Le sommarie informazioni assunte dall’indagato
- L'indagato non è mai obbligato a rendere "dichiarazioni", giacché, nella libera scelta della sua strategia difensiva (art. 24 comma 2 Cost.), può preferire il silenzio (art. 64).
Le informazioni dell'indagato, così come quelle del potenziale testimone, hanno sempre carattere «sommario», in coerenza con la sommarietà di tutti gli atti delle indagini preliminari, se posta a raffronto con la teorica completezza degli atti di istruzione in sede giurisdizionale.
La Polizia Giudiziaria chiede all'indagato solo "sommarie informazioni", ma non procede ad interrogarlo, perché questo consiste nella contestazione di un reato e dei relativi elementi di accusa. L'interrogatorio è attività del Pubblico Ministero, peraltro da esso delegabile anche alla Polizia Giudiziaria (art. 370 comma 1, modif. dalla Legge 356/1992), e serve a valutare se iniziare l'azione penale di cui egli è titolare (art. 50 e 405).
- Le dichiarazioni dall'indagato alla Polizia Giudiziaria possono rivestire le seguenti forme:
- informazioni assunte dalla Polizia Giudiziaria;
- informazioni sollecitate (assunte) dalla Polizia Giudiziaria sul luogo o nell'immediatezza del fatto-reato, anche in assenza di difensore;
- informazioni ricevute (dichiarazioni spontaneamente rese).
In particolare, le «sommarie informazioni» (art. 350 c.p.p.) rientrano tra gli atti tipici di investigazione "indiretta" mediante il quale gli Ufficiali di polizia giudiziaria (e non anche gli Agenti) assumono, dalla persona sottoposta alle indagini, delle informazioni utili per le investigazioni (ricostruzione del fatto, individuazione del suo autore e ricerca delle fonti di prova). L’indagato non deve trovarsi però in stato di arresto o di fermo (indagato detenuto).
Prima di procedere, l’indagato deve essere invitato a nominare un difensore di fiducia (art. 350 commi 2 e 3) e a dichiarare o eleggere domicilio; in difetto, verrà designato un difensore di ufficio scelto fra gli elenchi a tal uopo predisposti dal “Consiglio dell’ordine forense” (art. 97 comma 3 c.p.p.).
- Il difensore nominato deve essere avvisato tempestivamente e deve presenziare al compimento dell’atto.
Prima di assumere le informazioni (c.d. interrogatorio di polizia), l’Ufficiale di polizia giudiziaria deve verificare l’identità personale dell’indagato.
A differenza "dell’interrogatorio delegato", l’assunzione delle sommarie informazioni dalla persona sottoposta alle indagini, non prevede la contestazione all’indagato del fatto che gli è attribuito e le indicazioni degli elementi di prova esistenti a suo carico né lo invitano ad esporre quanto ritiene utile alla propria difesa (art. 65 c.p.p.).
Prima che siano assunte le informazioni, l’indagato è avvisato, dandone atto nel Verbale, che ha la facoltà di non rispondere alle domande diverse da quelle miranti alla sua identificazione (art. 350, commi 1-4) e che, anche se non risponde, il procedimento seguirà comunque il suo corso.
L’atto è documentato mediante Verbale “riassuntivo complesso”. Generalmente viene compiuto durante il compimento delle operazioni, ma può essere compilato immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze che ne impediscono la documentazione contestuale.
La documentazione dell’atto è posta a disposizione del Pubblico Ministero ed a questi trasmessa, previa conservazione di una copia (art. 115 att.), non oltre il terzo giorno dal compimento dell’atto; verrà poi inserito nel fascicolo delle indagini.
Il verbale di sommarie informazioni ha piena utilizzabilità fuori del dibattimento, e un’utilizzabilità limitata nel dibattimento (solo per le contestazioni). Esso non verrà mai inserito nel fascicolo del dibattimento, a meno che l’atto non sia divenuto irripetibile per morte o infermità mentale dell’indagato: in questo caso è consentita la lettura dell’atto ex art. 512 c.p.p.
Modus operandi
- Solo gli Ufficiali di P.G.
