Pubblicata su Attività di polizia marittima e giudiziaria (http://www.nonnodondolo.it)

Home > La polizia nel nostro ordinamento giudiziario

La polizia nel nostro ordinamento giudiziario

L'attività di polizia giudiziaria, proprio perché collegata all'accertamento ed alla repressione di un reato già commesso, si colloca all'interno del procedimento penale. Di solito, anzi, ne costituisce il primo momento poiché il procedimento sorge quando la Polizia Giudiziaria (o anche, ma in concreto assai più raramente, il Pubblico Ministero) acquisisce la notizia di un reato compiuto o in atto. Tale informazione sul reato può giungere alla Polizia Giudiziaria da una fonte esterna (la denuncia o la querela della vittima del reato o di un qualsiasi privato; un referto medico; la segnalazione di un Pubblico Ufficiale), ma può anche dipendere da una iniziativa autonoma della stessa Polizia Giudiziaria: poiché a questa spetta isituzionalmente il compito di ricercare anche di propria iniziativa tali informazioni.
Una volta acquisita la notizia di reato commesso, la Polizia Giudiziaria è tenuta a svolgere indagini ed a riferirne (al più tardi entro 48 ore) al Pubblico Ministero cui spetta, da quel momento, la
direzione delle indagini stesse. Le indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria e dal Pubblico Ministero si denominano «indagini preliminari» perché servono a stabilire se la notizia di reato è fondata o meno e, in caso positivo, a consentire al Pubblico Ministero di esercitare l'azione penale a carico di colui al quale il reato è attribuito (imputato).
Il Pubblico Ministero esercita l'azione penale quando ritiene di
aver acquisito durante le indagini elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Se ritiene invece che tali elementi non siano idonei a sostenere l'accusa e che, pertanto, non essendo essa dimostrabile il processo avrebbe, come esito scontato, l'assoluzione dell'imputato, il Pubblico Ministero non esercita l'azione penale, ma chiede al Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) l'archiviazione del procedimento penale (artt. 55, 326, 405, 408 c.p.p.).
Nel corso della fase iniziale del procedimento penale, la Polizia Giudiziaria svolge dunque un ruolo fondamentale in stretto e continuativo contatto con il Pubblico Ministero.
Ed è fuori dubbio che dalle modalità di conduzione delle indagini preliminari dipende, nella gran parte dei casi, l'esito dell'intero procedimento.
Alla Polizia Giudiziaria ed al P.M. spetta, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, compiere ogni attività necessaria per le determinazioni inerenti all’azione penale.
Le indagini sono svolte unitariamente dalla P.G. e dal P.M.: questi dispone direttamente della prima e ne ha la direzione.
Per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, la Polizia Giudiziaria è stata strutturata in «Sezioni» e «Servizi»: fermo restando che, ad un primo e più ampio livello, i Magistrati possono servirsi di qualsiasi organo di polizia giudiziaria

Si sottolinea che nel contempo tutti gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria appartenenti a tutte le forze di polizia e ad altri organi sono obbligati per legge di svolgere indagini a seguito di una notizia di reato.

 

La polizia (latu sensu)

L'Autorità Amministrativa – sia essa Stato o Ente Locale – ha il compito di preservare l’ordine pubblico, la tranquillità sociale, la sicurezza delle persone, la tutela della proprietà.
La «polizia» intesa in senso generale (dal greco polis =città ovvero politeia =cittadino) è costituita dal
complesso di attività che lo Stato e altri enti pubblici svolgono per assicurare le condizioni di un ordinato e tranquillo vivere civile sociale. Questa attività può essere diretta a «prevenire condotte in grado di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica» oltre ché a «reprimere le violazioni già verificatesi di norme penali impedendone gli eventuali ulteriori effetti».

  • Nell’ambito della polizia in generale possono individuarsi le più specifiche figure della:
  1. polizia amministrativa
  2. polizia giudiziaria

► Per «attività di polizia amministrativa» si intende quel complesso di attività (ante delictum) svolta dallo Stato o da altri enti pubblici, volta a realizzare le misure amministrative (ordinanze, provvedimenti, decreti, ordini, diffide, ecc.), di vigilanza ed osservazione:

  1. per l'accertamento delle condotte dei cittadini in ordine all'osservanza dei limiti imposti dalle leggi e dagli altri atti amministrativi;
  2. per la prevenzione dei pericoli che dalle condotte dei cittadini possono derivare per la loro sicurezza e incolumità nonché per il mantenimento dell'ordine pubblico e la tutela della proprietà (in questa ipotesi si parla, più specificamente, di polizia di sicurezza, che la legge commette all’Autorità di pubblica sicurezza[1], e che costitusce un particolare settore di quella amministrativa)

L’attività di polizia amministrativa in senso ampio, comprende la polizia marittima, demaniale, ambientale, forestale, sanitaria, di frontiera, urbanistica, ecc.
Tale attività amministrativa può esercitarsi sia in forma regolamentare – disciplinando cioè le attività concernenti una specifica materia (ad esempio, polizia urbanistica, demaniale, ecc.) – costituendo quindi la c.d. “
Polizia Amministrativa in senso stretto” – sia in forma repressiva oltre che preventiva, intesa come vigilanza sulle attività medesime al fine di prevenire e quindi reprimere ogni comportamento illecito o imprudente – costituendo in tal caso la c.d. “Polizia di Sicurezza”.

  • Le principali linee di attività del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera in materia di polizia marittima, ad esempio, comprendono la disciplina della navigazione marittima, la regolamentazione di eventi che si svolgono negli spazi marittimi soggetti alla sovranità nazionale, il controllo del traffico marittimo, la manovra delle navi in sicurezza nei porti, le inchieste sui sinistri marittimi, il controllo del demanio marittimo, i collaudi e le ispezioni periodiche di depositi costieri e di altri impianti pericolosi.

La Polizia Amministrativa si pone quindi come regolamentazione delle attività umane; la Polizia di Sicurezza si pone invece quale controllo e repressione delle stesse.
Una particolare specie di Polizia Amministrativa si ha ad esempio nella c.d. ”
Polizia Portuale”: essa consiste sia in Polizia Amministrativa in senso stretto (esplicantesi attraverso il potere di Ordinanza), sia in Polizia di Sicurezza, finalizzata alla prevenzione dei pericoli in ambito portuale,sia generici che specifici.
Le Capitanerie di Porto – quale Organo periferico dell’Amministrazione Marittima dello Stato – espletano al riguardo sia funzioni prettamente amministrative (la c.d. ”amministrazione attiva”), sia funzioni di Polizia Amministrativa (effettuata in forma regolamentare) che funzioni di Polizia di Sicurezza (effettuata in forma operativa), sia, infine, funzioni di Polizia Giudiziaria.

► La «attività di polizia giudiziaria», invvece, è costituita da complesso di attività (post delictum) che hanno lo scopo di accertare e reprimere i reati, ed a ricercare i responsabili per assicurarli alla giustizia.
L’attività di polizia giudiziaria interviene, quindi, in una fase patologica data dalla violazione di un ordine giuridico ed è essenzialmente finalizzata allo svolgimento di attività repressive. Il suo interesse è, quindi, prevalentemente circoscritto alle norme penali. Inoltre la stessa è volta a vigilare sulla preservazione dell’ordine, sull’incolumità fisica delle persone e sulla tutela ella proprietà, mediante l’adozione di provvedimenti e misure sia di natura preventiva che, prevalentemente, repressiva.
Ciò vuol dire che non può parlarsi di attività di polizia giudiziaria tutte le volte in cui le Forze o gli organi di polizia e comunque i soggetti stessi cui è attribuita la qualità di Ufficiali o Agenti di polizia giudiziaria (art. 57 n. 3 c.p.p.), si limitano a svolgere attività di polizia amministrativa e cioè a «controllare» che i privati rispettino le limitazioni che la legge impone al loro operato e svolgano la propria attività senza procurare danni agli altri consociati. In questa situazione, infatti, chi svolge attività di polizia amministrativa agisce con finalità preventiva, di controllo delle attività altrui o di garanzia dell’ordine e della sicurezza dei cittadini: e non con le finalità di informarsi su reati già commessi o in atto e di reprimerli individuandone l’autore.
Mentre l’esercizio dell’attività amministrativa fa capo alla Autorità amministrativa (ad esempio, l’Autorità marittima), quello della polizia giudiziaria fa capo all’Autorità Giudiziaria.
L’Autorità amministrativa ha il compito di preservare l’ordine, la tranquillità, la sicurezza delle persone, la proprietà, la moralità, contro eventuali atti illeciti del privato. Viceversa l’Autorità Giudiziaria interviene quando l’azione antigiuridica è già avvenuta, per infliggere la sanzione prevista dalla legge penale.

E’ naturale, peraltro, che nella gran parte dei casi, dell’avvenuto verificarsi di un reato si prenda notizia proprio durante l’attività di polizia amministrativa e che, in questi casi, l’acquisizione della notizia di reato “modifica la qualità” del personale di polizia operante.

