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Le perquisizioni nelle leggi speciali

  • La Polizia Giudiziaria può procedere a perquisizione anche in taluni casi espressamente previsti da "leggi speciali" che, a seconda della finalità, si possono distinguere in:
  1. perquisizioni aventi finalità preventiva
  2. perquisizioni aventi finalità di polizia giudiziaria

Le prime possono essere compiute tanto da "Ufficiali" che da "Agenti" di polizia giudiziaria, e il cui scopo non è tanto l’acquisizione della notizia di reato, quanto l’espletamento di una attività di pubblica sicurezza. Più analiticamente, mentre la «funzione giudiziaria» è volta a finalità repressive, intervenendo dopo la commissione di un fatto costituente reato allo scopo di individuare l’autore e di impedirne l’aggravamento, la funzione di «pubblica sicurezza» ha carattere preventivo e si estrinseca in un’attività di vigilanza diretta ad impedire il verificarsi di fatti dannosi o pericolosi. Particolarmente rilievo in questo senso hanno le perquisizioni relative all’accertamento degli illeciti depenalizzati.

Di contro, le seconde, interessano direttamente il procedimento penale, in quanto portano all’accertamento della notizia di reato. Tali sono quelle previste dall’art. 225 att..

La prima ipotesi (in materia di armi) è contenuta nell’art. 41 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 [1](T.U.L.P.S.), concernente le perquisizioni, esclusivamente locali, ed il conseguente sequestro, effettuate, anche fuori della flagranza o di evasione, da Ufficiali che da Agenti di polizia giudiziaria, che abbiano notizia (pure se anonima), «anche per indizio», dell’esistenza in qualsiasi locale o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni e materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque illecitamente detenute.

La seconda ipotesi è individuata dall’art. 4 Legge 22 maggio 1975, n. 152 [2], sull’ordine pubblico, come modificata dalla Legge 19 marzo 1990, n. 53, recante nuove norme sulla prevenzione della delinquenza mafiosa (non espressamente richiamata dall’art. 225 att.) concernente le perquisizioni realizzate «sul posto», nel corso di operazioni di polizia, da Ufficiali e Agenti di P.G.
In particolare, a norma del suddetto articolo, in casi eccezionali di necessità e urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell’Autorità giudiziaria[1], la Polizia giudiziaria (U.P.G. e A.P.G.) può procedere, oltre che alla identificazione, all’immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l’eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, nei confronti di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo, non appaiono giustificabili. In tale circostanza la perquisizione può estendersi al mezzo di trasporto (unità mercantile) utilizzato dalle persone predette per giungere sul posto.

  • Ad esempio, richiedere l’autorizzazione telefonica al magistrato competente renderebbe vana la perquisizione alla quale è invece urgente (il ritardo ne comprometterebbe l’esito) e necessario (indispensabile) procedere, in vista del raggiungimento dello scopo dell’atto. Si pensi al fondato motivo, da parte del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto, di ritenere che a bordo di una nave da pesca si trovi materiale esplodente che potrebbe essere utilizzato per l’esercizio della pesca ove non si procedesse alla perquisizione.

Alle perquisizioni fino a qua esaminate, può essere assimilata quella compiuta per il “Contrasto della immigrazione clandestina” (art. 12 comma 7, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [3]).

La disciplina appena esposta si applica, per espresso richiamo dell’art. 4 L. 152/75, anche alle perquisizioni eseguite dai militari delle FF.AA. (a disposizione dei Prefetti), nell’ambito di operazioni di sicurezza e controllo del territorio, per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e, in particolare, all’accertamento dell’eventuale possesso di armi, esplosivi al fine specifico di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l’incolumità delle popolazioni, la sicurezza dei luoghi o delle infrastrutture.

I presupposti delle operazioni di polizia in corso e della particolare necessità o urgenza accomunano la tipica perquisizione sul posto alle perquisizioni per la “prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti”.
E’ la perquisizione, sia personale che locale, che gli U.P.G. (e Non anche l’Agente) possono compiere per ricercare "sostanze stupefacenti o psicotrope" ai sensi delle disposizioni contenute all’art. 103 T.U. approvato con 
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 [4].

 

 


[1] Si riferisce ad ipotesi in cui il tempo occorrente per richiedere e ottenere il decreto di perquisizione dell’A.G. renderebbe vana la perquisizione alla quale è invece urgente (= il ritardo ne comprometterebbe l’esito) e necessario (=indispensabile) procedere, in vista del raggiungimento dello scopo dell’atto.

 

Perquisizione locale in materia di armi (art. 41 T.U.L.P.S.)

