La violazione quando è possibile, deve essere «contestata immediatamente» al trasgressore ed alla persona obbligata in solido (artt. 201 e 202 C.d.S.). A questo riguardo, gli agenti operanti redigono un Verbale che, a norma dell’art. 383 del regolamento di esecuzione di attuazione del Codice, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, deve contenere i seguenti «elementi essenziali»:
Debbono inoltre essere fornite al trasgressore le modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, precisando l’ammontare della somma da pagare in Lire ed i Euro (art. 51 del D.lgs. 24 giugno 1988, n. 213), ed essere indicata l’Autorità alla quale presentare l’eventuale ricorso.
L’art. 201 C.d.S. prevede che, qualora non sia materialmente possibile addivenire alla contestazione immediata, si possa fare ricorso alla notificazione e l’art. 384 del Regolamento indica, in via non esaustiva, i casi per i quali si concretizza tale impossibilità:
I termini per la «notificazione» della violazione ai residenti in Italia vengono fissati in «90 giorni» (anziché 150 come in precedenza).[1]
Approfrondimenti
Con la Legge nr.120 del 29.07.2010, entrata in vigore dal 10.08.2010, sono state introdotte delle novità e modificato disposizioni esistenti. Tra le modifiche apportate, quella che oggi prendiamo in considerazione è la modifica dei termini di notifica dei verbale di accertamento delle violazioni . Se in precedenza i termini erano di 150 giorni dall’accertamento della violazione, con le nuove disposizioni, oggi la notifica deve essere effettuata entro 90 giorni dall’accertamento. Se questa è la regola generale esistono poi delle deroghe che fanno innalzare il limite temporale entro il quale la violazione deve essere notificata. I casi in cui questi tempi variano sono:
Qualora la violazione non sia stata immediatamente contestata al trasgressore (i casi in cui si può omettere la contestazione immediata sono esplicitamente previsti dal Codice della Strada) il verbale deve indicare la motivazione per cui questa non sia stata fatta, oltre alla data, ora, luogo e accertatori.
Se la notifica dovesse essere stata effettuata oltre i termini previsti, è possibile rivolgersi al Prefetto competente territorialmente per il luogo dove è stata commessa l’infrazione, chiedendo l’annullamento del verbale.
Il ricorso va presentato, entro 60 giorni dalla notifica del Verbale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o depositato personalmente. La presentazione (a mano o a mezzo raccomandata) può essere fatta anche presso gli uffici dell’organo che ha accertato ed elevato la contravvenzione, che si può desumere dal verbale notificato.
[1] L’art. 386 del Regolamento C.d.S., prevede che quando viene effettuata la notificazione all’intestatario del certificato di proprietà o ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196 del C.d.S. e questi, con dichiarazione contenente, nel caso di alienazione, gli estremi dell’atto notarile, informa l’ufficio o il Comando procedente che non è proprietario del veicolo, né titolare di alcuno dei diritti di cui al medesimo articolo 196 alla data dell’accertamento della violazione per il quale si procede, l’Ufficio o Comando interessati, se riscontrano l’esattezza delle notizie fornite, rinnovando la notificazione all’effettivo responsabile, con relativo addebito delle ulteriori spese, entro i termini previsti dall’art. 201 del codice. Tali termini decorrono dalla data di ricezione da parte dell’Ufficio o Comando delle notizie fornite dal destinatario della precedente notificazione.
L’art. 201 comma 1 bis del Codice della Strada ha introdotto tuttavia alcuni "specifici casi" nei quali la contestazione può non essere immediata, casi che non dovrebbero peraltro essere intesi come tassativi, avendone la giurisprudenza ampliato la portata, anche alle contestazioni effettuate da personale agente in incognito con auto provviste di targa di copertura[1] e consentendo la contestazione differita senza che questi comporti l’arresto repentino del veicolo [2], anche se tale valutazione può essere oggetto di contestazione e passibile di diverso apprezzamento da parte del Giudice.
Una importante distinzione fra “contestazione” e "verbalizzazione” è stata invece fatta dalla Suprema Corte, laddove ha ritenuto che, ricorrendone le circostanze di tempo e di luogo che precludevano agli accertatori, una volta contestata verbalmente la violazione al contravventore, di verbalizzare poi la stessa, operazione questa “distinta e successiva” rispetto alla contestazione già avvenuta oralmente, il diritto di difesa del contravventore non risulta leso, essendo quindi perfettamente valido il successivo verbale, che conserva validità fino a querela di falso dei fatti che il Pubblico Ufficiale attesta avvenuti in sua presenza[3].