  • Ad esempio, è il caso del personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, durante un’attività di controllo in ambito portuale (N.O.I.P.). In tale situazione, il nostro personale svolge attività di polizia amministrativa e più precisamente di “polizia di sicurezza”. Ma, nel momento in cui, nel corso di tale attività, vedono un soggetto che abbandona dei «rifiuti speciali» sulla banchina la loro attività diviene di polizia giudiziaria perché essi, dopo aver accertato (=visto) il compimento del reato, si volgono ad impedirne le conseguenze e ad individuare il responsabile del fatto.
  • Altrettanto può dirsi ad esempio, nel caso dell’appartenente al Corpo che, in relazione al suo compito istituzionale di vigilanza pesca (art. 21, legge 963/65), e per gli opportuni controlli e verifiche, effettua una ispezione ad un mercato ittico (art. 23 cit. Legge). Quando esegue l’ispezione, egli non svolge attività di polizia giudiziaria sicché non è rilevante il fatto che in quel momento abbia potenzialmente la qualità di Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria. Il rilievo della qualità e l’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria (art. 55 c.p.p.) scattano quando, ad esempio, nel corso dei controlli si accerta un reato: come quello relativo alla commercializzazione di novellame (artt. 87 e 81 D.P.R. 1639/65 e 15 lett. c Legge. 963/65 come sostituito dall’art. 5 L. 381/88 e sanzionato dall’art. 24 comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’art. 6 L. 382/88) sui banconi di vendita.
    Si è fuori dall’attività di polizia giudiziaria anche se, nel corso della visita, il “militare operante” accerta una violazione amministrativa e cioè l’avvenuto compimento di un fatto illecito punito con una sanzione non penale: ad esempio il commercio di pesci (palla, luna, istrice, balestra) contenenti tossine che paralizzano i muscoli (art. 5 e 15 Dlgs 30/12/1992, n. 531 e succ. mod.).
    Come si è detto più volte, manca infatti, in questo caso, il presupposto essenziale perché l’attività di polizia giudiziaria possa esplicarsi. Tale attività è in funzione infatti, di un procedimento penale e il procedimento penale può sorgere solo quando è stato commesso un reato e non un presenza di qualsiasi tipo di illecito.

     

 

 

Polizia di sicurezza

Nell’ambito della polizia amministrativa, si suole individuare, la «polizia di sicurezza» che potrebbe definirsi come quella branca dell’attività di polizia amministrativa, è precisamente quella che la legge commette all’Autorità di pubblica sicurezza, diretta a vigilare sull’ordine inteso come ordine sociale, sui diritti e sulla sicurezza fisica delle persone, contro ogni comportamento illecito e imprudente.
A questo scopo, l’Autorità di pubblica sicurezza[1] adotta le misure ed i provvedimenti, sia preventivi che repressivi, previsti dalla legge.

  • Per «ordine pubblico» si intende quello stato generale della società nel quale le istituzioni, le strutture democratiche ed i diritti costituzionali dei cittadini sono garantiti da ogni attentato tendente a modificarli od a renderli inoperanti mediante l’uso o la minaccia illegale della forza.
  • Per «sicurezza pubblica» si intende, invece, la tutela della sicurezza personale dei singoli cittadini, della loro incolumità e della integrità della proprietà dai pericoli derivanti da ogni comportamento illecito di singoli o di gruppi.

La polizia di sicurezza è essenzialmente attività di «prevenzione», cioè tendente ad impedire lo svolgimento di atti o attività contrastanti con l’ordinamento giuridico, oppure comunque in grado di infrangere l’ordinata e sicura convivenza civile.

La Polizia di Sicurezza, può – per quanto concerne le materie d’interesse del Corpo delle Capitanerie di porto – suddividersi come segue:

  1. Polizia Marittima (norme sulla sicurezza della navigazione; attività ludicobalneari, ecc.);
  2. Polizia Portuale (disciplina e controllo del demanio marittimo e portuale);
  3. Polizia Demaniale ed urbanistica (in senso lato – limitatamente al Demanio marittimo);
  4. Polizia Sanitaria e Veterinaria (controllo filiera ittica: pesca, commercializzazione, detenzione);
  5. Polizia Ambientale (limitatamente alle acque nazionali e al demanio marittimo);
  6. Polizia Stradale (limitatamente all’ambito portuale);
  7. Polizia Militare (limitatamente nell’ambito M.M. ed in via concorsuale con i CC.)

Naturalmente le funzioni di polizia sopra citate sono esercitate normalmente quale Polizia Amministrativa nei modi e nelle forme di cui alla Legge 689/81; per le violazioni penali previste dalle medesime leggi si procede invece quale Polizia Giudiziaria applicando invece le forme ed i modi stabiliti dal c.p.p.

La Polizia di Sicurezza può essere esercitata solo dallo Stato: è quella parte della Polizia Amministrativa intesa a vigilare sull’Ordine Pubblico inteso come ordine sociale, sui diritti e sulla sicurezza delle persone, contro ogni comportamento illecito o imprudente – tramite provvedimenti sia preventivi che repressivi – previsti ex lege.
L’Autorità Amministrativa (Stato o Enti Locali) ha il compito di preservare l’ordine, la tranquillità sociale, la sicurezza delle persone, la proprietà; l’Autorità Giudiziaria interviene invece successivamente - quando l’ordine è stato violato - per infliggere la relativa sanzione.

 

 


[1] La Prefettura è l’organo periferico del Ministero dell’interni che esercita in ogni provincia le funzioni dell’amministrazione generale dello Stato. E’ retta dal Prefetto che è la più alta autorità dello Stato in quel territorio. Egli vigila sull’andamento di tutte le pubbliche amministrazioni ad eccezione dell’amministrazione della giustizia, dell’amministrazione militare e di quella ferroviaria, tutela l’ordine e sovraintende alla pubblica sicurezza. Egli dispone della forza pubblica (forze di polizia e forze militari comandate in ordine ) e ne coordina le attività. Il Questore è l’autorità provinciale di pubblica sicurezza che ha la direzione, la responsabilità ed il coordinamento a livello tecnico-operativo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e di impiego della forza pubblica. Al Prefetto spettano scelte politico-amministrative mentre al questore prettamente scelte tecnico-operative nella concreta azione di polizia.

 

Organi di polizia

Nell'ambito del procedimento penale ed in particolare nelle indagini preliminari le Forze ed i Corpi di polizia che, nel loro complesso, congiuntamente ad altre figure compongono gli Organi di polizia giudiziaria in senso ampio, rivestono un ruolo di spicco, in quanto nella stragranza maggioranza dei casi un'indagine nasce perché una notizia di reato è portata a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria attraverso lo svolgimento di attività d'iniziativa della Polizia Giudiziaria
E’ utile evidenziare che la
Legge 1 aprile 1981, n. 121 [1] che ha sancito il “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”, all’art. 16 espressamente preve le varie componenti delle “Forze di Polizia” cui spetta lo svolgimento delle funzioni di polizia, ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica

La citata legge è stata modificata dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177,  [2]recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 20l5, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

► Queste sono:

  1. Polizia di Stato, preposta all'attività di pubblica sicurezza;
  2. Forza Armata dei Carabinieri , forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
  3. Corpo della Guardia di Finanza, per il concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica

Vengono, altresì, considerati “forze di polizia” e possono essere chiamati a concorrere nell’espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica:

  1. Corpo della Polizia Penitenziaria (ex Agenti di Custodia);
  2. Corpo Forestale dello Stato (Vedi D.lgs. n. 177/2016).

Le forze di polizia così individuate riguardano soltanto la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica considerati in generale. In altri termini, l’art. 16 della Legge n. 121/81, ricomprende nella categoria di forze di polizia, oltre alla Polizia di Stato quale primaria tipica struttura funzionale di polizia, anche tutti gli organismi istituzionali che, pure essendo sottoposti ad autonomi ordinamenti, svolgano o siano chiamati a svolgere funzioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Funzioni di polizia «limitatamente» all’accertamento di determinati reati (art. 57, 3° comma c.p.p.), spettano, poi ad altri «soggetti» nelle materie attribuite alla loro specifica competenza.

