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Falsità in Atti

Oggetto di tali reati sono i «documenti pubblici o privati» di cui si vuole tutelare la genuinità e veridicità in quanto mezzi di prova.

Pertanto, la società moderna ha necessità di documentare in maniera sicura e durevole le situazioni che hanno rilievo giuridico e deve perciò tutelarsi, anche mediante la previsione di sanzioni penali, da condotte idonee a mettere in pericolo tale esigenza di certezza.
Per questo motivo, protegge la genuinità e la veridicità degli atti che documentano situazioni e rapporti economicamente o giuridicamente rilevanti.
 
La genuinità e la veridicità vengono tutelate punendo chi causa la:
 
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falsità materiale degli atti (artt. 476-477-482 c.p.);
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falsità ideologica (artt. 478-479-480 c.p.). 

  • Si pensi, ad esempio, all’aspirante marittimo che cancella dal certificato dei carichi pendenti la indicazione di un procedimento per il quale è imputato ovvero a marittimo che sostituisce il numero di giorni di riposo riportati dal medico di porto sulla certificazione di malattia.

In questi casi si è di fronte ad un «falso materiale». La falsità, infatti, incide sulla esistenza materiale dell’atto (che non proviene da colui che apparentemente sembra essere l’autore) oppure sulla sua materia che è alterata mediante aggiunte e cancellature. Si dice anche che l’atto, in queste ipotesi, è alterato nella sua «genuinità».

La falsità materiale può assumere due forme:

  1. contraffazione, quando il documento è stato posto in essere da una persona diversa da quella che ne risulta l’autrice.
  • Si pensi, ad esempio, al documento recante una firma falsificata
  1. alterazione, quando il documento è stato modificato successivamente alla sua formazione in qualsiasi modo
  • Si pensi, ad esempio, mediante cancellature o aggiunte.

Si è invece in presenza di un «falso ideologico» quando non viene intaccata la genuinità dell’atto, ma la sua «veridicità»: ossia il suo tenore, il suo contenuto.
Si ha in tutti i casi in cui il documento, né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni menzognere: chi redige l’atto attesta cosa diversa da quel che è stato detto od è realmente accaduto e, nella sostanza redige un atto il cui contenuto non corrisponde a verità.

  • Si pensi, ad esempio, a un documento che attesta la presenza di testimoni non presenti; il documento che attesta un pagamento in realtà mai avvenuto. 
  • Si pensi, ad esempio, all’ Ufficiale o all’Agente di polizia giudiziaria che, nel Verbale di perquisizione, attesa, contrariamente al vero di aver avvertito l’indagato del suo diritto di farsi assistere dal difensore (art. 114 disp. att. c.p.p.) ovvero al caso di un Verbale di dichiarazioni spontanee che riporta frasi mai dette dallo stesso indagato (art. 350 comma 7 c.p.p.).

Affinché i reati in questione si realizzino è necessario:

  1. la forma scritta;
  2. la riconoscibilità dell’autore (individuo o ente da cui lo scritto proviene);
  3. il contenuto (che può avere valore dichiarativo o espositivo) giuridicamente rilevante (utilizzabile, cioè, per provare in giudizio l’esistenza di una situazione o il suo contenuto).
  • Vengono tutelati dalla falsificazione (materiale o ideologica), ad esempio:
  1. i Verbali di perquisizione e sequestro operati dalla polizia giudiziaria perché sul loro contenuto può basarsi la condanna o l’assoluzione dell’imputato;
  2. il Ruolo o Ruolino di equipaggio perché fornisce la prova della presenza a bordo della nave mercantile dei marittimi arruolati;
  3. il Testamento olografo (e cioè scritto per intero, sottoscritto e datato dal passeggero di una nave che lascia le sue ultime disposizioni) perché alla sua morte, crea una situazione nuova per gli eredi e per gli altri soggetti (come i creditori del defunto e i creditori degli eredi), ecc.

Dagli esempi appena fatti emerge che i documenti tutelati possono essere di diverso tipo e provenienza. Semplificando al massimo, può dirsi che la principale distinzione è quella fra «documenti pubblici» e «scritture private».
Sono "documenti pubblici" quelli che provengono da un Pubblico Ufficiale o incaricato di un pubblico servizio (artt. 357 e 358 c.p.) e che sono redatti dall’uno o dall’altro di tali soggetti quando è nell’esercizio delle sue funzioni e delle sue attribuzioni.
Sono "scritture private" (o documenti privati) tutti quei documenti provenienti da soggetti sprovvisti della qualifica di Pubblico Ufficiale o di incaricato di servizio oppure redatti da costoro, ma al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni o attribuzioni.
 
