Sono previste dal codice penale dagli artt. 150-169: estinguono la punibilità in astratto, cioè escludono l’applicazione della pena all’autore di un reato, antecedente alla sentenza definitiva di condanna e, di conseguenza, limitano la potestà punitiva dello Stato.
► La prescrizione (art. 157-171)
Consiste nella rinuncia dello Stato a far valere la sua pretesa punitiva, in considerazione del lasso di tempo trascorso dalla commissione di un reato, venendo meno l’esigenza di prevenzione generale (intimidazione) che giustifica la repressione dei reati e l’irrogazione di una pena per un fatto commesso molto tempo prima e caduto nel dimenticatoio.
Tale esigenza permane solo per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo: tali delitti sono imprescrittibili.
Per gli altri reati vigono i termini di prescrizione fissati dall’art. 157 c.p. e che sono collegati alla gravità del reato. Si va da un minimo di 2 anni (per le contravvenzioni punite con la sola ammenda) ad un massimo di 20 anni (per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena....
Per determinare il tempo necessario alla prescrizione si ha riguardo al massimo della pena stabilita per il reato, consumato o tentato, con l’aumento massimo stabilito per le eventuali aggravanti, e la diminuzione minima per le eventuali attenuanti (art. 152, comma 2).
Trascorsi i tempi previsti dall’art. 157 c.p. senza che sia intervenuta una sentenza definitiva di condanna, il reato deve essere dichiarato estinto per prescrizione.
► L'oblazione nelle contravvenzioni (art. 162-162 bis c.p.)
Consiste nel pagamento, a domanda dell’interessato, di una somma in denaro (che ha l’effetto di degradare il reato in illecito amministrativo e, quindi, di estinguerlo) prima dell’apertura del dibattimento o prima del decreto di condanna. Si distingue in «oblazione automatica» e «oblazione discrezionale».
Nelle contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda (art. 162 c.p.), l’oblazione ha luogo a richiesta dell’interessato (il quale ha un vero e proprio diritto ad esservi ammesso), e consiste nel pagamento di una somma in denaro corrispondente alla terza parte del massimo della pena edittale.
Nelle contravvenzioni punite con pene alternative (art. 162 bis) è invece facoltà del Giudice ammettervi o meno l’imputato che ne abbia fatto domanda: il Giudice, infatti, può sempre respingere con ordinanza la domanda quando ritenga il fatto «grave». L’oblazione, se l’imputato vi è ammesso, ha luogo mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilità dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
La metà del massimo dell’ammenda deve essere depositata insieme alla domanda di oblazione. L’interessato può riproporla fino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.