Il servizio militare è il principale fattore di assoggettamento alla legge penale militare, in quanto rapporto di servizio tra il cittadino e lo Stato, che si distingue da qualsiasi altro rapporto di servizio perché la prestazione in esso dedotta non consiste in una attività determinata, e magari esclusiva, ma si estende ad una vasta gamma di attività del soggetto, in certo senso monopolizzandone un’ampia sfera di libertà personale ed esercitando, anche al di fuori di quel periodo, una influenza, sia pure potenziale, sulla sua sfera di libertà per tutto il tempo in cui durano gli obblighi militari del medesimo. L’obbligo del servizio militare non si esaurisce infatti nel compimento del periodo di ferma (cioè del servizio attivo: l’essere sotto le armi in senso proprio); esso comprende anche – come abbiamo già accennato – il periodo di congedo illimitato, nel corso del quale il cittadino obbligato è posto a disposizione ed è esposto in qualsiasi momento a richiamo sotto le armi.
L’individuo entra a far parte delle Forze Armate, all’atto dell’arruolamento e ne esce all’atto del suo congedo (quando cioè per lui cessano definitivamente gli obblighi del servizio militare). La sua appartenenza alle Forze Armate dunque, è pertanto delimitata da questi due momenti.
Gli appartenenti alle Forze Armate possono essere militari in servizio ovvero militari in congedo.
Sono soggetti alla legge penale militare:
► I “militari in servizio alle armi” (servizio attivo), sono soggetti pienamente alla legge penale, e in particolare (art. 3):
L’assenza del militare dal servizio delle armi per licenza, ancorché illimitata, per infermità, per detenzione preventiva, o per altro analogo motivo, non esclude l’applicazione della legge penale militare.
► I “militari in congedo illimitato” (art. 5), appartengono alle Forze Armate dello Stato e sono variamente soggetti alla legge penale militare in dipendenza delle seguenti situazioni:
⇒ quando commettono dei reati contro la “fedeltà e la difesa militare”:
⇒ quando commettono dei reati contro il “servizio militare”:
⇒ quando commettono dei reati contro la “disciplina militare”:
⇒ quando commettono dei reati “a causa del servizio prestato” verso militari in servizio o in congedo purché il fatto medesimo sia stato commesso entro 2 anni dal giorno in cui il militare hacessato di prestare servizio alle armi (art. 238) e nei limiti ed alle condizioni previste rispettivamente negli artt. 160, 214 del Codice.
⇒ per il reato di “omessa presentazione alla chiamata di controllo”, ai sensi degli artt. 4 e 7 delle legge 27 marzo 1930, n. 460, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018 e dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1565; degli artt. 205 e 207 del R.D. 24 febbraio 1938, n. 329 e dell’ 103 del R.D. 28 luglio 1932, n. 1365.
► I “militari in congedo assoluto” (art. 8), sono soggetti variamente alla legge penali militare anche quando cessano definitivamente gli obblighi del servizio militare, e precisamente:
[1] [3] Agli effetti delle disposizioni del Titolo primo del Codice penale militare di pace, per “notificazione del provvedimento” s’intende la comunicazione personale di questo all’interessato, ovvero, quando la comunicazione personale non sia ancora avvenuta, la pubblicazione del provvedimento nel bollettino ufficiale, o nei corrispondenti mezzi di notificazione delle varie Forze Armate dello Stato.
[2] [4] [4] La sentenza della Corte Costituzionale n. 556 del 12 dicembre 1989 ha ritenuto la disposizione originaria costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevedeva che, agli effetti della legge penale militare, i sottufficiali e i militari di truppa cessavano di appartenere alle Forze Armate dello Stato dal momento della consegna a essi del foglio di congedo assoluto, anziché dal momento del loro effettivo congelamento.
Links:
[1] http://www.nonnodondolo.it/node/1989/edit#_ftn1
[2] http://www.nonnodondolo.it/node/1989/edit#_ftn2
[3] http://www.nonnodondolo.it/node/1989/edit#_ftnref1
[4] http://www.nonnodondolo.it/node/1989/edit#_ftnref2