Tale ipotesi (in materia di armi) è contenuta nell’art. 41 R.D. 18.6.1931, n. 773 (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza), concernente le perquisizioni, "esclusivamente locali" ed il conseguente sequestro, effettuate di iniziativa estemporanea, anche fuori della flagranza o di evasione, da Ufficiali che da Agenti di polizia giudiziaria, che abbiano notizia (pure se anonima), «anche per indizio», dell’esistenza in qualsiasi locale (pubblico o privato o in qualsiasi abitazione), di armi, munizioni e materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque illecitamente detenute.

A differenza delle perquisizioni previste dal Codice di rito (artt. 352-356), la perquisizione in esame è solo locale (anche domiciliare ed estendibile al mezzo di trasporto) e non anche personale.

  • Per la sua intrinseca e inderogabile urgenza (dovuta al pericolo per la sicurezza pubblica discendente dalla illegale detenzione di armi) è effettuata oltre che dagli Ufficiali anche dagli Agenti polizia giudiziaria e sulla base di elementi di prova più generici. Per questa ragione, si ritiene solitamente che, a legittimarla, possa essere anche una notizia anonima o confidenziale.

► Garanzie difensive:

    Si applicano le garanzie previste per le perquisizioni locali disciplinate dal codice (artt. 352 e 356 c.p.p.).

  • Il difensore ha “facoltà” di assistere senza diritto di essere preventivamente avvisato (art. 356 c.p.p.). Della facoltà di farsi assistere, la stessa Polizia Giudiziaria deve dare notizia all’indagato se presente (art. 114 att.). La presenza del difensore non è però necessaria e, in difetto di nomina, alla Polizia Giudiziaria non è disposto di designare un difensore di ufficio.
  • Se la persona vuole farsi assistere da un difensore è opportuno che la Polizia Giudiziaria renda effettivo tale diritto se non vi è pericolo nel ritardo o se questo non comporta un serio intralcio all’espletamento dell’atto (Cass. 27372/06). L’inizio della perquisizione può essere, in tali casi, momentaneamente sospeso per consentire l’intervento del difensore.

► Documentazione e trasmissione:

  • Il verbale della perquisizione è trasmeso all’ufficio del Pubblico Ministero non oltre le 48 ore; il P.M. procede, nelle 48 ore successive, alla convalida della perquisizione (e dell’eventuale sequestro).
  • I dati della perquisizione vanno inseriti nel CED-SDI.

 

Perquisizione sul posto

  • Tale ipotesi è individuata dall’art. 4  Legge 22 maggio 1975, n. 152 [2], come modificata dalla Legge 19 marzo 1990, n. 53, recante nuove norme sulla prevenzione della delinquenza mafiosa (non espressamente richiamata dall’art. 225 att.) e concerne le perquisizioni realizzate «sul posto», nel corso di "operazioni di polizia", da Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria.

In particolare, a norma del suddetto articolo, in casi eccezionali di necessità e urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell’Autorità giudiziaria , la Polizia giudiziaria (U.P.G. e A.P.G.) può procedere, oltre che alla identificazione, all’immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l’eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, nei confronti di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo, non appaiono giustificabili.

► Presupposti per poter procedere alla perquisizione sul posto:

  1. sia in corso una operazione di polizia (=operazione a vasto raggio od operatzione ordinaria svolta da pattuglie), e non si tratti, perciò, di iniziativa occasionale (estemporanea) del singolo Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria;
  2. ricorrano casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consente un tempestivo intervento del Pubblico Ministero;
  • Ad esempio, richiedere l’autorizzazione telefonica al magistrato competente renderebbe vana la perquisizione alla quale è invece urgente (il ritardo ne comprometterebbe l’esito) e necessario (indispensabile) procedere, in vista del raggiungimento dello scopo dell’atto. Si pensi al fondato motivo, da parte del personale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera, di ritenere che a bordo di una nave da pesca si trovi materiale esplodente che potrebbe essere utilizzato per l’illecito esercizio della pesca ove non si procedesse alla perquisizione.
  1. la perquisizione sia rivolta all'accertamento dell'eventuale possesso di armi, materie esplodenti e strumenti di effrazione.

► Modalità esecutie:

  1. è eseguita su persona, il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, non appare giustificabile;
  • Si pensi, ad esempio a chi con atteggiamento sospetto si avvicina a stazioni marittime oppure d una nave ormeggiata in porto o a stazioni ferroviarie, con involucri sospetti....
  1. si può estendere al mezzo (= nave, unità da diporto) usato dalla persona per giungere sul posto;
  2. può essere eseguita (o proseguita), se la persona da perquisire vi consente, in Ufficio di polizia (per evidenti esigense di riservatezza).

► Garanzie difensive:

  1. il difensore ha facoltà di assistervi senza diritto di essere preventivamente avvisato; se l’indagato vuole farsi assistere da un difensore è opportuno che la Polizia Giudiziaria renda effettivo tale diritto se non vi è pericolo nel ritardo o se questo non comporta un serio intralcio all’espletamento dell’atto.

► Documentazione e trasmissione:

  1. La perquisizione sul posto è documentata mediante Verbale che viene consegnato in copia all’interessato e trasmesso, entro 48 ore, al Pubblico Ministero per la convalida (art. 13 Cost.);
  2. se la perquisizione è stata estesa al mezzo di trasporto e per essa è stato redatto un autonomo Verbale, di questo non è prevista la consegna all’interessato.
  • I dati della perquisizione vanno inserite nel CED-SDI.

La disciplina appena esposta si applica, per espresso richiamo dell’art. 4 L. 152/75, anche alle perquisizioni eseguite dai "militari delle FF.AA." (a disposizione dei Prefetti), nell’ambito di operazioni di sicurezza e controllo del territorio, per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e, in particolare, all’accertamento dell’eventuale possesso di armi, esplosivi al fine specifico di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l’incolumità delle popolazioni, la sicurezza dei luoghi o delle infrastrutture. 

 

 

Perquisizione per la prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti

  • I presupposti delle operazioni di polizia in corso e della particolare necessità o urgenza accomunano la tipica perquisizione sul posto alle perquisizioni per la “prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti”.

E’ la perquisizione, sia "personale che locale", che gli Ufficiali di polizia giudiziaria (e NON anche l’Agente) possono compiere per ricercare sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi delle disposizioni contenute all’art. 103 T.U. approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 [4].

► Presupposti:

Presupposti per procedere alla perquisizione è che:

  1. sia in corso una "operazione di polizia" e non si tratti, perciò, di iniziativa estemporanea del singolo Ufficiale di polizia giudiziaria;
  2. deve sussistere il "fondato motivo" di ritenere che, mediante la perquisizione, possano rivenirsi sostanze stupefacenti o psicotrope
  3. ricorrano motivi di particolare necessità e urgenza tali da non consentire neppure di richiedere l’autorizzazione telefonica alla perquisizione al Magistrato competente.

► Modalità di esecuzione:

  • L'Ufficiale di polizia giudiziaria, prima di procedere alla perquisizione, può (ma non deve) invitare a consegnare la droga. Se la droga è presentata, non si procede a perquisizione, salvo che si ritenga utile farlo per la completezza delle indagini (art. 248, comma 1).
  • Può essere iniziata anche "in tempo di notte" salvo che non si tratti di perquisizione da effettuiare preso il domicilio. In tal caso non può essere iniziata prima delle ore 7 e dopo le ore 20. Fuori di tali limiti temporali può essere eseguita solo quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l’esito.
  • La perquisizione su "delega" dell’Autorità giudiziaria in un’abitazione o nei luoghi chiusi ad essa adiacenti, può essere effettuata esclusivamente da Ufficiali di polizia giudiziaria tra le ore 7 e le ore 20. I suddetti limiti temporali possono essere "derogati" con ordine scritto del Magistrato oppure di propria iniziativa dalla Polizia Giudiziaria quando il ritardo nell’esecuzione della perquisizione potrebbe pregiudicarne l’esito.  
  • La perquisizione, in quanto atto che «invade l’altrui sfera giuridica», intaccando la persona o il patrimonio o il domicilio, è assoggettata a particolari forme di garanzia. L’interessato (che può essere l’indagato o chi ha comunque l’attuale disponibilità del luogo) è "avvisato della facoltà" di farsi rappresentare o assistere da idonea persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea (idonea a essere «testimone ad atti del procedimento»: art. 120 c.p.p.). Quando manca l’interessato, l’avviso suindicato è rivolto ad un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci (art. 250 comma 2). Quando mancano le persone suindicate si procederà comunque alla perquisizione dando atto nel Verbale della situazione e degli atti (esempio forzatura di porta) necessariamente compiuti per introdursi nel luogo e per poi assicurarlo. L’Ufficiale di polizia giudiziaria può ordinare, enunciando nel Verbale i motivi, che taluno, presente o sopraggiunto nel corso della perquisizione, non si allontani dal luogo prima che le operazioni siano concluse. Chi trasgredisce all’ordine è trattenuto o ricondotto coattivamente su posto (art. 250 comma 3) e può rispondere del reato di cui all’art. 650 c.p.
  • L'Uffiiciale di polizia giudiziaria può anche procedere a "perquisizione personale" delle persone presenti o sopraggiunte quando ha fondato motivo di ritenere che su di esse si trovino occultate sostanze stupefacenti o psicotrope (art., 250 comma 3 c.p.p.).
  • Possono prevedere, se autorizzate dal Pubblico Ministero del luogo ove la perquisizione deve essere eseguita, anche "esami radiologici".
  • La droga rinvenuta a seguito di perquisizione è sottoposta a «sequestro» e custodita secondo quanto prescrivono gli articoli 259 e 260 c.p.p. (si pensi al rinvenimento di ovuli contenenti stupefacenti da fare poi espellere con adeguate terapie).
  • Al fine di prevenire e reprimere il traffico di stupefacenti, l’art. 99 D.P.R. 309/90 prevede la possibilità di procedere alla «perquisizione e cattura di navi». La nave italiana da guerra o in servizio di polizia (della Marina e dell’Aeronautica Militare, di una delle cinque Forze di Poliza interforze), che nel mare territoriale o in alto mare, incontra una nave nazionale (anche unità da diporto) può fermarla, sottoporla a vistita e perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino. Tali attività possono essere compiute quando sussiste il «sospetto» che la nave sia adibita al trasporto di stupefacenti.
  • Il sospetto sussiste anche quando la nave"viaggia con fari spenti", non risponde alle segnalazioni o pendola prolungatamente lungo lo stesso tratto di mare.
  • Le perquisizioni personali degli occupanti della nave e quelle delle cabine seguono la disciplina del Codice di rito.
  • I poteri di fermo, visita, perquisizione e cattura possono essere esercitati anche su aeromobili e navi non nazionali che si trovano in acque territoriali o entro i limiti previsti dalle norme internazionali. L’art. 5 D.P.R. 309/90 (Controllo e vigilanza) – Legge 22 dicembre 1975, n. 685, n. 3 stabilisce che per l’esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della Sanità si avvale normalmente dei nuclei specializzati dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, della Guardia di Finanza, della Forza Armata dei Carabinieri e, nei casi urgenti, di qualsiasi Ufficiale e Agente della forza pubblica.
  • Per quanto riguarda il «controllo sulle navi» e sugli aeromobili l’azione è coordinata con le Capitanerie di Porto o con i comandi di aeroporto.