D’altra parte, la Suprema Corte ha anche ristretto l’ambito d’applicazione dell’istituto della mancata contestazione immediata, ritenendo, ad esempio, non sufficiente la mera enunciazione delle circostanze richiamate dal citato art. 201 comma 1 bis , ma che i motivi della stessa vengano dettagliati dagli accertatori, e ciò per non ledere il diritto di difesa del contravventore[4].
In particolare, la Suprema Corte ha rimesso al Giudice l’apprezzamento, in relazione alle concrete circostanze di tempo e di luogo, sulla impossibilità di contestare la violazione al contravventore[5], specie per alcune violazioni quale la guida pericolosa o il sorpasso vietato che richiedono, per la S.C., un immediato contraddittorio con l’automobilista[6] .
Tale orientamento è stato peraltro recepito da alcuni Giudici di Pace, laddove gli stessi hanno ritenuto che “.... la mancata contestazione immediata di violazioni accertate con la mera percezione sensoriale di pochi secondi impedisce un controllo obiettivo e rigoroso,…e conseguentemente …inidoneo ad incidere sull’efficacia probatoria dell’atto di accertamento....” [7].
Invece eventuali errori nell’indirizzo del contravventore debbono essere ritenuti sanabili se la notifica nei confronti dello stesso comunque avviene, perché il diritto alla difesa non viene comunque leso[8].
Normalmente, qualora le figure del contravventore e dell’obbligato in solido non coincidano, la violazione può essere contestata anche successivamente nei confronti dell’obbligato in solido, a mezzo del servizio postale, ovvero con le modalità di seguito meglio specificate.
Per «obbligato in solido», infatti, si intende, rispettivamente: l’armatore, il proprietario, l’usufruttuario, l’utilizzatore (se il bene è concesso in leasing); il titolare di un diritto personale di godimento (della cosa utilizzata per commettere la violazione, veicolo, unità, attrezzo da pesca, ecc.); la persona rivestita dell’autorità (per minori, incapaci e inabilitati, conducenti del veicolo,del natante, ecc.); incaricata della direzione o vigilanza (per le imprese, soggetti iscritti ex art. 68 Cod. nav.; armatori, comandanti di nave, ecc.); l’imprenditore; ente o persona giuridica (per fatti commessi da rappresentate o dipendente nell’esercizio delle proprie funzioni , assistente bagnante; marinaio; ecc.); il datore di lavoro per violazioni commesse dall’autista suo dipendente (combinato disposto art. 196 C.d.S. e art. 6 L. 689/81).
Quanto sopra a meno che l’obbligato non provi che la circolazione (ovvero l’uso illecito del mezzo impiegato per compiere materialmente la violazione) è avvenuto contro la sua volontà (esibendo, ad esempio. una denuncia di furto) ovvero che, nonostante ogni precauzione adottata e la vigilanza esercitata, non sia stato materialmente possibile impedire il fatto.
Devono essere invece espressamente riportati in calce al processo verbale di accertamento dell’illecito le motivazioni che hanno precluso all’agente accertatore l’attività di immediata notifica nei confronti del trasgressore.
Infatti la mancata contestazione immediata, come pure l’aver omesso di riportare sul verbale le dichiarazioni eventualmente rese dal contravventore (le quali ultime andranno riportate integralmente anche utilizzando, se del caso, foglio stralcio del verbale), pur se non costituiscono espressa causa di nullità dell’atto medesimo, di fatto possono potenzialmente precludere nella fase iniziale del procedimento l’attività difensiva del contravventore[9], potendo conseguentemente costituire elemento per avanzare opposizione avverso il Giudice di Pace, e costituire comunque, se non adeguatamente motivata, omissione procedimentale passibile di rilevanza in sede disciplinare nei confronti dell’accertatore[10].
