L'impostazione garantistica che ha animato la c.d. riforma del Giudice Unico ha accresciuto i diritti dell'imputato anche in riferimento al momemto conclusivo delle indagini.
All'approssimarsi della scadenza del termine per le indagini, "originario" (mesi 6 o, per i reati di criminalità organizzata, anni 1) o "prorogato", il P.M. può limitarsi a richiedere l'archiviazione (per improcedibilità dell'azione penale, per infondatezza della notizia criminis o per essere ignoti gli autori) senza altri adempimenti.
Quando, invece, intende esercitare l'azione penale (mediante richiesta di rinvio a giudizio per i reati attribuiti al Tribunale colleggiale o, nei casi consentiti, al Tribunale monocratico, overo mediante citazione diretta a giudizio innanzi al tribunale monocratico), il P.M. procedente fa "notificare" all'indagato e al suo difensore, prima della scadenza del termine delle indagini preliminari (art. 415 comma 2 c.p.p.), se non deve formulare la richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408 e 411 c.p.p., l'avviso delle concluse indagini (art. 415bis c.p.p.).
La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall’avviso previsto dall’art. 415 bis c.p.p., nonché dall’invito a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi dell’art. 375 co. 3 c.p.p. qualora la persona sottoposta alle indagini a seguito del predetto avviso abbia chiesto di essere sottoposta a interrogatorio.
E’ questo il momento in cui inizia il «processo vero e proprio» ed in cui la persona sottoposta alle indagini acquista la qualità di «imputato».
Quando il P.M. esercita l’azione penale mediante la “richiesta di rinvio a giudizio” si apre una fase giurisdizionale nella quale il "Giudice dell’Udienza Preliminare" (G.U.P.) nel pieno contraddittorio delle parti, verifica se l’ipotesi di accusa formulata dal P.M. appare o no fornita di quel tanto di fondatezza che giustifica il giudizio.
La sede a ciò destinata è la «Udienza Preliminare», che funziona come una sorta di "filtro" rispetto alle accuse mosse dal P.M. e di garanzia per l’imputato.
Il Giudice fissa la data dell’udienza entro 5 (cinque) giorni dal deposito da parte del P.M. della richiesta di rinvio a giudizio.
L’udienza si svolge in camera di consiglio con la necessaria presenza del P.M. e del difensore dell’imputato (laddove questi non compaia e sempre che sia stato ritualmente avvisato, il Giudice deve nominargli un sostituto, ai sensi dell’art. 97 co. 4 c.p.p.).
Nel corso dell’udienza, il Pubblico Ministero e il difensore formulano e illustrano le loro rispettive «conclusioni» utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini.
L’Udienza Preliminare svolge nel procedimento penale una "funzione di controllo giurisdizionale", in ordine alla consistenza degli elementi addotti dal Pubblico Ministero a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio.
L’udienza è anche la sede deputata alla "definizione anticipata del processo", ove le parti facciano richiesta di «rito abbreviato» o di «applicazione di pena su richiesta» (c.d. riti alternativi al dibattimento o pre-dibattimentali).
Il legislatore ha previsto che per tutti i reati, siano essi attribuiti alla cognizione del Giudice collegiale o del Giudice monocratico, si proceda con Udienza Preliminare, fatta eccezione per alcune ipotesi di reato per le quali, in relazione alla minore rilevanza (contravvenzioni, delitti puniti con la reclusione non superiore a quattro anni) o alla ampia diffusione (furto aggravato, ricettazione), non è apparso opportuno prevedere il controllo del Giudice sulla richiesta di giudizio del Pubblico Ministero (art. 550 e ss.c.p.p.).
In sostanza, l’Udienza Preliminare, in contraddittorio tra le parti, dinanzi al Giudice terzo (G.U.P.), rappresenta un passaggio obbligatorio per la gran parte dei processi di primo grado. E’ caratteristica tipica del Giudizio Ordinario e può avere luogo solo dopo che il processo è già iniziato e, quindi, dopo che è stata promossa l’azione penale e l’indagato ha acquisito la qualità di imputato.
L'art. 415 bis c.p.p.[1] dispone che, prima della scadenza del termine delle indagini preliminari, anche se prorogato, il P.M., se non deve formulare richiesta di archiviazione, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore «avviso della conclusione delle indagini preliminari».
L’atto è finalizzato a consentire all’indagato un "contraddittorio anticipato" allo scopo di evitargli incriminazioni infondate o non adeguatamente ponderate. Pertanto, l’avviso deve contenere l’enunciazione del fatto-reato addebitato e deve essere accompagnato dal deposito dell’intero fascicolo del P.M.
Nei successivi 20 giorni l’indagato ha facoltà di presentare elementi a sua difesa, prendere visione ed estrarne copia degli atti di indagine e può presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa alle investigazioni difensive, nonché presentarsi per rilasciare dichiarazioni spontanee, ovvero chiedere di essere sottoposto a interrogatorio o di compiere ulteriori atti di indagine, che devono essere "espletati dal Pubblico Ministero", nei successivi trenta giorni, termine prorogabile dal G.I.P per una sola volta, al massimo, fino a sessanta giorni.
E’ evidente che se all’esito delle investigazioni svolte la notizia di reato si è rilevata priva di fondamento, o, in ogni caso, l’azione penale non può essere iniziata per altri motivi non vi è ragione di sollecitare l’indagato a prospettare ulteriori approfondimenti.
L’avviso della conclusione delle indagini "contiene":
a) di presentare memorie;
b) di produrre documenti;
c) di depositare documentazione relativa alle investigazioni difensive;
d) di chiedere al P.M. di compiere atti di indagine;
e) di presentarsi per rilasciare dichiarazioni;
f) di chiedere di essere sottoposto a interrogatorio
[1] L’art. 415 bis c.p.p. è stato introdotto dall’art. 17 co. 2 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 c.d. Legge Carotti, dal nome del relatore alla camera dei Deputati ed entrata in vigore il 3 gennaio 2000.
[2] L’interrogatorio al quale l’indagato può richiedere di essere sottoposto acquista un più pregnante ed autentico significato ai fini dell’esercizio della funzione difensiva, in quanto reso alla luce del bagaglio di conoscenze e della consapevolezza della vicenda processuale che derivano dalla previa consultazione ella documentazione relativa alle indagini espletate.
Il Giudice può esercitare la "funzione giurisdizionale" solo se un organo dello Stato (il Pubblico Ministero) gli formula la richiesta di decidere su una accusa (imputazione) mossa a carico di un soggetto (imputato). E' mediante tale richiesta che il P.M. esercita l'azione penale.
Il P.M. deve esercitare l'«azione penale» quando, al termine delle indagini preliminari, svolte con l'ausilio della Polizia Giudiziaria, ritiene di aver acquisito elementi idonei a sostenere l'accusa di fronte al Giudice.
Nel nostro sistema, il P.M. non può dunque decidere a sua discrezione se esercitare o meno l'azione penale. La sua decisione deve tener conto solo dell'interesse all'osservanza della legge e non può essere condizionata da interferenze esterne, da ragioni di opportunità (anche politica), da circostanze occasionali (collegate alla particolarità del fatto o del suo autore) o, infine, dalla necessità di far prevalere interessi particolari.
Il momento iniziale dell'esercizio dell'azione penale coincide con la formulazione dell'imputazione (es. redazione della richiesta di rinvio a giudizio) e non con quello della sua conseguente comunicazione, che di norma avviene mediante notifica (es. notifica della richiesta suindicata). La cognizione è, quindi, sempre successiva al momento in cui si assume la qualità di imputato e cioè al momento della formazione dell'atto di vocatio in jus.