  • E’ il caso, ad esempio, del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera (art. 1235 cod. nav.) e del personale civile dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti incaricato della vigilanza e dell'accertamento delle infrazioni in materia di pesca marittima, nonché gli agenti giurati nominati dalle amministrazioni regionali e provinciali (artt. 21 e 22 L. 963/1965); gli addetti ai servizi regionali e degli enti locali, cioé gli addetti a ciascuna U.S.L. e ai presidi multizonali, che operino in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro, ai quali la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è attribuita dal Prefetto (art. 21 L. 833/1978); il personale sanitario o tecnico dipendente dal medico provinciale o dagli ispettori sanitari, incaricato della vigilanza sulla produzione e il commercio delle sostanze destinate all'alimentazione (art. 3 L. 283/1962); il personale della carriera direttiva, della carriera dei capi reparto e capi squadra, della carriera di concetto - ruolo tecnico del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 16 L. 469/1961 e artt. 1 e 13 L. 850/1973 e i vigili del medesimo corpo (art. 16 L. 469/1961); i verificatori di pesi e misure (art. 25 R.D. 7088/1890); l'ufficiale sanitario in relazione alle trasgressioni alla legislazione sanitaria (art. 40 R.D. 1265/1934 e D.P.R. 264/1962); i comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle Forze Armate per i reati soggetti alla giurisdizione militare (art. 301 c.p.m.p.), ecc.).

In materia di «tutella dell'ordine», si rammenta, che il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Coostiera può intervenire esclusivamente nelle ipotesi di cui all’art. 82 Cod. nav. (disordini nei porti e sulle navi).

  • Più specificamente, il citato articolo, dispone che in occasione di avvenimenti che possono turbare l’ordine nei porti, nelle altre zone del demanio marittimo, ovvero sulle navi mercantili che si trovano in porto o in corso di navigazione nel mare territoriale, qualora l’Autorità di pubblica sicurezza non possa tempestivamente intervenire, l’Autorità Marittima del luogo provvede, nei casi di urgenza, a ristabilire l’ordine, richiedendo, ove sia necessario, l’intervento della forza pubblica o, in mancanza, delle Forze Armate[1].
  • Si pensi, ad esempio, al privato cittadino che spinto da motivi pretestuosi si sdraia passivamente sul ciglio della banchina nel porto di Olbia impedendo alla nave traghetto proveniente da Genova di abbassare lo scalandrone e approdarvi in orario, cagionando così la interruzione o turbando la regolarità di un servizio pubblico (art. 340 c.p.), ovvero ai lavoratori portuali che per rivendicare i propri diritti, sospendono il lavoro proprio quando la nave traghetto proveniente da Civitavecchia si accinge ad approdare nel porto di Olbia, in modo da turbare la regolarità del servizio (art. 331 c.p.).

Ad adiuvandum si menziona il R.D. del 13/1/1931, n. 724, con il quale è disposto che «…i Nocchieri di porto fanno parte integrante della forza pubblica e delle forze militari dello Stato, e sono preposti, in concorso con gli altri Agenti della forza pubblica, alla tutela della sicurezza e delle persone nei porti e nelle rade dove esercitano funzioni esecutive e di polizia giudiziaria ed amministrative».
Il Corpo delle Capitanerie di Porto, pur non essendo incluso tra le forze di polizia, può essere considerato, di fatto, un «corpo di polizia» (in funzione di polizia giudiziaria), laddove si consideri che trattasi di un organismo chiamato per legge a disimpegnare, fra l’altro, compiti di polizia amministrativa e giudiziaria.
E ancora, in materia di ordine pubblico, a mente dell’art. 18 della citata Legge n. 121/81, il
Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto può essere chiamato dal Ministro dell’interno a partecipare alla riunione del Comitato Nazionale per l’ordine e sicurezza pubblica (G8 - Genova).
Le forze e gli organi di polizia possono essere utilizzate anche in «servizio di pubblico soccorso». L'impiego delle forze di polizia per il soccorso pubblico in occasione di calamità naturali è stato previsto anche dal D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66. (Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, n. 996, reacante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità e sulla protezione civile) che ha attribuito al Prefetto, in veste di Organo ordinario titolare di funzioni di protezione civile, la dsiponibilità delle forze dell'ordine non solo per i servizi straordinari di vigilanza e tutela richiesti dall'emergenza, ma anche per assicurare il soccorso pubblico per le prime urgenti necessità.

 


[1] In forza del previsto coinvolgimento delle Forze Armate non è escluso che gli equipaggi delle Unità M.M. presenti nei porti o nell’ambito delle acque territoriali possano essere chiamati a prestare il proprio concorso in materia di ordine , nei casi in cui al citato art. 82 cod. nav., compatibilmente con l’assolvimento dei prioritari compiti di istituto e fermo restando la salvaguardia della sicurezza delle unità

 

Organismi e strutture

Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte, nell’ambito delle proprie competenze e attribuzioni, da tutti coloro cui il Codice di procedura penale [3] o specifiche leggi attribuiscono la «qualifica» di Ufficiali o Agenti di polizia giudiziaria (art. 55, comma 3 c.p.p.).

Per ottenere risultati ottimali dall’attività di polizia giudiziaria, il Codice di rito prevede, tuttavia, particolari «organismi» e «strutture», sempre composte da Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, appositamente istituiti per compiere attività di indagine in modo continuativo e permanente e collegati, più o meno intensamente, con l’Autorità giudiziaria e, in particolare, con il Pubblico Ministero al quale la legge attribuisce il potere di dirigere le indagini (art. 327 c.p.p.).
L’art. 109 Cost. prevede che l’Autorità giudiziaria «
dispone» direttamente della Polizia Giudiziaria. Il potere di piena utilizzazione e direzione della Polizia Giudiziaria rende ciascun Procuratore della Repubblica, giuridicamente Capo (o direttore) della Polizia Giudiziaria nell’ambito del proprio circondario.

A seconda della dipendenza solo funzionale o anche organica della Polizia Giudiziaria dal Pubblio Ministero, la Polizia Giudiziaria può essere così "tripartita" (art. 56 e artt. 5-12 att. c.p.p.):

  1. Sezioni di polizia giudiziaria;
  2. Servizi di polizia giudiziaria (reparti operativi, nuclei di PG);
  3. Generici organi di polizia giudiziaria (Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria ai quali la legge fa comunque obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato). 

Le «Sezioni» di polizia giudiziaria, hanno una totale dipendenza "funzionale-operativa" ed una ampia dipendenza organica dal P.M. Sedi operative delle Sezioni di P.G. sono le Procure della Repubblica presso il Tribunale ordinario e quello presso il Tribunale per i minorenni. Non sono istituite presso le Procure Generali presso le Corti di appello.
Nei casi di «avocazione» (e cioè nei casi in cui il Procuratore Generale si autosostituisce, per giustificati motivi, al Procuratore della Repubblica nello svolgimento delle indagini) il Procuratore Generale può peraltro disporre di tutte le Sezioni del "distretto", fermi restando i suoi poteri di coordinamento e sorveglianza.
Le Sezioni svolgono attività di polizia giudiziaria in modo permanente ed esclusivo e ricevono direttive solo dal Pubblico Ministero e non anche dalle istituzioni di provenienza.
La loro composizione è «
interforze» (art. 16 Legge n. 121/81 e succ. modif.): della Sezione fanno parte Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla Polizia di Stato, alla Forza Arnata dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza specificamente addestrati nell’accertamento e repressione di particolari reati (ad esempio, come quelli ambientali, urbanistici, marittimi, ecc.).
La scelta del personale da assegnare alle Sezioni spetta al relativo Procuratore della Repubblica, che vi provvede di intesa con il Procuratore Generale (P.G.), mediante una designazione vincolante per l’Amministrazione di provenienza (artt. 5-20 D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ed art. 17 L.1 aprile 1981, n. 121).
Alle Sezioni possono essere «applicati», in soprannumero, Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria appartenenti ad “Organi” diversi dalle tre forze di polizia fin qui indicate.

  • Ad esempio, perciò, personale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera potrebbe essere applicato presso una Sezione di polizia giudiziaria laddove l’Ufficio di procura dovesse svolgere le indagini su una serie di “reati marittimi” verificatesi in un determinato territorio.

Fanno parte dei «Servizi» di polizia giudiziaria quegli Uffici ed unità ai quali è affidato dalle rispettive Amministrazioni o dagli organismi previsti dalla legge, il compito di svolgere, in via prioritaria e continuativa, le funzioni di polizia giudiziaria
Per questi vi è una più intensa dipendenza funzionale, con taluni marginali profili di dipendenza anche organica. I servizi sono adibiti in via permanente, anche se giuridicamente non esclusiva, a funzioni di polizia giudiziaria., ma nell’ambito dell’ istituzioni di appartenenza, sicché ricevono direttive sia da queste, sia dal Pubblico Ministero.

  • Si pensi ad esempio, alle Squadre Mobili istituite presso le Questure, ai Reparti e Nuclei operativi dei Carabinieri, ai Nuclei di polizia tributaria della Guardia di Finanza, al Servizio centrale e interprovinciale anche interforze per la lotta alla criminalità organizzata, nonché ai Nuclei operativi per la difesa del mare (c.d. N.O.D.M.) delle capitanerie di Porto, Guardia Costiera preordinati ed esplicitamente organizzati, per la tutela e la difesa sia dell’ambiente marino che della polizia demaniale.

