deve essere eseguita:
Le forme e le modalità della notifica sono previste dalla Legge 890/1982 e dal Codice di Procedura Civile – art. 137 e ss.
Recentemente la Suprema Corte ha statuito come l’effetto delle variazioni anagrafiche ai fini delle notificazioni degli atti è immediata[1].
La notifica deve essere effettuata – quando possibile – immediatamente nei confronti del contravventore (cioè del soggetto responsabile della violazione), mediante consegna allo stesso di copia del relativo verbale.
Qualora non sia possibile la contestazione immediata e contestuale notifica del fatto illecito accertato, le procedure da attuare per una corretta notifica del provvedimento sanzionatorio assumono una importanza fondamentale per la validità della stessa contestazione, in considerazione anche dei termini perentori di notifica a pena di decadenza dalla potestà di legittimamente contestare l’infrazione medesima, nei termini rispettivamente previsti dall’art. 14 della L. 689/81 (90 giorni) e dall’art. 201 del D.lgs. 285/92 (C.d.S.) (150 giorni).
L’eventuale "difetto di notifica" comporta la possibilità per l’interessato di adire in giudizio per l’esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori[2].
Si rilevi peraltro come – in specie per le violazioni al Codice della strada – la notifica del fatto contestato può essere legittimamente effettuata anche successivamente, qualora la complessità degli accertamenti non consenta una ricostruzione immediata della dinamica dei fatti e quindi una immediata contestazione delle violazioni al contravventore[3].
[1] Cass. Civ. – Sez. Tributaria – Sent. N° 26542 del 05.11.08
[2] Cass. a Sezioni Unite – Sentenza n° 562 del 10.08.2000.
[3] Cass. Civ. – Sez.II^ - Sent. n° 7131 del 17.03.08
La notifica si intende regolarmente eseguita se effettuata presso quello che risulta essere il «domicilio anagrafico» del trasgressore, nelle mani dello stesso, oppure presso persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona detta alla casa o dal servizio di essa (collaboratrice domestica), al portiere dello stabile, oppure a persona che – vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è tenuta alla distribuzione della posata al destinatario (segreteria dell’ufficio della persona giuridica, collaboratore o dipendente dell’azienda identificata quale obbligato in solido, socio della stessa [1], ecc.), e purchè il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore a 14 anni (art. 139 C.p.c.).
Pertanto nella relata di notifica andrà espressamente indicato a chi è stato materialmente consegnato il plico contenente l’atto amministrativo. In ogni caso la Pubblica Amministrazione, dovrà fornire la prova dell’avvenuta notifica del verbale a domicilio del contravventore[2].
[1] Cass.Civ. – Sent. n° 24622 del 03.10.08
[2] Cass. Civ. – Sez. II^ - Sent. n° 5789 del 15.03.06
Tale procedura è prevista dagli art. 140 e ss. C.p.c. mediante affissione all’Albo della «Casa Comunale» tramite l’Ufficio dei messi notificatori – così come regolamentato dalla Legge 03.08.99, n. 265 e dal D.M. 14.03.2000, da applicare in caso di irreperibilità del destinatario di cui sia però nota la residenza anagrafica. Ciò naturalmente purchè non risulti possibile notificare altrimenti la violazione contestata.
Qualora sia "ignota" anche la residenza anagrafica dello stesso, potrà trovare invece applicazione l’art. 143 C.p.c., significandosi tuttavia che la giurisprudenza costante della Cassazione legittima l’applicazione di tale procedura solo quando il destinatario dell’atto sia ripetutamente assente dal luogo di residenza anagrafica, richiedendo al riguardo particolari accertamenti[1] .
[1] Cass. Civ. n° 3743 del 02.06.88.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Oggetto: Relazione di notificazione mediante deposito dell’atto nella Casa Comunale.
oppure a mani del Sig. ______________________________ obbligato in solido con il trasgressore Sig. _____________________________.
Letto,confermato e sottoscritto.
Il Ricevente _____________________ Il Verbalizzante _____________________
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Oggetto: Avviso di notificazione mediante deposito nella Casa Comunale (da affiggere alla porta) ex art. 140 c.p.c. e art. 4 R.D. 1.12.1941, n. 1368
Il sottoscritto Ufficiale o Agente di PG ________________________________ in servizio presso ___________________ in esecuzione dell’art. 140 c.p.c., comunica che in data ____________ ha notificato a ______________________________ gli estremi della violazione amministrativa n° ___________ prevista dall’art. ____________ accettata il giorno ____________________ in ___________________ mediante deposito di copia nella Casa Comunale di ______________ e affissione dell’avviso dell’avvenuto deposito alla porta dell’abitazione/ufficio/azienza del destinatario.-oppure a _________________ (persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio, all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace – art. 159 Codice di Procedura Civile).
Luogo e data _______________
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Racc/ta A.R.
Dà notizia al Sig. ________________________ abitante a _______________ via ____________________ n° _________ che, dovendo notificargli un atto di _____________ a norma dell’art. 14, comma 2 della Legge 689/81 ad istanza di __________________ non avendo trovato esso destinatario nella sua casa di abitazione o dove ha l’ufficio o l’azienda e, stante l’incapacità, l’irreperibilità – il rifiuto delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., ha depositato copia dell’atto suddetto nella casa Comunale di _________________________________ in data ______________________.
Firma deIl’Ufficiale o Agente di PG
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Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale (art. 149, comma 1 c.p.c.); in tala caso la «relazione di notificazione» viene scritta sull’originale e sulla copia dell’atto facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale viene spedita la copia al destinatario in "piego raccomandato" con avviso di ricevimento che deve essere allegato all’originale (art. 149 c.p.c.).
Per la notifica a mezzo posta bisogna munirsi di buste e moduli per avvisi di ricevimento entrambi di colore verde e conformi al modello prestabilito dall’Amministrazione postale (art. 2 Legge 890/1982).
La consegna effettiva del piego raccomandato al destinatario è fatta dall’agente postale secondo le regole previste dalla legge in proposito e cioè: a mani del destinatario, di una persona di famiglia o di un addetto alla casa o al servizio, oppure, in mancanza di tali soggetti, al portiere o ad altra persona tenuta alla distribuzione della posa.
Il rifiuto da parte del destinatario di ricevere il piego, o di firmare il registro di consegna, equivale alla eseguita notifica (art. 7 Legge 890/1982).
Si ribadisce che l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
► Approfondimenti
Tale procedura è prevista dalla Legge 20.11.82, n. 890 e segnatamente dall’art. 8, commi 2° e 3°, che prevede come la notificazione si abbia per eseguita decorsi 10 giorni dalla data del deposito.
Il perfezionamento della notifica avviene pertanto il decimo giorno computato a partire da quello successivo di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, sia in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, sia in caso di effettivo ritiro presso l’Ufficio postale dall’undicesimo al novantesimo giorno dell’avviso di deposito in raccomandazione (C.A.D.).
Qualora il postino non reperisca il contravventore presso il domicilio indicato, l’Amministrazione postale è tenuta ad inviare allo stesso una seconda raccomandata[1].
Per tale procedura assume la massima importanza una corretta e preventiva identificazione del contravventore e/o obbligato in solido, riportandosi con esattezza le generalità anagrafiche dei medesimi sull’indirizzo che verrà riportato sulla busta “Raccomandata A.G.”, ciò considerando che una errata identificazione del destinatario può causare la nullità della notifica e conseguentemente del relativo verbale[2].
In ogni caso la notifica del verbale deve considerarsi perfezionata – per la Forza di Polizia – con la consegna del verbale all’Ufficio postale, mentre per il contravventore si perfeziona con la ricezione[3].
La notifica a mezzo servizio postale del verbale consente altresì di legittimamente riportare nello stesso le "motivazioni" che hanno precluso di effettuare la contestazione immediata[4] .
Eventuali errori nell’indirizzo del contravventore devono in ogni caso ritenersi sanati – e conseguentemente la contestazione è valida – se la notifica avviene comunque nei confronti del contravventore[5].
In ogni caso è la Pubblica Amministrazione. che deve fornire la prova dell’avvenuta notifica[6].
Rilevasi al riguardo come l’art. 36 del c.d. «Decreto Milleproroghe 2008» ha ampliato le garanzie delle notifiche a mezzo servizio postale, disciplinate dalla Legge n° 890/1982, disponendo che in caso di notif ica avvenuta a mezzo consegna a un familiare, a un vicino o ad altro soggetto abilitato, il destinatario deve essere comunque di ciò avvisato a mezzo apposita raccomandata.
[1] Cass.Civ. – Sez.II^ - Sent. n° 7815 del 04.04.06
[2] Cass. Civ. Sez. I n° 1079 del 22.01.04
[3] Circolare n° 300/A/1/26466/127/9 del 20.08.77 del Ministero dell’Interno
[4] Cass. Civ. – Sez. I^ - Sent. n° 21649 del 08.11.05
[5] Cass. Civ. – Sent. n° 15030/07
[6] Cass. Civ. – Sez. II^ - Sent. n° 5789 del 15.03.06
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Oggetto: Notificazione a mezzo del servizio postale.
Il sottoscritto Ufficiale o Agente di PG ________________________________ in servizio presso _____________________________ dà atto di aver notificato l’atto che procede (o retroscritto) a ___________________________ (generalità del destinatario) a mezzo del servizio postale a norma dell’art. 149 c.p.c. con racc. A.R. n. ___________________ spedita dall’Ufficio postale di ___________________.
Luogo e data _______________
Firma deIl’Ufficiale o Agente di PG
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Tale procedura è consentita soltanto se eseguita da personale della stessa Amministrazione che ha proceduto all’accertamento ed alla contestazione; risulterebbe "nulla" se eseguita da personale di altra Amministrazione come stabilito dalla giurisprudenza[1].
In caso di materiale impossibilità della notifica per irreperibilità dell’interessato presso la propria residenza anagrafica, ed in assenza di eventuale immigrazione presso altro Comune o altro indirizzo (da accertare presso l’Ufficio Anagrafe ovvero la locale Polizia Municipale), potrà richiedersi l’accertamento dell’effettivo domicilio tramite le Forze di Polizia insistenti sul territorio ove è situato l’ultimo domicilio noto.
[1] Cass. Civ. – Sez. 1° - Sent. n° 563 del 21.01.94