- Presupposti (la cui esistenza va indicata nel Verbale):
- L’atto non può essere compiuto nei confronti dell’arrestato in flagranza o del fermato (l’indagato deve giungere in Ufficio libero);
- L’atto deve essere ritenuto utile ai fini delle investigazioni;
- L’indagato può essere convocato senza particolari formalità (ad esempio, contattandolo telefonicamente per comunicazioni urgenti e procedendo, prima dell’assunzione delle informazioni, agli avvisi obbligatori – al difensore, sulla facoltà di non rispondere….).
- La persona invitata a comparire ha l’obbligo di presentarsi pur se non può esserne disposto l’accompagnamento. Se non si presenta senza giustificato motivo, è responsabile del reato-contravvenzione di cui all’art. 650 c.p..
- Invito all’indagato, a nominare un difensore di fiducia e a dichiarare o eleggere domicilo (art. 161 c.p.p.).
- In difetto di nomina del difensore di fiducia, designazione di un difensore di ufficio da parte dell’Organo di Polizia procedente, con le modalità previste dall’art. 97 c.p.p. (=individuazione “automatica” a opera dell’ufficio centralizzato istituto presso il Consiglio dell’Ordine forense del capoluogo di ciascun distretto di Corte d’appello).
- Pur se ciò non gli è imposto a pena di nullità degli atti successivi, l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria può fornire all’indagato le informazioni sul diritto alla difesa tecnica di cui all’art. 369-bis c.p.p..
- L’Ufficiale di Polizia Giudiziaria può, a seguito della comunicazione prevista all’art. 369-bis c.p.p., informare l’indagato della obbligatorietà della difesa tecnica e, in caso di designazione del difensore di ufficio, fornirgliene indirizzo e recapito telefonico precisando che ha l’obbligo di retribuirlo salvo che si trovi nelle condizioni economiche – da elencare – per ottenere il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.
- Il difensore di fiducia (o, in difetto di nomina, quello designato di ufficio) deve essere tempestivamente avvisato e presenziare all’atto.
- Se il difensore di fiducia nominato dall’indagato o quello di ufficio designato dall’Ufficiale di Polizia Giudiziaria non compare o non viene reperito, l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria può designare direttamente come sostituto altro difensore immediatamente reperibile (art. 97 c.p.p.) rivolgendosi, per l’individuazione, all’ufficio centralizzato istituto presso il Consiglio dell’Ordine forense.
- Prima di assumere le informazioni (c.d. interrogatorio sul merito), l’Ufficiale di polizia giudiziaria verifica la identità personale dell’indagato.
- L’Ufficiale di polizia giudiziaria invita l’indagato a dichiarare le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilo…ecc.) e le altre notizie che possono valere a identificarlo (come la paternità e lo stato – coniugato, celibe…ecc.) e le infornmazioni specificate nell’art. 21 att..
- La persona indagata viene "ammonita" delle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità (art. 651 c.p.) o le dà false (artt. 495 e 496 c.p.).
- Esaurite tali formalità e sempre prima di assumere sommarie informazioni, l’Organo procedente avverte l’indagato, dandone atto nel verbale che:
- le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
- ha facoltà di non rispondere alle domande (salvo che con riferimento alle richieste concernenti la sua identita) sulla “responsabilità propria” (c. d. diritto al silenzio), ma, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso;
- se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la “responsabilità di altri”, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone (art. 197 e 197 bis c.p.p.) con conseguente perdita del suo diritto al silenzio e obbligo di rispondere secondo verità se non vuole incorrere in sanzioni penali che , generalmente, riguardano i delitti di:
- falsa testimonianza (art. 372 c.p.)
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- false informazioni al Pubblico Ministero (art. 371 bis c.p.)
- false dichiarazioni al difensore (art. 371-ter c.p.)