► Garanzie difensive:

  • Il difensore ha facoltà di assistere senza diritto di essere preventivamente avvisato, trattandosi normalmente di c.d. “atto a sorpresa”, della facoltà di farsi assistere, l'Ufficiale di polizia giudiziaria deve dare notizia all’interessato se presente (art. 114 att.).

► Documentazione e trasmissione:

  • La perquisizione (e l'eventuale sequestro) è documentata mediante Verbale che viene consegnato in copia all’interessato e trasmesso, senza ritardo e comunque entro 48 ore, al Pubblico Ministero per la convalida.
  • I dati della perquisizione vanno inserite nel CED-SDI.

 

 

 

Perquisizione per il contrasto della immigrazione clandestina

  • La perquisizione compiuta per il “contrasto della immigrazione clandestina” (art. 12 comma 7 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [3]), è la "perquisizione locale", ivi compresa quella domiciliare, che gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria che operano nelle province di confine e nelle acque territoriali, possono compiere per prevenire e reprimere condotte dirette a violare le norme sull’ingresso e la permanenza di stranieri nel territorio dello Stato.

► Presupposti:

  • Sia in corso una "operazione di polizia" strumentale al contrasto dell'immigrazione clandestina (non deve trattarsi, perciò, di iniziativa estemporanea del singolo Ufficiale di polizia giudiziaria) disposta nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’Interno per il controllo delle frontiere e la vigilanza marittima o terrestre (art. 11 comma 3 D.lgs. 286/98)
  • sussista il fondato motivo, deducibile anche da specifiche circostanze di tempo o di luogo, di ritenere che mezzi di trasporto e cose trasportate possano essere utilizzati per la commissione di reati collegati al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

► Modalità esecutive:

  • Valgono le disposizioni delle perquisizioni tipiche locali e, in specie quelle che, quando il ritardo può pregiudicarne l’esito, consentono la perquisizione sui mezzi di trasporto adibiti ad abitazione (c.d. perquisizioni nel domicilio) anche in tempo di notte (prima delle ore sette e dopo le ore venti)

► Garanzie difensive:

  • Si applicano le garanzie previste per le perquisizioni personali e locali disciplinate dal Codice (artt. 352 e 356 c.p.p.)

► Documentazione e trasmissione:

  • Le operazioni di perquisizione (e di eventuale sequestro) sono documentate mediante Verbale.
  • La legge non precisa se l’Ufficiale di polizia giudiziaria debba procedere alla consegna di copia del verbale all’interessato. Il verbale deve contenere tra l’altro, la indicazione dei presupposti richiesti per la esecuzione dell’atto.
  • Della perquisizione è data notizia, senza ritardo e comunque entro 48 ore, al Procuratore della Repubblica del luogo ove la perquisizione è avvenuta che, ricorrendone i presupposti, la convalida entro le successive 48 ore.
  • I dati della perquisizione vanno inserite nel CED-SDI.

 

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