I reati militari così come i reati comuni, possono "manifestarsi" in forme diverse che riguardano principalmente:
► la gravità del reato: alcune circostanze del fatto possono renderlo più grave o, all’inverso, attenuarne la «gravità tipica».
► il grado di realizzazione del fatto: la condotta dell’autore può realizzare completamente il reato o risolversi nel solo tentativo di commetterlo.
► il numero di coloro che commettono il fatto: il soggetto può agire da solo ovvero con altri (in concorso, cioè, con altre persone).
Il reato militare può essere aggravato (o attenuato), oltreché dalle circostanze “comuni ordinarie” previste dal Codice penale anche da circostanze “comuni militari” previste dal Codice penale militare di pace che si aggiungono ad esse e sono applicabili alla generalità dei reati militari.
Il secondo capo del Titolo III del Libro I del Codice penale militare di pace, è dedicato alla elencazione delle circostanze «aggravanti» e «attenuanti» del reato militare, nonché alla previsione delle norme inerenti agli aumenti e alle diminuzioni di pena.
► Circostanze “aggravanti” militari
L’elencazione delle circostanze aggravanti comuni (militari) è contenuta nell’art. 47 c.p.m.p. ed esse possono così indicarsi:
La circostanza aggravante della “codardia” si applica per aver commesso il fatto (per l'avere agito) per timore di un pericolo, al quale il colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi.
La “posizione di responsabilità“, si applica nel caso in cui chi ha commesso il fatto riveste un grado o esercita un comando: non è richiesto che il reato sia stato commesso a causa o con l’abuso di questa posizione (art. 120, co. 2 c.p.m.p.).
La “particolare lesione del servizio“, si applica quando il reato è commesso con le armi di dotazione militare (al singolo militare o al reparto) o durante un servizio militare (si intende, un particolare servizio al quale il militare è stato comandato) oppure ancora a bordo di una nave odi un aeromobile militare (art. 119 c.p.m.p.).
La “particolare lesione della disciplina”, si applica allorquando il reato è commesso alla presenza di tre o più militari (scandalo in ambiente militare) oppure in luoghi in cui possa verificarsi pubblico scandalo (con ripercussioni cioè sulla pubblica opinione), oppure ancora all’estero da militare che vi si trova per servizio o che vestiva (ancorché indebitamente) l’uniforme.
► Circostanze “attenuanti” militari
L’elencazione è contenuta nell’art. 48 c.p.m.p. ed esse possono così indicarsi:
La circostanza attenuante dello “eccesso di zelo”, si applica allorquando il fatto è commesso eccedendo oltremodo (con eccessiva pignoleria) nell'adempimento dei doveri militari.
La circostanza del “servizio breve” è applicata nel caso in cui il fatto commesso dal militare, che non abbia ancora compiuto 30 giorni di servizio alle armi, quando trattasi di reato esclusivamente militare.
La circostanza della “reazione a modi non convenienti di altro militare” è applicata nel caso in cui il fatto è commesso per i modi non convenienti usati da altro militare.Va distinta dalla provocazione, che richiede uno stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui.
Infine l’applicazione dell’attenuante della ”ottima condottamilitare oprovato valore”, quando ne ricorrano gli elementi, è lasciata alla discrezionalità del giudice e si dice perciò facoltativa.
Per i reati militari, la pena può essere diminuita, quando il colpevole sia militare di ottima condotta o di provato valore.
Le circostanze cui agli artt. 47 e 48 sono dal legislatore definite «comuni» (poiché previste in relazione ad un numero indeterminato di reati militari), così come il Codice penale definisce «comuni» le circostanze elencate negli artt. 61 e 62 c.p. Comune si contrappone a «speciale», nel senso che è speciale la circostanza prevista per un singolo reato militare o per un gruppo circostanziato di reati militari.
Poiché il termine comune, riferito alle circostanze, sta ad indicare il concetto ora enunciato, non è possibile usare il termine stesso per distinguere le circostanze previste dalla legge penale comune rispetto alle circostanze previste dalla legge penale militare. Per distinguere queste due categorie di circostanze comuni, chiameremo «ordinarie» le circostanze comuni previste dal Codice penale per il reato comune e «militari» le circostanze comuni previste dalla legge penale militare per il reato militare. Le circostanze di cui agli artt. 47 e 48 c.p.m.p. sono dunque «circostanze comuni militari», mentre le circostanze di cui agli artt. 61, 62 e 62-bis sono «circostanze comuni ordinarie».
Il legislatore militare non si discosta dal Codice penale comune né nella disciplina della imputazione delle circostanze né nella disciplina degli aumenti e delle diminuzioni di pena dipendenti dalla presenza di circostanze.
Il reato militare può essere aggravato (o attenuato) anche da circostanze comuni ordinarie come dispone l’art. 47 c.p.m.p. “oltre le circostanze aggravanti comuni previste dal codice penale, aggravano il reato militare…; l’art. 48 c.p.m.p. ribadisce“Oltre le circostanze attenuanti comuni previste dal codice penale …attenuano il reato militare…le circostanze seguenti […]”
Dunque anche le circostanze comuni ordinarie possono accedere ad un reato militare. Tale applicazione soffre naturalmente il limite relativo alla compatibilità o meno di determinate circostanze con determinate figure di reato militare.
Le circostanze comuni ordinarie possono concorrere con le circostanze comuni militari, poiché la formulazione degli artt. 47 e 48 c.p.m.p. non lascia adito a dubbi circa la possibilità di un concorso.
Occorre inoltre tenere presente che non tutte le circostanze comuni militari sono contenute negli artt. 47 e 48 c.p.m.p.
► Circostanze “speciali militari”
Va ricordato, poi, che accanto alle circostanze comuni militari si pongono le «circostanze speciali militari», le quali, come già abbiamo accennato, possono essere previste per un singolo reato oppure per uno specifico gruppo di reati.
Anche nei rapporti tra queste circostanze speciali e quelle comuni (militari e ordinarie) si possono verificare casi di concorso apparente di norme, casi che andranno risolti ricorrendo al principio di specialità, come d’altronde chiaramente dispone l’art. 147 c.p.m.p.
► Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante
Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso (art. 50 c.p.m.p). Nondimeno, la pena detentiva temporanea da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta.
► Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante
Quando ricorre una circostanza attenuante, e la diminuzione di pena non è determinata dalla legge, si osservano le norme seguenti (art. 51 c.p.m.p.):
► Limiti degli aumenti e delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti o attenuanti
Se concorrono più circostanze aggravanti o attenuanti, per determinare i limiti degli aumenti o delle diminuzioni di pena, si applicano le disposizioni del Codice penale (art. 52 c.p.m.p.). La pena della reclusione militare da applicare per effetto degli aumenti non può comunque eccedere gli anni trenta.
In tema di concorso di persona nel reato militare, è da rilevare che, alle aggravanti previste dal Codice penale comune (artt. 111, 112, 113), si aggiunge un ulteriore aggravante: superiore che è concorso nel reato con un inferiore (art. 58 c.p.m.p.), aggravante che ha un effetto particolare: essa comporta, indipendentemente dalla pena inflitta, la pena accessoria della rimozione.
Un cenno merita il concorso di “estranei” con i militari. Il Codice penale militare di pace (art. 14, 1° comma) assoggetta alla legge penale militare gli estranei che concorrono con militari in un reato militare, ma bisogna stabilire se, per aversi concorso, sia richiesto che l’estraneo conosca la qualità militare del compartecipe. Una tale conoscenza è certamente necessaria per concorrere in un reato esclusivamente militare: senza di essa l’estraneo non può riconoscere il significato illecito della propria condotta. La conoscenza della qualità militare del compartecipe non è invece necessaria per aversi concorso in un reato obiettivamente militare: l’estraneo infatti ha consapevolezza di concorrere in un reato (comune); se questo poi cambia titolo per le qualità personali di uno dei concorrenti (militare), il mutamento del titolo si estende anche a lui (artt. 117 c.p. e 14 n. 1 c.p.m.p.). Nessuna norma particolare regola il concorso di militari nel reato militare. Valgono quindi le norme del codice penale comune.