- se l’indagato dichiara di voler rispondere sulla responsabilità di altri, l’Ufficiale di polizia giudiziaria può inserire le relative dichiarazioni nello stesso verbale oppure può concludere l’atto e assumere, in separato Verbale, le dichiarazioni del soggetto divenuto, per questa parte, un potenziale “testimone assistito”;
- Nel merito, a differenza dell’interrogatorio (art. 65 c.p.p.), l’assunzione di sommarie informazioni non prevede la contestazione all’indagato del fatto che gli è attribuito e le indicazioni degli elementi di prova esistenti a suo carico (con la ulteriore ed eventuale comunicazione delle fonti di prova).
- Nel procedimento davanti al «Giudice di Pace» (art. 13 D.lgs. 28/08/200,n. 274), la Polizia Giudiziaria se autorizzata dal Pubblcio Ministero, può procedere anche all’interrogatorio in senso tecnico (art. 65 c.p.p.). Peraltro nell’interrogatorio delegato dal P.M. alla Polizia Giudiziaria, la presenza del difensore è facoltativa.
- Neppure con il consenso dell’indagato, possono essere utilizzati metodi e tecniche (=ipnosi, siero della verità, narcoanalisi…) idonei a influire sulla sua libertà di autodeterminazione oppure ad alterare la capacità di ricordare e valutare i fatti (art. 64 comma 2 c.p.p.).
- Documentazione e Trasmissione:
- La redazione del Verbale deve essere contestuale al compimento dell’atto, salvo che non ricorrano insuperabili circostanze che la impediscono e che vanno indicate specificamente (art. 357 comma 3 in relazione art. 373 comma 4 c.p.p.).
- L’atto è documentato mediante "Verbale integrale" o "Verbale riassuntivo complesso" (=con riproduzione fonografica) salvo che non si verifichi una contingente indisponibilità degli strumenti di riproduzione…, nel qual caso è documentato mediante Verbale riassuntivo semplice, che viene trasmesso entro il terzo giorno dal compimento dell’atto al P.M. competente per il deposito nella Segreteria
- Se sussistono gravi motivi, il deposito dell’atto può essere differio non oltre 30 giorni
- Il Verbale può essere corredato da documentazione audiovisiva quando si ritiene insufficiente la documentazione integrale o quella riassuntiva
- Copia del Verbale deve essere conservata presso l’Ufficio/Comando di polizia (art. 115 att.)
- Non è prevista consegna di copia del Verbale all’interessato
- La documentazione è conservata nel fascicolo delle indagini presso l’ufficio del P.M.
- Il Pubblico Ministero con apposito Decreto, anche su segnalazione della Polizia Giudiziaria e purché sussistano specifiche esigenze attinenti alle indagini, può informare l’indagato, che – se non vuole incorrere nelle sanzioni penali previste dall’art. 379 bis c.p. (Rivelazione di segreti inerenti a un procedoimento penale) – gli è fatto divieto di comunicare ad altri i fatti e le circostanze che hanno formato oggetto dell’atto. Il divieto conseguente alla segretazione disposta dal Pubblico Ministero non può avere durata superiore a 2 mesi
- I dati delle sommarie informazioni vanno inserite nel CED-SDI
- I Verbali delle sommarie informazioni hanno utilizzabilità fuori del dibattimento e anche nel dibattimento (=sia per le contestazioni o nei casi di irripetibilità sopravvenuta per forza maggiore)
- Alla Polizia Giudiziaria è fatto divieto di testimoniare sulle dichiarazioni assunte (art. 62 c.p.p.)
- Nel corso del Giudizio, la Polizia Giudiziaria può essere autorizzata a consultare, in aiuto alla memoria, la documentazione redatta (art. 499 comma 5 c.p.p.)
- Responsabilità disciplinari e penali in caso di:
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio – art. 326 c.p. (es . Pubblico Ufficiale che violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizi, o comunque abusando dell sue qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza…)
- Violenza privata - art. 610 c.p. (es Pubblico Ufficiale che con violenza e minaccia, costringe ad altri a fare, tollerare… qualche cosa…..)
- Sanzioni disciplinari - art. 16 att. (es. Ufficiali e Agenti di p.g che senza giustificato motivo omettono di riferire…..o comunque violano ogni altra disposizione di legge relativa all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria).