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Ordinamento giudiziario militare

L' Ordinamento giudiziario militare è il complesso di Organi attraverso i quali la Giustizia militare esercita la giurisdizione per i reati militari commessi da appartenenti alle  Forze Arnmate ed ai Corpi armati dello Stato ad ordinamento militare.

La Giustizia militare italiana, regolamentata dalla legislazione sarda-piemontese sin dal 1850, organizzata nella prima metà del secolo scorso dal R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, trae oggi la sua legittimità dall'art. 103 della Costituzione ed è stata regolamentata e modificata in modo rilevantissimo, da ultimo, dalle Leggi 7 maggio 1981, n. 180 e 24 dicembre 2007, n. 244. La Legge 180, fu posta in essere, a suo tempo, per neutralizzare l’iniziativa referendaria intrapresa dal partito radicale, che mirava a sopprimere la magistratura militare.

Ne è derivata, pertanto, una normativa frettolosa, non esente da difetti, anche se fondata, a ragione, sui seguenti principi: 

  • la Magistratura militare deve essere indipendente da altri poteri dello Stato (art. 108 Cost.);
  • presso qualsiasi giurisdizione devono essere assicurati tre gradi di giudizio (due di merito e uno di legittimità). 

Nei Tribunali militari del passato, in effetti, vi era una prevalenza numerica dei membri militari rispetto a quelli togati (magistrati militari). Ora tale principio risulta ribaltato ed è stato affermato anche quello della “presidenza tecnica” (collegio giudicante retto da un magistrato militare). Inoltre, introducendo i tre gradi di giurisdizione, la Legge 180 ha superato il sistema del vecchio regime, in cui esisteva un solo grado di merito ed uno di legittimità (l’abolito tribunale supremo militare). L’unica deroga prevista e consentita dalla Costituzione è quella del “tempo di guerra”, in cui i tribunali militari assumono una configurazione diversa da quella attuale e poteri giurisdizionali molto ampi. 

Allo stato attuale l’articolazione degli “Organi Giurisdizionali militari” è la seguente: 

  • Tribunale militare
  • Corte di Appello militare
  • Procura Generale Militare presso la Corte di Cassazione 

La Giustizia militare trova la sua collocazione nell'ambito del “Ministero della Difesa” alla stessa stregua della Giustizia ordinaria che trova la sua collocazione nell'ambito del Ministero della Giustizia. Per una maggiore tutela dell’indipendenza della Magistratura militare, è stato istituito il Consiglio della Magistratura Militare, che è un organismo di autogoverno.

L'art. 103 della Costituzione attribuisce, in tempo di pace, ai Tribunali militari l'esercizio della giurisdizione per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate.

In sostanza, la tutela penale degli interessi militari deve svolgersi attraverso la giurisdizione speciale dei Tribunali militari, che in tempo di pace, tuttavia, sono competenti a giudicare solo i militari che hanno commesso reati militari: i civili che siano incorsi in reati militari (per concorso di reato con militari o per aver commesso uno di quei pochi reati militari, che possono essere commessi anche singolarmente dai civili, saranno giudicati dalla magistratura ordinaria). 

  • Ad esempio, l’art. 166 c.p.m.p. (Acquisto o ritenzione di effetti militari) che punisce con la reclusione comune - nei limiti edittali previsti dagli artt. 164 e 166 c.p.m.p. - “chiunque acquista o per qualsiasi titolo ritiene oggetti di vestario, equipaggiamento o armamento militare o altre cose destinate a uso militare, senza che siano muniti del marchio o del segno di rifiuto, o comunque senza che egli possa dimostrare che tali oggetti, abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare”.

L'organizzazione della giustizia militare

Per effetto delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge 244/2007, gli Uffici giudiziari militari si distinguono (a decorrere dal luglio 2008) in Organi giudicanti (Corte militare d'Appello, 3 Tribunali militari e Tribunale militare di sorveglianza) e in Organi requirenti (Procura generale militare presso la Suprema Corte di Cassazione; Procura generale presso la Corte militare d'Appello e 3 Procure militari presso i Tribunali militari). In particolare, si è provveduto alla soppressione di numerosi uffici di primo e secondo grado nonché alla riduzione sia dell’organico della Magistratura militare (con conseguente transito dei magistrati militari in esubero nei ruoli della magistratura ordinaria) che del numero dei componenti del C.M.M. (Consiglio della Magistratura militare). 

  • Il Ministro della Difesa ha, rispetto ai magistrati militari ed al Consiglio della Magistratura militare (C.M.M.), le medesime attribuzioni che spettano al Ministro della Giustizia rispetto al Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.), e ai magistrati ordinari.