[1] Cass. Civ. – Sent. n° 17573 del 31.08.05
[2] Cass. Civ. – Sent. n° 22364 del 05.09.08
[3] Cass. Civ. – Sent. n° 14668 del 03.06.08
[4] Cass. Civ. – Sez. II^ - Sent. n° 8837 del 28.04.05
[5] Cass. Civ. – Sent. n° 18271 del 30.08.07 – conforme n° 263111 del 07.12.06; n° 7332/2005; n° 352/2005; n° 11971/2003; n° 2494/2001 )
[6] Cass. Civ. – Sent. n° 15324 del 21.07.05
[7] G.d.P. di Acerra – Sent. 19.11.07
[8] Cass. Civ. – Sent. n° 15030/2007
[9] Sent. Cass. Civ., Sez. III, n° 4010 del 03.04.2000
[10] Cass. Civ., Sez. III, n° 10036 del 01.08.2000, Sez. I, n° 6527 del 29.05.92 e n° 8356 del 26.07.93).
Un caso particolare di notifica è contemplato a seguito di violazione al Codice della Strada, in quanto se non è nota la residenza, domicilio o dimora del contravventore, la notifica nei confronti di quest’ultimo non assume carattere di obbligatorietà ma va effettuata nei confronti del solo obbligato in solido (intestatario dell’autoveicolo).
In ogni caso la notifica si intende comunque validamente eseguita quando effettuata presso la residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente (art. 201 comma 3 C.d.S.).
Al riguardo sia la Corte Costituzionale (Ordinanza n° 185 del 12.06.07 ) che il Ministero dell’Interno (Circolare n° 300/A/1/264696/127/9 del 20.08.07) hanno stabilito che l’Amministrazione ha 150 giorni di tempo per notificare al contravventore l’ingiunzione di pagamento emanata.
In caso di infrazione commessa a mezzo autoveicolo, la posizione all’esterno della vettura di un «foglietto di preavviso» risponde ad una mera prassi, e non costituisce equipollente della contestazione dell’infrazione; per cui l’omissione di tale prassi è priva di effetti giuridici non costituendo obbligo per l’Amministrazione[1], essendo detto preavviso un mero atto prodromico alla successiva ordinanza e non assimilabile quindi né a questa, né al verbale di accertamento e contestazione, e conseguentemente non è impugnabile[2].
Si richiama al riguardo quanto disposto dalla Circolare n° 82/056963/II del 11.09.98 di Maricogecap sulla non impugnabilità del verbale, atteso che lo stesso costituisce atto preliminare che non lede direttamente alcun interesse del ricorrente, nonché la Sentenza n° 6485 emanata in data 19.05.2000 dalla Cass. Civ. – Sez. III^ in materia di applicabilità – per le violazioni in materia da diporto delle norme della L. 689/81 e non del C.d.S.
Quanto sopra potrebbe comportare l’annullabilità, in via di autotutela e giusta quanto disposto dalla Circolare n° 66 prot. n° M/2413 del 17.05.95 del Ministero dell’Interno, dello stesso preavviso, qualora effettuato nei confronti di un soggetto erroneo (art.386 Reg. Es. C.d.S.), senza necessità di inoltro alla Prefettura competente per l’emanazione di eventuale Ordinanza di Archiviazione (vedasi al riguardo Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale Centrale – Sent. del 02.09.98).
Qualora tuttavia si dovesse ricorrere a tale procedura, si avrà cura di fornire comunque idonea informazione al contravventore, specificando che a tale atto seguirà l’emanazione del relativo verbale di accertamento e contestazione amministrativa, unico provvedimento questo che assume valore di atto amministrativo secondo le formalità previste dalla L.689/81,ivi comprese le relative forme di tutela.
Decorso inutilmente il termine per il pagamento, verrà emessa la relativa Ordinanza - Ingiunzione la quale – analogamente alla sentenza di rigetto dell’eventuale ricorso emanata dal Giudice adito dal contravventore – costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione a ruolo esattoriale e successiva esecuzione coattiva,secondo il disposto del D.P.R. n°602/1973 e del C.P.C.
L’eventuale cancellazione dal ruolo potrà essere quindi autorizzata solamente dall’Ente che ha originariamente imposta la sanzione mediante la relativa procedura di discarica esattoriale, che potrà essere legittimamente adottata solo qualora l’interessato dimostri di aver regolarmente effettuato l’oblazione in via breve, ovvero il pagamento della somma ingiunta con Ordinanza nei termini di legge.
[1] Sentenza Cassazione Sez. 1^ - n. 2683 del 02.06.1989
[2] Cass. Civ. , Sez. II^ - Sent. n° 5447 del 09.03.07 – conforme – Sez. I^ - Sent. n° 5875 del 24.03.04).