Il personale che fa parte dei Servizi rimane gerarchicamente ed organizzativamente inquadrato nei Corpi di appartenenza, ma le disposizioni di attuazione attribuiscono all’Autorità giudiziaria un controllo sulla mobilità (ad esempio: allontanamento anche provvisorio dalla sede, promozioni, ecc.) del personale addetto ai servizi (artt. 12, 14 e 15 att.).
L’Ufficiale di P.G. preposto al Servizio di P.G. è responsabile dell’efficienza del Reparto verso il Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale (art. 59. 2° comma c.p.p.) [1] 

Accanto alle Sezioni ed ai Servizi, svolgono funzioni di polizia giudiziaria anche «generici organi» di polizia giudiziaria. Per questi vige un livello minimale di dipendenza solo funzionale. Trattasi di tutti quegli organismi obbligati per legge ad espletare indagini ma normalmente investiti di funzioni amministrative.
Tali generici organi di polizia giudiziaria differiscono dalla restante categoria dei generici Pubblici Ufficiali per il fatto che essi sono obbligati ad iniziare o a continuare indagini, anche su richiesta del Pubblico Ministero, mentre gli altri Pubblici Ufficiali sono tenuti solo a fare denuncia (art. 361 c.p.p.).
Si tratta degli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria che non sono inseriti nei servizi e nelle sezioni, ai quali, tuttavia, la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di notizia di reato e che possono avere una «competenza generale» (e cioè in ordine a qualunque reato) o «limitata» (e cioè solo in ordine a determinati reati).
Tali organi devono eseguire, nell’espletamento dell’attività di polizia giudiziaria, le direttive del Pubblico Ministero, ma è bene ribadire, comunque, che ferma tale subordinazione, tali organi continuano ad essere subordinati anche ai loro superiori gerarchici per tutto ciò che non abbia attinenza ai compiti di polizia giudiziaria.
Va da sé, poi che anche nell’espletamento dei compiti di polizia giudiziaria, continueranno ad operare le distinzioni di grado e qualifica derivanti dai rapporti gerarchici stabiliti dall’ordinamento di appartenenza. Gli inferiori sono tenuti ad eseguire gli ordini dei Superiori, salvo che tali ordini siano manifestamente criminosi.

  • Dal punto di vista dell’intensità di destinazione all’attività investigativa penale, questa è:
  1. sporadica per i generici organi di P.G.;
  2. prioritaria, ma non esclusiva per i servizi di P.G.;
  3. esclusiva per le sezioni di P.G.

La differenza tra Sezioni e Servizi si fonda sulla diversità delle dipendenze funzionali e organica dal P.M., emblematicamente palesata dalla diversa ubicazione della sede di servizio.
Le Sezioni di P.G., hanno sede presso la Procura della Repubblica; i Servizi, presso i Comandi di appartenenza (le sedi delle Questure, dei Comandi dei CC., della G.d.F., delle Capitanerie di Porto, ecc.).

 

 


[1] Art. 59, n. 2 c.p.p. (Subordinazione della polizia giudiziaria) - Il Pubblico Ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria (NODM, NOIP e NOE) è responsabile verso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dove ha sede il servizio dell’attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente
 

 

Competenza operativa

Il personale di Polizia Giudiziaria è costituito dai soggetti obbligati per legge ad esperire indagini per accertare reati oltre che a sporgere denuncia (art. 361 c.p.)
Non hanno qualità di organo di polizia giudiziaria, invece, tutti quei Pubblici Ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che pur avendo l’obbligo di denuncia (art. 331), non hanno il potere-dovere di compiere attività investigativa processuale.
Peraltro, l’obbligo di denuncia è limitato ai fatti-reati appresi a causa e nell’esercizio delle proprie funzioni amministrative.

  • Gli Ufficiali ed Agenti di P.G. costituiscono una particolare categoria di «Pubblci Ufficiali», giacché anche la loro è una pubblica funzione.

La qualifica di Ufficiale o Agente di P.G. compete ad ampie categorie di pubblici dipendenti (civili, militari e militarizzate). 

A seconda della ampiezza della loro "sfera operativa", gli organi di P.G. si suddividono in:

  1. ordinari (o generali), quando possono operare senza limiti di tempo, di spazio e di materia (anche fuori dell’orario di servizio e della circoscrizione del proprio Comando, per qualsiasi tipo di reato, ovunque e comunque appreso.
  • Ad esempio: poliziotti, carabinieri e finanzieri.
  1. speciali (o secondari), con limitazioni funzionali di tempo, territorio o materia....
  • Ad esempio: Sindaci nei Comuni privi di organi di P.G., personale dei Vigili del Fuoco, personale delle Capitanerie di Porto, Guardie venatorie ed Agenti zoofili, guardie particolari giurate, ecc.

Da qui la «bipartizione» che fa il codice fra gli Ufficiali ed Agenti a “competenza generale” e quelli a “competenza limitata”.

Tutti esercitano le "funzioni" di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 c.p.p.. Tuttavia, esse spettano, nella loro intierezza, solo agli Ufficiali di P.G., senza distinzione, nel loro ambito, di qualifiche o profili professionali, né di gradi, salve le esigenze di coordinamento, comando o direzione interne e specifiche della propria Amministrazione....

  • Ad esempio, tra un Ufficiale CP e un Sottufficiale Nocchieri di Porto.

Le funzioni di P.G., spettano solo in parte ai semplici Agenti di P.G., in considerazione della loro minore presunta qualificazione, in rapporto al minore grado o livello impiegatizio.
La casistica degli organi secondari di P.G. comprende Ufficiali ed Agenti di P.G. ai quali è conferito l’incarico di accertare e ricercare
solo determinate specie di reati e precisamente quelle nelle quali essi possono imbattersi nello svolgimento del servizio cui sono destinati (…competenza settoriale o limitata) e secondo le rispettive attribuzioni (…in riferimento ai diversi poteri conferiti, rispettivamente, agli Ufficiali ed agli Agenti, specie con riguardo alla legittimazione a compiere, da parte dei primi, tutti gli atti di polizia giudiziaria e, da parte dei secondi, solo alcuni di essi).

  • Nella categoria a competenza limitata sono compresi, ad esempio, il personale appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco, delle Capitanerie di Porto, gli ispettori del lavoro, l’ Ufficiale sanitario, i funzionari doganali, le guardie particolari giurate, ecc.

Sono equiparati al «privato», gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria a competenza limitata, quando operano al di fuori delle loro specifiche attribuzioni o del servizio cui sono destinati.
 

 

Il fine operativo della P.G.

La Polizia Giudiziaria è centro propulsivo del procedimento penale e, come soggetto del procedimento, ha la titolarità di poteri investigativi che sono autonomi fino a quando il P.M., cui essa deve riferire la notizia di reato sensa ritardo, non abbia assunto la direzione delle indagin ed impartito le direttive necessarie (art. 348 c.p.p.). Va sottolineato tuttavia che anche dopo l'assunzione della direzione delle indagini da parte del P.M., la Polizia Giudiziaria può svolgere indagini di propria iniziativa.
Il momento dell’intervento della Polizia Giudiziaria è per forza di cose connesso ad un reato ed è ben diverso dal carattere preventivo della polizia amministrativa, assumendo in realtà una finalità più schiettamente repressiva.

  • Ad esempio, durante un’attività di vigilanza sul demanio marittimo (art. 30 cod. nav. e art. 27 Reg. cod. nav.)[1] può capitare che il personale della Capitaneria accerti l’esistenza di una nuova opera non autorizzata di difficile rimozione (polizia giudiziaria – art. 1161, co.1 cod. nav.)

Tale momento di intervento è caratterizzato da diversi «obblighi e doveri» e, in particolare, ha il compito di (art. 55 c.p.p.)

