Sono "incaricati di un pubblico servizio", ai sensi dell’art. 358 c.p., come novellato dall’art. 18 della Legge n. 86 del 1990, coloro i quali, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni di ordine, né prestino opera meramente materiale.
Il pubblico servizio è dunque attività di carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorietà o complementarità (Cass. Sez. Un. 11.7.1992, n. 7958).
Peraltro, anche con riferimento alla definizione dell’incaricato di un pubblico servizio non mancano, in dottrina, diversità di opinioni e di teorie per la difficoltà di definire il pubblico servizio.