Come è noto, la «riabilitazione» è causa di estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna (quale ad esempio, la recidiva). Essa presuppone che siano decorsi 5 anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta (nei casi di recidiva o di altre forme qualificate di pericolosità sociale il termine è di 10 anni).
L’art. 72 c.p.m.p. introduce una deroga al generale al principio posto dall’art. 178 c.p.
Il principio base sancito dal legislatore militare in materia di riabilitazione è il seguente: la riabilitazione militare ordinata a norma della legge penale comune (art. 178 – 181 c.p.) non estingue automaticamente le pene militari accessorie e gli altri effetti penali militari. Omissis…
La legge 23 dicembre 1986, n. 897, che ha soppresso la Corte militare d’appello, ha devoluto al Tribunale militare di sorveglianza la competenza per la riabilitazione militare.
Per ottenere, dunque, la completa riabilitazione dopo la condanna che abbia comportato pene militari accessorie ed altri effetti penali militari (ad esempio, incapacità in materia di perdita del grado, delle decorazioni, delle onorificenze) occorrerà rivolgersi al Tribunale di sorveglianza ordinario[1] [1]; dopo che il Tribunale di sorveglianza ordinario avrà emanato la sentenza di riabilitazione a norma della legge comune, occorrerà rivolgersi al Tribunale militare di sorveglianza per ottenere una decisione estensiva nel senso sopraindicato.
Per emanare tale decisione il Tribunale militare di sorveglianza non sarà vincolato dalla sentenza del Tribunale di sorveglianza ordinario: potrà, anzi, disporre gli accertamenti che ritenga necessari e operare una valutazione del riabilitando del tutto indipendente, conducendola con una particolare severità alla luce dei canoni che si ispirano agli interessi del consorzio militare.
Il rigetto, da parte del Tribunale militare di sorveglianza, della domanda di riabilitazione non preclude la ripresentazione della domanda stessa quando, dopo la reiezione, sopravvengono o si scoprano fatti nuovi o nuovi elementi di prova.
[1] [2] Il nuovo Codice di procedura penale del 1988 (VASSALLI) ha spostato la competenza del giudice ordinario della Corte di appello al Tribunale di sorveglianza.
Fatte queste premesse di ordine generale, occorre ora esaminare più da vicino i rapporti che intercorrono tra «riabilitazione militare» e «riabilitazione comune», e in particolare tra il «Tribunale di sorveglianza ordinario» e il «Tribunale militare di sorveglianza».
Tali rapporti possono essere puntualizzati in queste due posizioni salienti:
Quindi la riabilitazione comune rappresenta per il Giudice militare un precedente necessario, ma non vincolante, nel senso che il Giudice militare possa riesaminare il giudizio formulato del Tribunale di sorveglianza ordinario ma nel senso che il Giudice militare, ferma restando l’integrità e la validità della riabilitazione comune, può ravvisare gli estremi per respingere l’istanza di riabilitazione militare, ponendo fondamento della reiezione motivi di ordine prettamente militare non esaminati agli effetti di negare la riabilitazione comune.
Riabilitazione (art. 178 c.p.)
La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.
Condizioni per la riabilitazione (art. 179 c.p.)
La riabilitazione è concessa quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Il termine è di dieci anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99.
Il termine è, parimenti, di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato:
Revoca della sentenza di riabilitazione (art. 180 c.p.)
La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro cinque anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, od un'altra pena più grave.
Riabilitazione nel caso di condanna all'estero (art. 181 c.p.)
Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso di sentenze straniere di condanna, riconosciute a norma dell'articolo 12.
Links:
[1] http://www.nonnodondolo.it/node/1975/edit#_ftn1
[2] http://www.nonnodondolo.it/node/1975/edit#_ftnref1