  1. Prendere notizia dei reati: è un punto connaturale alla stessa esistenza istituzionale della P.G. la quale ha il potere-dovere di informarsi sui reati già commessi o in atto o in progetto. Tale attività ha un carattere di propria autonoma iniziativa, indipendentemente dalla volontà delle eventuali parti lese.
    Tale informazione può derivarle da una fonte esterna (denuncia di un privato, referto di un medico...), ma può discendere anche da una iniziativa autonoma di ricerca da parte della stessa polizia giudiziaria.
  1. Impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori: è logico che sarebbe inammissibile e irrazionale che la polizia giudiziaria, avuta notizia di un reato in esecuzione o in atto, si limitasse a prenderne notizia e a denunciarlo consentendo però la prosecuzione indisturbata del reato stesso.
    Il dovere di far cessare lo stato antigiuridico in atto appare come conseguenza intuitivamente logica al momento immediatamente successivo a quello di aver appreso dell’esistenza di un reato in corso di attuazione.
  1. Ricercare gli autori dei reati: è naturalmente la funzione predominante della polizia giudiziaria perché mediante la stessa la polizia giudiziaria consente allo Stato di attuare la sua pretesa punitiva: e cioè il suo diritto di punire chi viola norme sanzionate con la pena (ergastolo, reclusione, arresto, multa, ammenda).
    La norma penale ha in se stessa una funzione essenzialmente punitiva e per raggiungere e completare tale scopo è necessario individuare ed assicurare agli organi giudicanti i responsabili dell’illecito penalmente rilevante. In tale contesto opera la P.G. come funzione primia e fondamentale. Tale specifica attività deve essere svolta in perfetta sincronia con il Pubblico Ministero che è il titolare primario della relativa azione.
  1. Individuare e assicurare le fonti di prova: mediante questa attività, la polizia giudiziaria ricerca le cose e le tracce pertinenti al reato, ricerca le persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione di fatti. All’esito di tale attività, la polizia giudiziaria assicura al procedimento ciò che essa ha trovato mediante la sopra descritta attività di investigazione.
    Circa quest’ultimo punto, la P.G. ne assicura il contenuto mediante atti di sommarie informazioni, perquisizioni, accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, sequestri e mediante tutti gli atti consentiti.
  1. Raccogliere quant’altro possa servire all’applicazione della legge penale e svolgere attività informativa dell’Autorità Giudiziaria: questa funzione ha carattere residuale ed è idonea, in particolare, a comprendere tutti quei dati che possono avere comunque risalto processuale e possono perciò costituire oggetto di prova. Essa si sostanzia, ad esempio, nell’acquisizione dei dati che possono giovare a stabilire la pericolosità dell’imputato e agevolare il Giudice nella concreta determinazione della pena da infliggere (fase giudiziale – art. 133 c.p.); come i dati sulle condizioni morali e materiali di vita dell’imputato, sui suoi precedenti penali e giudiziari.

 


[1] Art. 30 (Uso del demanio marittimo) – L’amministrazione dei trasporti regola l’uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia (art. 1164, comma 1 cod. nav.)
Art. 27 Reg. cod. nav. (Vigilanza) – L’esercizio della concessione è soggetto alle norme di polizia sul demanio marittimo (art. 30 cod. nav.). L’Autorità marittima vigila sull’osservanza delle norme stesse e delle condizioni cui è sottoposta la concessione.
[…]

 

Tipologia delle funzioni

Le funzioni di polizia giudiziaria tendono tutte alla ricostruzione del fatto-reato ed alla individuazione del presunto autore.

► Esse sono così classificabili:

  1. Funzione investigativa, che consiste, ai sensi dell’art. 348 c.p.p., nella ricerca degli elementi informativi da cui fare scaturire la prova in giudizio (fonti di prova). Tale ricerca attiene alle cose e alle tracce pertinenti al reato (c.d. fonti di prova reali), nonché alle persone in grado di fornire informazioni (c.d. fonti di prova personali). Il primo momento della funzione investigativa è l’acquisizione della notizia criminis (art. 330). Essa è diretta, se il fatto-reato è direttamente percepito dalla P.G.; è indiretta, se la notizia di reato è fornita alla P.G. da terzi (ad esempio, mediante denuncia). Sono mezzi informativi anche gli scritti anonimi (fonte scritta) ed i c.d. confidenti di polizia (fonte verbale), aventi entrambi la medesima valenza: utilizzabilità come base di partenza per le indagini; inutilizzabilità assoluta ai fini probatori, anche in fase di indagini preliminari (art. 240 c.p.p. e 108 disp.att.). La funzione investigativa è, pertanto, preordinata all’acquisizione degli elementi occorrenti affinché il P.M. possa iniziare e proseguire l’azione penale. L’acquisizione si estende anche a quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale (ad esempio, valore della cosa rubata, infermità mentale, pericolosità sociale, ecc.).
  1. Funzione repressiva, che consiste nel diritto-dovere della P.G. di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori (art. 55, 1° comma c.p.p.)
  • Essa si sostanzia, ad esempio, nell’interruzione di attività criminose mediante liberazione della persona sequestrata, l’arresto della persona colta in flagranza di un delitto

Gli elementi di fatto raccolti in sede di interruzione del reato sono, a loro volta, utili ai fini della funzione investigativa.

  1.  Funzione esecutiva, è funzione servente rispetto all’A.G. (=Giudice e P.M.); essa consiste nella attività di esecuzione degli atti della A.G., su delega di questa. La P.G. conserva l’antico ruolo di organo ausiliario del P.M. e del Giudice, quale «longa manus» o braccio armato della legge. Numerosi atti del procedimento sono portati ad esecuzione dagli Ufficiali o Agenti che ne sono delegati dall’A.G..
  • Ad esempio, esecuzione di ordinanze cautelari, sequestri, perquisizioni, intercettazioni, notificazioni di atti.

 

 

Intervento della P.G: modus operandi

Quando un "Ufficiale" o "Agente" di polizia giudiziaria interviene nei confronti di un soggetto sospettato di un reato o nel momento in cui sta commettendo un reato:

  • …modus operandi
  1. Come primo atto... si qualificherà esibendo il «tesserino» e dichiarando la sua «qualifica» di Ufficiale o Agente di P.G.; il "qualificarsi" è importante perché da questo momento in poi scatta il sistema di norme che l’ordinamento prevede come poteri di intervento e come tutela del suo operato; la mancata qualificazione non pone il privato in nessun obbligo comportamentale e tutta l’operazione sarà nulla...; infatti una volta consentito ai cittadini interpellati la corretta conoscenza della qualità di chi si rivolge a loro, si realizza il presupposto per l’assunzione delle responsabilità penali per l’eventuale dissenso che può avvenire in due modi, non infrequenti specie da parte di violatori poco convinti, per incultura, della illiceità dei loro comportamenti, con il rifiuto delle proprie generalità o col fornire false generalità.
    L’atto di riconoscimento del militare operante ha peraltro una particolare rilevanza giuridica perché solo dopo che è avvenuto, il cittadino interpellato acquisisce la consapevolezza di trovare dinanzi a se un «Pubblico Ufficiale»; da ciò consegue che il cittadino interpellato assume le conseguenze penali derivanti da un suo eventuale rifiuto di declinare le generalità (ad esempio: art. 651 c.p. - rifiuto di generalità; art. 496 c.p. – false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o altrui) ovvero da più gravi comportamenti che dovesse assumere nei confronti del Pubblico Ufficiale (ad esempio: oltraggio a P.U. - art. 341bis c.p.; - ingiuria – artt. 594 e 61, n. 10 c.p.; art. 336 c.p. - violenza e minaccia; art. 337 c.p. - resistenza).
  1. Successivamente... potrà "chiedere le generalità" al soggetto: il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale è previsto dall’art. 651 c.p., secondo il quale “...chiunque, richiesto da un nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni personali è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a lire 206 €”. L’obbligo di dare le proprie generalità riguarda sia i trasgressori, sia i testimoni, ossia “chiunque possa avere attinenza con un accertamento di polizia giudiziaria o per illecito amministrativo”. Anche i soggetti già conosciuti dal sono tenuti ad esibire i documenti o comunque dichiarare comprovandole le proprie generalità. In caso di rifiuto di esibizione dei documenti potrà procedere al suo «accompagnamento» presso il proprio Ufficio ai fini della sua identificazione, fermo restando il rapporto all’Autorità giudiziaria (P.M. presso il Tribunale) per il reato di cui all’art. 651 c.p. (rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale).

Attenzione !

L’art. 349 c.p.p. sancisce che di questo accompagnamento coattivo ai fini identificativi deve essere subito notiziato il Procuratore della Repubblica del posto.
Se la persona si oppone con la forza all’accompagnamento, commette il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale (art. 337 c.p.) per il quale è possibile l’arresto in flagranza.
Qualora l’U.P.G. non voglia, per motivi di opportunità o per altro, ricorrere all’uso della forza per l’accompagnamento coattivo, cercherà di identificare, attraverso altri mezzi (ad esempio: targa dell’autovettura, informazioni, testimonianze, ecc.) la persona, trasmettendo l’informativa di reato al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente al quale illustrerà dettagliatamente l’evoluzione dei fatti.
In nessun caso è possibile far uso delle eventuali armi in tali circostanze, a meno che non vi sia costretto dalla necessità di difendere la propria integrità fisica da un pericolo attuale ed inevitabile, e sempre che la difesa sia proporzionale all’offesa e non sussista l’alternativa di un comportamento diverso oppure qualora il militare operante sia costoro all’uso delle armi per respingere una violenza o vincere una resistenza.

Attenzione !

la cosiddetta “resistenza passiva” (rifiuto senza minacce o violenza ed atteggiamento passivo ed inerte) non integra il reato di resistenza ma soltanto il reato di cui all’art. 650 e/o 61 c.p.

