Fra le cause che incidono sulla imputabilità, ha particolare rilievo il vizio di mente. L’art. 88 c.p. stabilisce che “non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere e volere”.
Il successivo articolo 89 prevede poi “chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere e volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita”.
Non basta accertare l’esistenza di una malattia mentale per escludere l’imputabilità: occorre appurare in concreto caso per caso, se, e in quale misura, tale malattia abbia effettivamente compromesso la capacità del soggetto di intendere e volere.
Per infermità deve intendersi un concetto molto più ampio rispetto a quello di malattia giungendo a comprendere anche i "disturbi psichici" di carattere non strettamente patologico. Rientra tra le infermità anche la malattia fisica (anche quelle a carattere transitorio) da cui derivi un vizio di mente.
L'incapacità di intendere e di volere può essere "totalmente esclusa" o "grandemente ridotta" da condizioni di infermità mentale. In questi casi l'imputato è esente da pena o assoggettato a pena ridotta. Pertanto, a seconda del suo grado, l’infermità può essere:
Il vizio di mente è totale (art. 88 c.p.) se al momento della commissione del fatto, l’infermità è tale da escludere del tutto la capacità di intende e volere. In tal caso il soggetto sarà dichiarato non imputabile perché totalmente infermo di mente (art. 88 c.p.); ma se riconosciuto socialmente pericoloso gli si applica la misura di sicurezza del "ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario".
E’ invece parziale (art. 89 c.p.) se la capacità di intendere e volere non è esclusa ma solo diminuita in presenza di un vizio di mente. La pena è diminuita in caso di infermità parziale.
L’art. 90 c.p. stabilisce che “gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità”. La rilevanza scusante degli stati emotivi o passionali è comunque ammessa in presenza di due condizioni essenziali: