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I rilievi e altri accertamenti

Oltre che in sequestri ed ispezioni (di luoghi e cose), gli accertamenti urgenti previsti dall’art. 354 commi 2 e 3 c.p.p., possono consistere

  1. in rilievi
  2. operazioni tecniche ed altri tipi di accertamento

In tema di accertamenti è utile fare qualche precisazione terminologica, relativamente ai rapporti con i c.d. rilievi. Essi non hanno natura di perizia e mirano a riprodurre su documenti ed a fissare stabilmente aspetti di realtà – esaminati in modo diretto – rilevanti ai fini delle indagini: riguardano la constatazione e raccolta di dati materiali pertinenti al reato e consistono dunque in una attività di semplice «rilevamento» e «conservazione».
Possono essere effettuati con tutti i mezzi a disposizione della scienza e della tecnica, oltre che con la osservazione diretta.

Si distinguono «rilievi descrittivi», «rilievi dattiloscopici» (rilevamento delle impronte digitali), «rilievi antropometrici» (rilevamento delle misure corporee), «rilievi fotografici». I rilievi sono spesso finalizzati all’accertamento dell’identità di un soggetto (rilievi segnaletici).

  • Ad esempio, fra gli accertamenti urgenti si rammentano i rilievi fotografici di arenili interessati da operazioni di prelievo abusivo di sabbia; di occupazioni abusive di suolo demaniale marittimo; e i rilievi aeromobili (telerilevamenti) di presenza di prodotto inquinante in mare.

Per il compimento dei rilievi ci si può avvalere dell’operato degli «ausiliari» di polizia giudiziaria, ex art. 348 c.p.p.

 

 

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