  1. Nel caso (naturalmente più ordinario e frequente...) in cui il soggetto esibisca i documenti o comunque dichiari comprovandole le proprie generalità l’operante appunterà le stesse su un proprio foglio e proseguirà gli accertamenti contestando oralmente al soggetto il reato integrato; prenderà appunti sui fatti, se necessario raccoglierà prove o scatterà foto o prenderà le generalità di eventuali potenziali testimoni presenti; eseguirà dei sequestri se vi è necessità ed inviterà il soggetto a desistere da ulteriori comportamenti illeciti; se il reato è molto grave può anche procedere all’arresto in flagranza ove il Codice penale lo consenta (ipotesi cui ricorrere in casi-limite e di estrema gravità).
  • L’operante non redigerà sul posto alcun Verbale ne consegnerà copia di nulla al soggetto responsabile, se non una copia del Verbale di sequestro penale se sarà stato eseguito.
    In Ufficio più tardi si redigerà una comunicazione di notizia di reato (NdR) che verrà inviata al Magistrato in via del tutto autonoma e senza naturalmente che il soggetto responsabile possa e debba prenderne visione.
  • E’ necessario che il primo contatto che il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera in servizio ha con il cittadino sia uniformato alle più elementari "regole di deontologia professionale".

 

 

Alcune regole di deontologia professionale

  • E’ necessario che il primo contatto che il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera "in servizio" ha con il cittadino sia uniformato alle più elementari regole di deontologia professionale.

In uno Stato democratico, ove massima tutela viene riconosciuta ai diritti del cittadino ed i limiti alla libertà costituzionali sono oggetto di precise garanzie, i compiti degli Organi preposti alle funzioni di polizia devono essere svolti mantenendo, sempre, il “giusto equilibrio” tra l’esplicazione di un «atto autoritativo» qual è normalmente l’atto posto in essere dal Pubblico Ufficiale, ed il rispetto dei diritti della persona che ne subisce gli effetti.
L’identificazione di una persona rappresenta, ad esempio, più che un invito a declinare le proprie generalità personali e quant’altro possa valere ad identificarla compiutamente, un ordine dell’Autorità che, nel quadro dei principi anzidetti, va considerato un potere da esercitare, non solo con la puntuale osservanza delle norme che la regolano, ma anche con atteggiamenti e comportamenti improntati alla buona educazione, al rispetto della persona ed alla salvaguardia dell’immagine dell’Amministrazione di appartenenza.
Alla necessaria fermezza nell’intervento deve, pertanto, coniugarsi la cortesia nei modi e nel linguaggio, qualunque sia o appaia il soggetto destinatario del controllo d’identità; in tal modo, non solo si rappresenta la funzione esercitata con adeguato livello di professionalità, ma, contestualmente, si evita una giusta rimostranza o addirittura, il tentativo di far passare per arbitrario l’atto medesimo.
Allo scopo di scongiurare possibili malintesi o incertezze, la richiesta dei documenti identificativi è opportuno che sia effettuata comunque da personale in “uniforme”.

Qualora gli operatori siano in abiti civili e sia necessario ed improrogabile procedere al controllo, devono essere attuate tutte le possibili cautele per consentire al cittadino un inequivocabile riconoscimento.

  • Così, per fare un esempio, nel fermare un veicolo in porto, deve essere mostrata dal personale operante (NOIP) la “paletta di segnalamento” in dotazione alle Capitanerie di Porto. E’ prerogativa del militare operante esibire il "tesserino di riconoscimento" in maniera palese, senza timore che il suo contenuto possa essere letto facilmente, al fine di qualificarsi in maniera compiuta.
    Se motivi di opportunità e di sicurezza consigliano di omettere le proprie generalità, è necessario almeno indicare all’interlocutore il proprio grado e il Comando o Ufficio di appartenenza.

 

 

Norme di sicurezza

  • Quando si argomenta di sicurezza, viene considerato sia l’aspetto della tutela della incolumità del militare operante, sia quello delle persone eventualmente ed anche involontariamente interessate all’attività di controllo.

Proprio la necessità di garantire la sicurezza della collettività e degli operanti rappresenta l’ulteriore criterio cui uniformare alcune elementari regole di condotta nel corso degli interventi da parte del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera.
E’ necessario, quindi, in presenza dell’utente, mantenere costante un atteggiamento fermo e prudente: pur nel rispetto delle libertà del cittadino, è importante adottare ogni accorgimento teso a garantire la propria e altrui incolumità.
Anche quando le persone fermate, oggetto dell’attività di identificazione, mostrano tranquillità e disponibilità agli accertamenti di polizia, deve essere tenuta sempre elevata e vigile la concentrazione operativa, al fine di scongiurare ogni reazione ed essere pronti a fronteggiare inattese situazioni d’emergenza.
Quando decide di procedere al controllo di una o più persone, e qualora non sia necessario attivarsi presso il proprio Comando, il militare del Corpo deve ponderare, oltre alla tecnica di avvicinamento e di approccio, il luogo più idoneo all’intervento stesso.

  • Così, ad esempio, il luogo ove procedere al controllo, nonché le modalità attuative, devono essere correlate al numero di persone da controllare, al tipo di mezzo eventualmente in loro possesso ed alle circostanze ambientali, quali la facilità di una eventuale via di fuga degli interessati, la presenza di situazioni delicate di ordine , la sussistenza di contiguità delinquenziali e cosi via.

L’approccio con le persone deve, possibilmente, avvenire con l’utilizzo della «tecnica di protezione ravvicinata», che consiste nell’operare sempre con il sostegno, a distanza, di uno o più collaboratori in posizione reattiva, ossia pronti a fronteggiare l’eventuale reazione del fermato ovvero di terze persone presenti nelle vicinanze.

Non tutti gli operatori, quindi, devono trovarsi contemporaneamente impegnati nel controllo: mentre uno procede alla identificazione ed agli accertamenti conseguenti, l’altro o gli altri devono tenersi a distanza pronti ad intervenire.

Giova sottolineare che una procedura operativa adeguata rappresenta un valido deterrente nei confronti dell’utente reticente o malintenzionato, il quale, al contrario, in presenza di atteggiamenti rilassati ed eccessivamente fiduciosi dei tutori dell’ordine, potrebbero approfittare di un momento opportuno per sottrarsi con forza al controllo.

Dell’avvio dell’attività di controllo, nonché del luogo in cui il personale del Corpo opera, è opportuno informare via radio/telefonino la Centrale Operativa del proprio Ufficio che, in caso di emergenza, sarà in condizione di attivare tempestivamente le misure di conseguenza.

 

Responsabilità disciplinare

Le norme di attuazione del Codice di procedura penale (artt. 16-19) regolamentano il tema delle "sanzioni disciplinari" che possono essere applicate agli Ufficiali ed agli Agenti di polizia giudiziaria che, violando le norme relative all’esercizio delle loro «funzioni», e cioè: 

  1. omettono di riferire nel termine previsto all’Autorità giudiziaria la notizia di reato;
  2. omettono o ritardano l’esecuzione di un ordine dell’Autorità giudiziaria o lo eseguono in parte o negligentemente;
  3. violano ogni disposizione di legge relativa all’esercizio delle loro funzioni (ad esempio: violazione del divieto di pubblicare gli atti di un procedimento penale, dare consigli all’indagato sulla scelta del difensore di fiducia ecc.). 

►Iniziativa: l’azione disciplinare è promossa dal Procuratore Generale presso la Corte di appello del "distretto" in cui presta servizio l’U.P.G. o l’A.P.G. Dell'inizio dell'azione disciplinare è data comunicazione all'amministrazione dalla quale dipende l'Ufficiale o l'Agente di polizia giudiziaria in questione.

►Contestazione: l'addebito viene contestato all'incolpato per iscritto. La contestazione, che indica succintamente il fatto e la specifica trasgressione della quale l'incolpato è chiamato a rispondere, è notificata all'incolpato e contiene l'avviso che fino a 5 giorni prima dell'udienza, egli ha la facoltà di presentare memorie, produrre documenti e richiedere l'audizione di testimoni.

►Competenza: competente a giudicare dell’infrazione disciplinare è una apposita "Commissione" (composta da due magistrati e da un Ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell’incolpato) avente sede presso la Corte d’Appello e i cui componenti sono nominati dal consiglio giudiziario, per i magistrati, e dai soggetti indicati nell’art. 17 co.3 att., per gli appartenenti alle Forze di Polizia. Nel procedimento disciplinare l’accusa è rappresentata dal Procuratore Generale (P.G.) che ha promosso l’azione disciplinare o da un suo sostituto.

►Le garanzie difensive:  l’incolpato ha facoltàdi nominare un difensore di fiducia (che può anche essere un appartenente alla sua Amministrazione) o da un difensore di ufficio (designato a norma dell’art. 97).

►Notifica del provvedimento: all'esito dell'iter procedimentale, il Procuratore Generale comunica il provvedimento all'amministrazione di appartenenza dell'Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria nei cui confronti è stata promossa l'azione disciplinare.

►Impugnazione: avverso la decisione emessa della Commissione, sia l'incolpato che il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello possono ricorrere ad una "Commissione Centrale" (di 2° grado) che ha sede presso il Ministero di Giustizia ed il cui provvedimento conclusivo non è ricorribile in Cassazione. L'accusa è esercitata da un magistrato della Procura Generale presso la Corte di cassazione.

