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La fase dell'Udienza preliminare

L'Udienza preliminare è la caratteristica tipica del "giudizio ordinario" e può avere luogo solo dopo che il processo è già iniziato e, quindi, dopo che è stata promossa l’azione penale e l’indagato ha acquisito la qualità di imputato.

Per il giudizio ordinario, l'Udienza preliminare esiste indefettibilmente per i reati attribuiti al "Tribunale collegiale", e solo per taluni reati attribuiti alla cognizione del "Tribunale monocratico" ed in particolare per quelli in ordine ai quali non è consentita la "citazione diretta a giudizio" emessa dal P.M. (art. 550 e ss. c.p.p.).

L'Udienza preliminare consiste nell'udienza destinata alla verifica preliminare, a fini esclusivamente procedurali, della fondatezza dell'accusa. Essa manca innanzi al "Giudice di pace". Non è così per i reati destinati al "Tribunale monocratico", la cui cognizione comprende anche delitti punibili con la pena della reclusione fino a 10 anni; pertanto, per i reati-delitti si hanno procedimenti sia con Udienza preliminare, sia senza di essa, con afflusso, in questo caso, del processo direttamente al Giudice dibattimentale tramite "citazione diretta" disposta dallo stesso P.M. (artt. 649 e 550 c.p.p.).
Pertanto, la disciplina dell'Udienza preliminare è identica sia per i delitti destinati al Tribunale collegiale, sia per quelli destinati al Tribunale monocratico, nei casi in cui quest'ultimo essa è previsto
Il Giudice dell'Udienza preliminare (G.U.P.) deve vagliare l'intero fascicolo delle indagini e ha, una funzione diversa dal Giudice preposto al controllo di singoli atti di indagine (G.I.P.). Il G.U.P. interviene al termine della fase investigativa per decidere, sulla base dell'intero fascicolo, se accogliere la richiesta del P.M. di rinvio a giudizio.
Il Giudice fissa la data dell’Udienza entro 5 (cinque) giorni dal deposito da parte del P.M. della richiesta di rinvio a giudizio. L’Udienza si svolge in "camera di consiglio" con la necessaria presenza del P.M. e del difensore dell’imputato (laddove questi non compaia e sempre che sia stato ritualmente avvisato, il Giudice deve nominargli un sostituto, ai sensi dell’art. 97, comma. 4 c.p.p.).
Nel corso dell’Udienza, il Pubblico Ministero e il difensore formulano e illustrano le loro rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini.
L’Udienza preliminare svolge nel procedimento penale una funzione di «controllo giurisdizionale», in ordine alla consistenza degli elementi addotti dal Pubblico Ministero a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio.
L’Udienza è anche la sede deputata alla definizione "anticipata" del processo, ove le parti facciano richiesta di «rito abbreviato» o di «applicazione di pena su richiesta» (c.d. riti alternativi al dibattimento o pre-dibattimentali).
Il legislatore ha previsto che per tutti i reati, siano essi attribuiti alla cognizione del Giudice collegiale o del Giudice monocratico, si proceda con Udienza preliminare, fatta eccezione per alcune ipotesi di reato per le quali, in relazione alla minore rilevanza (contravvenzioni, delitti puniti con la reclusione non superiore a quattro anni) o alla ampia diffusione (furto aggravato, ricettazione), non è apparso opportuno prevedere il controllo del Giudice sulla richiesta di giudizio del Pubblico Ministero (art. 550 e ss. c.p.p.).
In sostanza, l’Udienza preliminare, in contraddittorio tra le parti, dinanzi al Giudice terzo, rappresenta un passaggio obbligatorio per la gran parte dei processi di primo grado.

  • A seguito dell’Udienza Preliminare il G.U.P. pronuncia:
  1. sentenza di non luogo a procedere[1], nei casi previsti dall’art. 425 c.p.p.. Fra questi sono compresi quelli di estinzione del reato (esempio: amnistia), di improcedibilità dell'azione penale (esempio: mancanza di querela) e di fatto non previsto dalla legge come reato; sono inoltre compresi quelli in cui risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato;
  2. decreto che dispone il giudizio, in tutti i casi in cui il Giudice accerta che non sussistono le condizioni per pronunciare la sentenza di non luogo a procedere. Il provvedimento è sommariamente motivato e contiene la data di comparizione dell’imputato davanti al Giudice competente per il dibattimento.

 

 


[1] Ai sensi dell’art. 428 c.p.p. come sostituito dall’art. 4 Legge n. 46/2006, la sentenza pronunciata dal GUP in sede di udienza preliminare di non luogo a procedere è inappellabile ma ricorribile in Cassazione sempre per il PM; per l’imputato non è possibile quando è stato assolto con formula piena.

 

Il fascicolo del dibattimento

A seguito del «decreto che dispone il giudizio», viene formato il c.d. fascicolo per il dibattimento. Questo fascicolo ha un contenuto assai esiguo, poiché, come si è detto, la prova deve tendenzialmente formarsi nel dibattimento al quale il Giudice deve pervenire senza essersi precostituito un convincimento attraverso la lettura delle «carte».

  • Ed infatti nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti solo:
  1. gli atti relativi alla procedibilità dell’azione penale (la querela);
  2. i Verbali degli atti «non ripetibili» compiuti dalla polizia giudiziaria o dal Pubblico Ministero (verbali di perquisizione, sequestro);
  3. i Verbali assunti «nell’incidente probatorio» (verbali di assunzione di una testimonianza a futura memoria e i verbali assunti all’estero a seguito di rogatoria);
  4. il corpo del reato o le cose pertinenti il reato;
  5. il certificato generale del casellario giudiziale.

Gli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento, sono i soli che il Giudice della fase dibattimentale potrà conoscere prima dell’apertura del dibattimento e che, insieme agli atti compiuti o acquisiti nel dibattimento stesso, potrà utilizzare pienamente ai fini della decisione.
Tutti gli altri di indagine, compresi quelli compiuti dopo l’esercizio all’azione penale e quelli acquisiti dal Giudice nell’Udienza Preliminare, vanno raccolti nel c.d. fascicolo del Pubblico Ministero, che potrà essere consultato e utilizzato soltanto dalle parti e, al quale, quindi, il Giudice del dibattimento non potrà avere accesso.

Il sistema del «doppio fascicolo» serve a impedire che il Giudice del dibattimento possa formarsi il suo convincimento prima dell’udienza: attraverso la lettura degli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari e, quindi, senza il contraddittorio orale e, e cioè in una fase diversa separata da quella del giudizio.

 

 

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