Arresto e fermo di minorenni
La legge processuale penale minorile tutela la personalità del minore anche restringendo i casi in cui la libertà personale può essere assoggettata a limitazioni.
Premesso che nella determinazione della pena ai fini dell'applicazione di tali restrizioni si deve tener conto, oltreché dei criteri indicati dall'art. 278 c.p.p., della diminuente dell'età (art. 1, comma 5, cui fa rinvio l'art. 18-bis comma 5 c.p.p.), gli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria possono sottoporre il minore ad arresto in flagranza e ad accompagnamento presso i propri uffici; inoltre gli stessi e il Pubblico Ministero possono sottoporre il minore a fermo.
L'arresto in flagranza non è mai obbligatorio, ma rimesso alla «discrezionalità» degli Organi di polizia, avuto riguardo alla gravità del fatto, all'età e alla personalità del minore (art. 16 comma 3 c.p.p.), allorché questi sia colto in flagranza di un delitto non colposo punito con l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a 9 anni ovvero di uno dei delitti, consumato o tentati, previsti dall'art. 380 comma 2 lett. e, f, g e h c.p.p., nonché del delitto di violenza carnale (art. 16 comma 1, tramite rinvio all'art. 23 comma 1 c.p.p.).
I suddetti Ufficiali e Agenti, sempre avuto riguardo alla gravità del fatto, all'età e alla personalità del minore, possono, quando lo colgano in flagranza di un delitto non colposo punito con l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, accompagnarlo nei propri uffici e trattenerlo sino ad un massimo di 12 ore al fine di consegnarlo all'esercente la potestà dei genitori o all'eventuale affidatario o ad altra persona incaricata da costoro (art. 18-bis comma 1 c.p.p.).
Infine tanto gli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria quanto il Pubblico Ministero possono operare il fermo del minore indiziato di un delitto per cui è consentito l'arresto in flagranza, sempreché, trattandosi di reato punito con la reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a 2 anni (art. 17 c.p.p.).
Obblighi degli Organi di indagine
- Quando si procede all’arresto o fermo di un minorenne gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria:
- ne danno immediata notizia (col mezzo più rapido) al Pubblico Ministero, all’esercente la potestà dei genitori e all’eventuale affidatario;
- informano tempestivamente i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia;
- avvertono il minorenne della facoltà di nominare un difensore di fiducia (la facoltà va riconosciuta anche da chi esercita la potestà dei genitori e all’eventuale affidatario);
- informano (appena ricevuta la nomina) il difensore di fiducia o, in mancanza, quello di ufficio (designato dal Pubblico Ministero);
- curano che, nei loro uffici, il minorenne sia trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati (art. 20 co. 1 - bis del D.Lgs. 28/7/1989, n. 272);
- ricorrendone le condizioni (art. 389 co.2), procedono alla liberazione dell’arrestato o del fermato;
- Il Pubblico Ministero appena ricevuta la notizia, può disporre che il minorenne sia:
- posto immediatamente in libertà quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 389 del codice;
- posto immediatamente in libertà quando ritiene che, all’esito dell’udienza di convalida, non dovrà richiedere l’applicazione di una misura cautelare;
- condotto senza ritardo presso una comunità pubblica o autorizzata che lo stesso Pubblico Ministero provvede a indicare;
- ovvero condotto senza ritardo in un Centro di privata accoglienza (locali, cioè, diversi dal carcere istituiti allo scopo di evitare che l’impatto con l’istituzione carceraria avvenga prima dell’intervento del Giudice e della convalida – art. 18 D.P.R. 448/1988);
- ovvero ancora, tenuto conto della gravità del fatto nonché dell’età e della personalità del minorenne, accompagnato presso la sua abitazione familiare.
Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza appena indicati, il Pubblico Ministero può disporre che il minorenne sia condotto davanti a sé.
Qualunque sia il provvedimento adottato dal Pubblico Ministero, a questo segue la richiesta di convalida e l’udienza relativa davanti al Giudice per le indagini preliminari (artt. 390 e 391).
La richiesta e l’udienza devono intervenire, rispettivamente, entro 48 ore dall’arresto o dal fermo ed entro le 48 ore dal momento in cui il minorenne è posto a disposizione del G.I.P.
Accompagnamento di minorenne a seguito di flagranza
Quando non si procede all’arresto o fermo di un minorenne, ma all’accompagnamento a seguito di flagranza (e cioè all’adozione della misura attenuata pre-cautelare di cui all’art. 18-bis D.P.R. 488/1988) gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria:
- ne danno immediata notizia al Pubblico Ministero e, informano tempestivamente i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia;
- invitano l’esercente la potestà dei genitori e l’eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenne;
- consegnano il minorenne all’esercente la potestà dei genitori, all’eventuale affidatario o alla persona da questi incaricata avvertendo costoro dell’obbligo di tenere il minorenne stesso a disposizione del Pubblico Ministero e di vigilare sul suo comportamento;
- danno immediata notizia al Pubblico Ministero della circostanza:
- di non aver potuto invitare l’esercente la potestà dei genitori o l’eventuale affidatario a presentarsi nei propri uffici per prendere in consegna il minorenne;
- che l’esercente la potestà dei genitori o l’affidatario, quantunque invitato a prendere in consegna il minorenne, non vi ha ottemperato;
- che la persona alla quale il minorenne deve essere consegnato è manifestamente inidonea ad adempiere agli obblighi di vigilare su di lui e di tenerlo a disposizione del Pubblico Ministero.
- curano che, nei loro uffici, il minorenne sia trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati (art. 20 comma 1 – bis D.lgs 28/7/1988, n. 272);
- provvedono a condurre senza ritardo il minorenne presso un Centro di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata quando così dispone il P.M. non appena ricevuta la notizia del fatto che, per una delle ragioni indicate nel punto (?), non è stato possibile provvedere alla consegna del minorenne stesso all’esercente la potestà dei genitori o all’eventuale affidatario.
Il Pubblico Ministero appena ricevuta la notizia dell’accompagnamento a seguito di flagranza può disporre che il minorenne sia:
- posto immediatamente in libertà quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 389 del codice;
- posto immediatamente in libertà quando ritiene che, all’esito dell’udienza di convalida, non dovrà richiedere l’applicazione di una misura cautelare;
- condotto presso l’abitazione familiare, perché vi rimanga a sua disposizione, quando ciò sia comunque opportuno (e quindi anche nell’ipotesi in cui la Polizia Giudiziaria non abbia potuto o ritenuto di consegnare il minorenne alla persona esercente la potestà e all’eventuale affidatario) tenuto conto delle modalità del fatto, dell’età del minorenne e della sua situazione familiare;
- condotto senza ritardo presso un Centro di privata accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata quando riceve la notizia del fatto che la Polizia Giudiziaria non ha potuto provvedere alla consegna del minorenne all’esercente la potestà dei genitori o all’eventuale affidatario.
Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza appena indicati, il Pubblico Ministero può disporre che il minorenne sia condotto davanti a sé.
Qualunque sia il provvedimento adottato dal Pubblico Ministero, a questo segue la richiesta di convalida e l’udienza relativa davanti al Giudice per le indagini preliminari (artt. 390 e 391).
La richiesta e l’udienza devono intervenire, rispettivamente, entro 48 ore dall’accompagnamento ed entro le 48 ore dal momento in cui il minorenne è posto a disposizione del G.I.P.