All’esito del procedimento, all’Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria, ritenuto responsabile della trasgressione disciplinare è inflitta la sanzione della «censura» o, nei casi più gravi, la «sospensione dall’impiego» per un tempo non superiore a sei mesi.
Agli Ufficiali o agli Agenti addetti alle Sezioni di polizia giudiziaria potrà essere altresì irrogata la sanzione dell'esonero dal servizio presso le sezioni. Nei confronti dell'Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria. incolpato può essere disposta anche la "sospensione cautelare" dalle funzioni di polizia giudiziaria.
Va precisato che il procedimento disciplinare sia in 1° che in 2° grado, nonostante l'intervento dell'Autorità Giudiziaria e le forme proprie di un procedimento giurisdizionale, resta un procedimento di natura amministrativa.
L’Ufficiale o l’Agente che viola i doveri inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria può essere assoggettato solo al procedimento disciplinare appena delineato (art. 16 comma 3 att.) e non anche (congiuntamente o alternativamente) al procedimento disciplinare che le varie amministrazioni prevedono per i loro appartenenti che trasgrediscono ad ordini emanati ovvero violino doveri generici o specifici del servizio o della disciplina militare.
E', infatti, evidente che le sanzioni dinanzi citate, previste dalle disposizioni di attuazione al nuovo codice di rito non possono essere certo assorbire provvedimenti di diversa natura quali ad esempio la destituzione, o profili di rilevanza disciplinare peculiari, per ciascuna amministrazione di appartenenza, come ad esempio quelle previste dalla L. 121/81 e dal successivo decreto di attuazione D.P.R. 737/81 per gli appartenenti alla polizia di Stato.

  • Se pertanto, ad esempio, il dirigente di un servizio di polizia giudiziaria omette di riferire entro il termine previsto dall’art. 347 la notizia di reato al P.M., non può essere assoggettato ad esempio, al procedimento disciplinare previsto per il personale dell’amministrazione di pubblica sicurezza (D.P.R. 25/10/1981, n. 737) ovvero al procedimento previsto dal regolamento di disciplina militare (D.P.R. 18/7/1986, n. 545). Nei suoi confronti può essere invece promossa solo l’azione disciplinare di cui all’art. 16 att. c.p.p.

Il procedimento disciplinare promosso per la violazione commessa nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, non esclude, viceversa, che per la stessa violazione possa essere dato inizio anche a un «procedimento penale». Per il medesimo fatto, perciò, può prospettarsi l’ipotesi di dare autonomi procedimenti: quello disciplinare o quello penale.

  • Ad esempio, il doloso ritardo nella trasmissione stessa può concretare sia il reato di cui all’art. 361 comma 2 c.p. (omessa denuncia di reato...) o dell’art. 328 c.p. (rifiuto di atti di ufficio), sia l’infrazione disciplinare di cui all’art. 16 att. per i reati di omessa denuncia aggravata (artt. 361 e 363 c.p.) o rifiuto di atti di ufficio (art. 328 c.p.).

 

 

La competenza agli atti della P.G.

Gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria a competenza generale o limitata (fra cui gli appartenenti al Corpo) sono legittimati a compiere, sia pure per accertare solo determinate categorie di reati, tutti gli atti di polizia giudiziaria. Va peraltro rilevato che mentre gli Ufficiali di polizia giudiziaria possono svolgere qualsiasi atto, gli Agenti possono compierne alcuni e non altri.
La distinzione tra Ufficiali ed Agenti di polizia giudizraia è rilevante sia per quanto riguarda la organizzazione interna delle varie unità di polizia giudiziaria sia per quanto riguarda la competenza a compiere determinati atti.
A quest’ultimo proposito, le disposizioni dettate dal Codice di rito e dalle norme di attuazione stabiliscono che, gli atti di polizia giudiziaria possono esssere compiuti, indistintamente, dagli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria e che alla regola si fa eccezione solo per quegli atti il cui compimento è espressamente “
riservato” agli Ufficiali di polizia giudiziaria in via assoluta o relativa.
La riserva è assoluta quando l’atto, per la sua complesità e delicatezza, può essere compiuto dagli Ufficiali di polizia giudiziaria e cioè dai soggetti che, per le qualifica rivestita, sono titolari di più collaudate capacità tecnico-professionali.
La riserva è relativa quando l’atto può essere compiuto anche dagli Agenti di polizia giudiziaria nei casi di particolare necessità e urgenza, cioè a dire, nei casi che esigono l’immediato svolgimento di attività operativa (art. 113 att.)..

  • Ad esempio, sono riservati in via assoluta agli Ufficiali di polizia giudiziaria, la ricezione e la redazione di notizie di reato qualificate come la denuncia, querela e refertoi (artt. 331, 333, 334 e 337 c.p.p.); l’assunzione di sommarie informazioni dallea persona sottoposta alle indagini (art. 350 commi 1-5 c.p.p.) o dalla persona imputata in reato connesso (art. 351 comma 1-bis c.p.p.); l’acquisizione di plichi o di corrispondenza (art. 353 c.p.p.); l’immediata liberazione dell’arrestato o del fermato (art. 359 comma 3 c.p.p.).
  • Ad esempio, sono riservati in via solo relativa agli Ufficiali di polizia giudiziaria (=possono essere compiuti quindi anche dagli Agenti di polizia giudiziaria solo nei casi di particolare necessità e urgenza), le perquisizioni, i sequestri, gli accertamenti urgenti sui luoghi, cose e persone (artt. 353 e 354; art. 113 att. c.p.p.).

Nelle ipotesi di riserva relativa, la necessità e urgenza che legittimano l’intervento degli Agenti di polizia giudiziaria non devono essere espressamente motivate, ma possono essere desunte anche da elementi collegati alla concreta situazione di indagine.

  • Si pensi, ad esempio, alla perquisizione personale che l’Agente di polizia giudiziaria compie nei confronti di un soggetto appena sorpreso nella flagranza di un grave reato (Cass. 2091/1999).

L’agente che compie un atto in assenza di una situazione di necessità e urgenza può rispondere disciplinarmente. Nell’ipotesi di riserva assoluta, l’atto compiuto da Agenti di polizia giudiziaria è invece considerato illegittimo (Cass. 4408/98).

► In particolare gli «Ufficiali di P.G.» possono procedere, ad esempio:

  1. Identificazione dell’indagato e del potenziale testimone (art. 349, co. 1 c.p.p.);
  2. accompagnamento in ufficio dell’indagato e del potenziale testimone (art. 349, co. 4);
  3. esecuzione di rilievi dattiloscopici, fotografici, antropometrici e di altri accertamenti per l’identificazione dell’indagato (art. 349, co. 2);
  4. ricezione della dichiarazione o elezione di domicilio dell’indagato (art. 349, co.3);
  5. assunzione di sommarie informazioni dall’indagato (art. 350);
  6. assunzione di notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini (art. 350, commi 5 e 6);
  7. ricezione di spontanee dichiarazioni dall’indagato (art. 350, co. 7);
  8. assunzione di sommarie informazioni dalle persone informate sui fatti (art. 351);
  9. esecuzione di ordini dell’autorità giudiziaria;
  10. ricezione di denuncie, querele e referti (artt. 331, 333, 334 e 337 c.p.p.);
  11. perquisizioni (art. 352 c.p.p.);
  12. accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi, cose e persone (art. 354 c.p.p.):;
  13. sequestro penale (art. 354 c.p.p.),
  14. arresto in flagranza;
  15. fermo di indiziato di delitto;
  16. adempimenti materiali conseguenti l’arresto (come ad esempio avviso ai familiari e al difensore);
  17. ecc.

Va rilevato che mentre gli Ufficiali di polizia giudiziaria possono svolgere qualsiasi atto, gli Agenti possono compierne alcuni e non altri.

► In particolare gli «Agenti di P.G.» possono procedere ad esempio:

  1. identificazione dell’indagato e del potenziale testimone (art. 349, co. 1 c.p.p.);
  2. accompagnamento in ufficio dell’indagato e del potenziale testimone (art. 349, co. 4);
  3. esecuzione di rilievi dattiloscopici, fotografici, antropometrici e di altri accertamenti per l’identificazione dell’indagato (art. 349, co. 2);
  4. ricezione della dichiarazione o elezione di domicilio dell’indagato (art. 349, co.3);
  5. ricezione di spontanee dichiarazioni dall’indagato (art. 350, co. 7);
  6. assunzione di sommarie informazioni dalle persone informate sui fatti (art. 351);
  7. esecuzione di ordini dell’Autorità Giudiziaria;
  8. arresto in flagranza;
  9. ricezione di dichiarazione di querela resa oralmente sul luogo in caso di arresto;
  10. fermo di indiziato di delitto;
  11. adempimenti materiali conseguenti l’arresto (come ad esempio avviso ai familiari e al difensore);

 

 

Le fasi dell'attività di p.g.