Quando la falsità riguarda un documento pubblico, il reato assume naturalmente maggiore gravità, a seconda del tipo di documento (certificazioni e autorizzazioni amministrative, atti pubblici o copie autentiche di atti pubblici o privati, gli attestati)[1], e del fatto che l’autore sia o meno un pubblico o un privato.
Quando invece alle scritture private, per la falsificazione di talune di esse, il codice penale prevede una pena analoga a quella prevista per gli atti pubblici falsificati dal privato.
Le scritture private prese in considerazione sono il testamento olografo e i titoli di credito (cambiali, assegni, vaglia postali e telegrafici). I reati che le riguardano sono perseguibili a querela.

 


[1] Gli atti pubblici sono documenti redatti dai Pubblici Ufficiali o dai pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni o attribuzioni (ad esempio: i verbali della P.G., i contratti di arruolamento dei marittimi, i diplomi di studio, la cartella clinica redatta dal medico addetto all’ospedale, i certificati rilasciati dal medico di porto, l’atto di un notaio e l’autenticazione della firma redatta da un notaio, ecc.).
Le certificazioni amministrative sono documenti redatti da un Pubblico Ufficiale per attestare (confermare, comprovare, ribadire) l’esistenza di una determinata situazione o di un determinato fatto giuridico (ad esempio: la carta di identità, il passaporto, la targa dell’autovettura). Le certificazioni amministrative si distinguono dagli atti pubblici, in quanto questi ultimi vengono posti in essere per creare una nuova situazione giuridica; gli altri per dichiarare una situazione giuridica già esistente. Per esemplificare: il notaio che redige un atto di vendita (atto pubblico) crea una nuova situazione giuridica: la proprietà in capo a chi acquista. Il funzionario che rilascia una carta di identità (certificazione) attesta, invece, nel documento delle risultanze emergenti da altri atti in suo possesso.

  

Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici (atti d’ufficio)

Come prevede l’art. 476 c.p. lo commette il Pubblico Ufficiale (reato proprio) che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero.

  • Ad esempio, il cancelliere che, ricevuta da Giudice una sentenza depositata, la altera, aggiungendovi alcune frasi o la modifica cancellandone altre.

La condotta consiste nel formare (creare qualcosa che prima non esisteva) in tutto o in parte un atto falso (equivale a contraffare); e nell’alterare (modificare qualcosa di preesistente) un atto vero.

Il reato si consuma con il verificarsi della contraffazione o della alterazione.

  • Si è ritenuto che sussista il reato di falsità materiale in atto pubblico nei casi, ad esempio, di falsificazione:
  1. della Relazione di servizio al comandante di corpo o di unità;
  2. del Verbale di sequestro e, in genere, dei verbali di polizia giudiziaria;
  3. della Informativa di reato al P.M.;
  4. del Registro tenuto presso il reparto di pronto soccorso di un pubblico ospedale;
  5. del Registro degli esami universitari;
  6. del certificato di morte, ecc.

Si procede d’ufficio e la competenza è del "Tribunale monocratico". Il colpevole è punito con la reclusione da 1 a 6 anni.
Se la falsità riguarda un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da 3 a 10 anni.

► Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

Come prevede l’art. 477 c.p. lo commette il Pubblico Ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffa o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro veridicità.
Appare chiaro che sono due le ipotesi delittuose e che di esse la seconda consiste nella "contraffazione" non dell’atto come tale, ma di alcuni suoi elementi, quali per esempio il visto, la vidimazione, la legalizzazione di firme, ecc. "Contraffazione" si deve intendere formazione di un atto ad imitazione di un atto vero.
Il colpevole è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (Tribunale monocratico).

    
 

Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici (atti d’ufficio)

Come prevede l’art. 479 c.p. lo commette il Pubblico Ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

  • Un’ipotesi di quest’ultimo comportamento può essere, ad esempio, quella dell’ Ufficiale giudiziario che nella relazione di notificazione di un atto attesta di aver consegnato copia dell’atto stesso nelle mani dell’imputato, mentre in realtà l’ha consegnata a persona diversa.
  • Si pensi, ad esempio, all’ Ufficiale o all’Agente di polizia giudiziaria che, nel Verbale di perquisizione, attesa, contrariamente al vero di aver avvertito l’indagato del suo diritto di farsi assistere dal difensore (art. 114 disp. att. c.p.p.) ovvero al caso di un Verbale di dichiarazioni spontanee che riporta frasi mai dette dallo stesso indagato (art. 350 comma 7 c.p.p.). 
  • Si pensi, ad esempio, al Pubblico Ufficiale che attesta falsamente che la firma di un atto è avvenuta in sua presenza, ecc.

Il colpevole è punito, ai sensi dell’art. 476 c.p., con la reclusione da 1 a 6 anni, oppure, se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, con la reclusione d 3 a 10 anni.

► Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

Come prevede l’art. 480 c.p., lo commette il Pubblico Ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

  • La ricetta contenente, ad esempio, le prescrizioni di un farmaco è un certificato amministrativo se proviene da un medico convenzionato con una struttura pubblica. Se la ricetta contiene un falso ideologico, il medico risponde perciò del reato di cui all’art. 480 c.p.

Il colpevole è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni.
    

 

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