Invece il concorso di militari e di non militari è regolato da una norma del Codice penale militare di pace: l’art. 14, il quale nel 1° comma dispone che «sono soggette alla legge penale militare persone estranee alle Forze Armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare». Tale norma si innesca sull’art. 110 c.p. e sta a significare che l’estraneo il quale concorre ex art. 110 c.p. col militare nella commissione di un reato militare va incontro alle conseguenze previste dalla legge penale militare.
Le regole applicabili sono quelle che si ricavano dall’art. 110 c.p., la cui efficacia, secondo una autorevole dottrina, è ravvisabile non tanto in un effetto estensivo dell’incriminazione originaria, quanto piuttosto nell’effetto creativo di autonome fattispecie di concorso.
Naturalmente sorge l’immancabile quesito: cosa stabilisce la legge quando l’estraneo ignori che la persona con la quale concorre ha la qualifica di militare ?
Per dare una risposta esauriente al quesito occorre necessariamente distinguere:
► se il concorso riguarda un reato “esclusivamente militare” (ad esempio, il reato di violata consegna), l’ignoranza, da parte dell’estraneo, della qualifica di militare del concorrente esclude il dolo, e quindi esclude ogni responsabilità penale dell’estraneo stesso (salvo, naturalmente, che la responsabilità penale dell’estraneo tragga titolo dall’autonoma previsione contenuta nella fattispecie militare astratta di parte speciale).
► diversa si presenta la situazione quando il concorso riguarda un reato “non elusivamente militare” (ad esempio, l’istigazione al furto militare). Siccome il fatto è già previsto come reato della legge penale comune, sussisterebbe in ogni caso una responsabilità dell’estraneo per furto comune; tuttavia l’art. 117 c.p. opera un mutamento di titolo di reato per l’estraneo, facendo rispondere anche quest’ultimo di furto militare.
La situazione non differisce sostanzialmente da quella del compartecipe che, concorrendo in un reato proprio previsto dal codice penale comune (ad esempio, peculato), ignori la particolare qualifica di pubblico ufficiale rivestita dal soggetto con cui egli concorre. In base alle regole generali, egli dovrebbe rispondere semplicemente di appropriazione indebita; in forza dell’art. 117 c.p. risponderà invece di peculato.
In sostanza, l’art. 117 c.p. è norma generale, che spiega piena efficacia nel diritto penale militare, operando, nei confronti dell’estraneo,, un mutamento di titolo di reato. Tale mutamento può concretarsi nel passaggio da un titolo all’altro di reato militare.
Sempre in tema di concorso di persone, gli artt. 58 e 59 c.p.m.p. configurano delle circostanze applicabili soltanto ai militari. Dispone l’art. 58. (Circostanze aggravanti) che: «Nel caso di concorso di più persone nel reato militare, la pena da infliggere per il reato commesso è aumentata, oltre che nei casi in cui ricorrono le circostanze degli articoli 111 e 112 o quelle del secondo comma dell'articolo 113 del codice penale, anche per il superiore, che è concorso nel reato con un inferiore. La condanna a pena detentiva, fuori dei casi in cui ne deriva la degradazione, importa, per il militare che è concorso con l'inferiore, la rimozione».
Dispone l’art. 59 (Circostanze attenuanti) che:«La pena da infliggere per il reato militare può essere diminuita:
Alle aggravanti di cui agli artt. 111, 112 e113 c.p., l’art. 58 c.p.m.p. aggiunge una aggravante consistente nel semplice fatto, da parte del superiore, di concorrere nel reato con un inferiore. Si colpisce così l’insensibilità di quel superiore che trascura la dignità e la responsabilità del proprio grado fino al punto di associarsi ad inferiori nel porre in essere un comportamento criminoso: il semplice concorso con un inferiore concreta già di per sé l’aggravante; la quale può coesistere con qualsiasi altra aggravante ordinaria o militare,poiché da nessuna di esse viene assorbita.
L’art. 59 c.p.m.p., dal canto suo, prevede due attenuanti: una per l’inferiore che è stato determinato dal superiore a commettere il reato (art. 59 n. 1); l’altra per il militare che nella preparazione o nella esecuzione del reato ha prestato opera di minima importanza (art. 59 n. 2).
La formulazione delle due attenuanti è uguale sostanzialmente a quella delle corrispondenti attenuanti previste, rispettivamente, dal 3° e 1° comma dell’art. 114 c.p.