La Polizia Giudiziaria è «soggetto» procedimentale, ma non anche parte processuale. E’ soggetto perché, nella fase pre-processuale, è titolare di proprie potestà e funzioni investigative, anche parzialmente autonome da quelle del P.M. (ad esempio: arresto, fermo, atti di indagine) ed anche perché ha una propria funzione esecutiva di direttive e di atti delegati dal P.M. (artt. 347 e 370 c.p.p.).
La P.G. non è parte perché innanzi al Giudice non può iniziare, né proseguire l’azione penale, di cui unico ed esclusivo titolare è il P.M. . L’Ufficiale di P.G. benché possa fungere da P.M. nei riti dibattimentali innanzi al Giudice monocratico, ivi non rappresenta il proprio Corpo o Arma di appartenenza, ma il Procuratore della Repubblica delegante (art. 22 D.P.R. 449/1988, modificato dall’art. 72 Ord. Giud.).

  • Rispetto all’attività del P.M., quella svolta dalla Polizia Giudiziaria, ha peraltro carattere «preliminare» ed «ausiliario».

Ha carattere "preliminare" (art. 347 c.p.p.) perché è volta a fornire al P.M. l’imput investigativo: spettando poi al P.M. stesso sviluppare l’indicazione ricevuta finalizzandola processualmente.
Questo vuol dire che dal momento in cui il P.M. ha concretamente assunto la direzione delle indagini, la P.G. ha il dovere di muoversi entro le linee da lui tracciate, salvo a riacquistare sfere di autonomia più o meno ampie in relazione ad indagini richieste da elementi successivamente emersi (art. 348 co.3 c.p.p.).

Ha carattere "ausiliario" perché spetta al P.M. la direzione delle indagini e disporre direttamente della P.G.

  • In ordine ai rapporti con la figura predominante del P.M., la Polizia Giudiziaria "opera in regime" di:
  1. piena libertà investigativa: questa dura per tutto il tempo in cui manca l’intervento del P.M. e, quindi, permane anche dopo la comunicazione della notizia criminis, nel caso di perdurante assenza di sue direttive (art. 348 co.1 c.p.p.);
  2. limitata libertà investigativa: questa si ha dopo l’effettivo intervento del P.M., che può emanare direttive generiche di indagine oppure disporre l’esecuzione di specifiche attività.

Nel primo caso, ampia è la discrezionalità della Polizia Giudiziaria; nel secondo caso è assai limitata (art. 348 comma 3). In ogni caso, la P.G. conserva la titolarità della c.d. indagine parallela, che nella sua autonomia, può sempre espletare, pur essendo comunque obbligata anche a svolgere le indagini commissionate dal P.M.

Si aggiunga che a seguito del trasferimento di alcune competenze penali in capo al Giudice di Pace, l’attività di iniziativa della Polizia Giudiziaria, nelle materie affidate al Giudice onorario, ha subito un ampliamento potendo la P.G., oltre che condurre le indagini, procedere, in determinati casi, alla citazione diretta in giudizio della persona indagata.

  • Sotto il profilo dei suoi rapporti con l’attività di indagine del P.M., l’attività di polizia giudiziaria può essere distinta in:
  1. attività autonoma
  2. attività guidata
  3. attività delegata

L’attività autonoma è quella che la P.G. è legittimata e tenuta a compiere in base a «propri autonomi poteri» che le derivano direttamente dalla legge e non da richieste od ordini del P.M.
Consiste nel compimento di qualsiasi legittima attività, tipica o atipica, di informazione, investigazione e assicurazione diretta alla ricostruzione del fatto e alla individuazione dell’autore o dei presunti autori del reato.
L’attività autonoma ha come momento iniziale quello dell’acquisizione della N.d.R., perdura certamente fino a che la notizia criminis non viene comunicata al P.M. (art. 347 c.p.p.) e può continuare fino a che questi non assume concretamente e di fatto la direzione delle indagini.

Una volta che il P.M., ricevuta la comunicazione di N.d.R. ha assunto concretamente la direzione delle indagini, egli può compierle personalmente oppure avvalendosi della P.G. In questo secondo caso, può limitarsi a impartire alla P.G. delle «direttive» di indagine oppure può ad essa «delegare» il compimento di specifici atti (artt. 348 co.3 e 370 co.1). Se il P.M. si limita ad impartire direttive di indagine, l’attività della polizia giudiziaria si denomina «attività guidata». Se, invece, il P.M. delega alla polizia giudiziaria specifici atti, l’attività della P.G. si denomina «attività delegata».

L’attività guidata è, pertanto quella che la Polizia Giudiziaria svolge nell’ambito delle direttive del P.M. e, cioè, entro le linee generali (=obiettivi di indagine) da lui tracciate. Le circostanze che il P.M. abbia impartito direttive di indagine, non impedisce alla polizia giudiziaria di seguire proprie «piste» di indagine o sulla base di quanto richiesto da elementi successivamente emersi (=attività successiva) o in attuazione di proprie idee investigative (=attività parallela).

  • Tipico esempio di direttiva può essere quello in cui, avvenuto un furto di attrezzi su di una nave da pesca, il P.M. chiede al N.O.I.P. della Capitaneria di verificare (=direttiva) l’affidabilità della «pista» secondo la quale il basista del furto può essere uno dei membri dell’equipaggio della stessa nave.
    Se a seguito delle dichiarazioni rese dal basista sorgono elementi che fanno supporre il concorso di altri componenti dell’equipaggio nella commissione del furto, la P.G. può successivamente, sulla base dei nuovi elementi, indirizzare le indagini (=attività successiva).
  • Se ad esempio, dopo che è avvenuto un incendio doloso in un magazzino in porto, la direttiva del P.M. è quella di accertare se chi vi lavora ha precedenti giudiziari ed è in contatto con concorrenti del titolare, la P.G. può congiuntamente compiere anche ogni indagine volta a stabilire se il titolare del magazzino ha di recente stipulato polizze assicurative contro l’incendio, seguendo quindi congiuntamente la pista dell’incendio dolosamente e fraudolentemente cagionato per riscuotere l’assicurazione (=attività parallela).

In questi casi, la Polizia Giudiziaria, come in tutti i casi in cui il P.M. si limita ad impartire direttive, resta libera di scegliere i mezzi e il tipo di investigazione più idonei per raggiungere l’obiettivo di indagine indicatole.
Sarà, perciò, autorizzata a perseguire l’obiettivo di indagine assumendo informazioni da potenziali testimoni, eseguendo osservazioni di persone e pedinamenti, acquisendo dati sulla personalità dei membri dell’equipaggio del motopesca oppure compiendo altra attività ritenuta necessaria od opportuna, e ponendo in essere, altresì, tutte quelle attività informali, rientranti nelle regole della buona tecnica di indagine e quindi non vietate...

  • Ad esempio: individuare una persona, la sua attività, le sue fattezze fisiche, accertandone l’identità anagrafica ovvero acquisendo presso la Prefettura la foto (se in possesso di patente di guida), ecc.

L’attività delegata consiste, invece, nel compimento da parte della polizia giudiziaria, di atti specificamente richiesti e indicati dal P.M. intervenuto nella direzione delle indagini.
A differenza di quello compiuto su direttiva, l’atto delegato ha lo stesso regime dell’atto compiuto personalmente dal P.M, ed è evidente che solo da uno specifico provvedimento del P.M. (=delega) può essere argomentata tale ammissibilità.
La «delega» deve, pertanto, assumere la forma scritta, ma ciò non impedisce, tuttavia, che, quando sussistono ragioni di urgenza o necessità, possa essere data oralmente e poi ribadita per iscritto.
La Polizia Giudiziaria in quanto soggetto del procedimento, è titolare di autonomi funzioni investigative che esercita mediante «atti tipici» (artt. 244-271 c.p.p.) e anche di «atti atipici» (art. 189).

Nella sua attività di ricerca delle fonti di prova, la Polizia giudiziaria pone in essere:

  1. solo atti di iniziativa (c.d. atti liberi), fino a che il P.M. non assume la effettiva direzione delle indagini (art. 348);
  2. atti sia di iniziativa che guidati dal P.M. (art. 347 co.3 modificato dalla L. 356/1992) quando costui impartisce mere direttive (=temi di indagine);
  3. atti sia di iniziativa, sia delegati dal P.M. (c.d. atti esecutivi) quando il magistrato delega il compimento di specifici atti (art. 370 c.p.p.).

 

©2013/2014 Nonno Dondolo  |  Leggi attentamente il disclaimer   |  Privacy

Creative Commons License
Questo/a opera è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

Contatore sito


URL di origine: http://www.nonnodondolo.it/content/polizia-nel-nostro-ordinamento-giudiziario

Links:
[1] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1981/04/10/081U0121/sg
[2] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/12/16G00193/sg
[3] https://www.studiocataldi.it/codiceprocedurapenale/codiceprocedurapenale.asp