Nel novero dei giudici ordinari rientra il Giudice di di sorveglianza (o uffico di sorveglianza), le cui funzioni, pur essendo prese in considerazione anche delle disposizioni sul procedimento penale, trovano più ampio sviluppo in quelle dell’ordinamento penitenziario (L. 26.7.1975, n. 354) perché riguardano specialmente la gestione della pena: (=il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati). Le compotenze del giudice di sorveglianza sono distribuite tra:
Presso ogni distretto e per ogni sezione distaccata di Corte d'Appello è istituito il Tribunale di Sorveglianza (giudice collegiale), al quale sono devoluti gli affari in materia di misure alternative alla detenzione e di revoca anticipata delle misure di sicurezza in grado di appello.
Il Tribunale è composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto e da professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia.
I provvedimenti vengono adottati da un collegio composto da un presidente (magistrato di cassazione), da un magistrato di sorveglianza e da due degli esperti.
Il magistarto di sorveglianza (giudice monocratico), è organo cuoi è demandato l'obbligo di vigilare sulla organizzaione degli istituti di prevenzione e pena, prospettando al Ministro di Giustizia le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo al trattamento rieducativo.
Nel confronto di coloro che hanno commesso il reato quando erano minori dei 18 (diciotto) anni, le attribuzioni del giudice di sorveglianza sono esercitate, per la parte spettante al tribunale di sorveglianza, dal tribunale per i minorenni e, per quella spettante al magistrato di sorveglianza, da un magistrato addetto allo stesso tribunale (=magistrato di sorveglianza per i minorennni).
La loro competenza cessa al compimento del 25° anno di età del condannato.