  • Al vertice della struttura vi è il “Consiglio della Magistratura militare“ presieduto di diritto dal primo Presidente della Corte di Cassazione.
  • Fanno parte del Consiglio il “Procuratore Generale militare presso la Suprema Corte di Cassazione“, quattro componenti eletti tra i magistrati militari, un componente estraneo alla magistratura militare - scelto di intesa tra i due presidenti delle Camere fra professori ordinari di materie giuridiche ed avvocati con almeno 15 anni di esercizio professionale - che assume le funzioni di vice-presidente . Gli uffici giudiziari hanno al loro vertice la “Procura generale militare presso la Suprema Corte di Cassazione”. 
  • In Roma ha sede la “Corte Militare di Appello“ e la “Procura Generale Militare“ nonché il “Tribunale Militare di Sorveglianza“.
  • La funzione giurisdizionale militare di 1° grado è devoluta ai Tribunali Militari di Verona, di Roma e di Napoli. 
  • Presso ogni Tribunale Militare è istituito un Ufficio del giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) ed un Ufficio del giudice per l'udienza preliminare (G.U.P.) nonché la Procura Militare della Repubblica.

 

â–º Il Tribunale militare e la Procura militare di Roma mantengono la competenza sui reati militari commessi all'estero.

 

Consiglio della Magistratura Militare

Il Consiglio della Magistratura Militare (C.M.M.), è l'organo di autogoverno della Magistratura militare. Istituito con la Legge n. 561 del 1988 (recante Istituzione del Consiglio della Magistratura Militare, e dal relativo regolamento di attuazione, il D.P.R. 24 marzo 1989 n. 158, recante Norme di attuazione della legge 30 dicembre 1988, n. 561, istitutiva del Consiglio di Magistratura Militare, al fine di uniformare i magistrati militari ai magistrati ordinari, attribuendo al CMM le stesse attribuzioni previste per il Consiglio Superiore della Magistratura), ha per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio Superiore della Magistratura.

Il C.M.M. è, infatti, competente a deliberare su ogni provvedimento di stato riguardante i magistrati militari e su ogni altra materia ad esso devoluta dalla legge.In particolare, delibera sulle assunzioni della Magistratura Militare, sull'assegnazione di sedi e di funzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni, sulle sanzioni disciplinari, sul conferimento ai magistrati militari di incarichi extragiudiziari; esprime pareri e può far proposte al Ministro della Difesa sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione o il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare; dà pareri su disegni di legge concernenti i problemi del settore giudiziario.

Sulle materie di competenza del Consiglio, il Ministro della Difesa può avanzare proposte, proporre osservazioni e può intervenire alle adunanze del Consiglio, quando ne è richiesto dal Presidente o quando lo ritenga opportuno, per fare comunicazioni o per dare chiarimenti. Il Ministro, tuttavia, non può essere presente alle deliberazioni. 

Fanno parte del Consiglio: 

  • il primo presidente della Corte di Cassazione, che lo presiede;
  • 1 Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, membro di diritto;
  • 4 magistrati militari[1] [1] [1],eletti dai magistrati militari,di cui almeno uno con funzioni di cassazione:
  • un membro laico, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale, che assume le funzioni di Vice Presidente. Il componente estraneo alla magistratura militare non può esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né può esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare;

Il Consiglio della Magistratura Militare, dura in carica 4 anni.

 


[1] [2] [2] Per effetto della legge 3 agosto 2009, n. 102 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali"), a decorrere dal 14 novembre 2009, con le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della Magistratura Militare, saranno ridotti a 2 (due) i componenti eletti dai magistrati militari.

 

Organi Giurisdizionali militari

L'Ordinamento giudiziario militare assolve la sua funzione giurisdizionale con l'impiego di magistrati militari professionali, che nonostante il nome sono civili, nonché con l'integrazione nei collegi giudicanti anche di estranei alla giustizia ma appartenenti alle Forze Armate o alla Guardia di Finanza, similmente alla formazione delle Corti d'Assise nell'ambito della giustizia ordinaria. 

L'organizzazione della giustizia militare è così configurata, a seguito della legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2, comma 603 e ss.: 

  • 3 Tribunali militari, Verona, Roma e Napoli.

            Questa la competenza: 

  1. il Tribunale militare e la Procura militare di Verona hanno la competenza territoriale relativa alle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna;
  2. il Tribunale militare e la Procura militare di Roma hanno la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna;
  3. il Tribunale militare e la Procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. 
  • 1  Corte militare di appello, a Roma, unica per tutto il territorio nazionale. 
  • 1  Tribunale militare di Sorveglianza, con competenza unica su tutto il territorio nazionale e con sede a Roma. 

Sono soppressi in tempo di pace numerosi Organi giudiziari militari, quali Tribunali militari di bordo, Tribunali militari presso forze armate concentrate, o presso Corpi di spedizione all'estero; il Tribunale supremo militare.

Le funzioni del "Tribunale supremo militare" sono esercitate dalla “Suprema Corte di Cassazione”. 

Il Tribunale militare, organo giudiziario di 1° grado, è competente a giudicare in materia di reati previsti dai Codici penali militari di guerra e di pace. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate. Ai sensi della legge 180/81, il “Collegio giudicante” dei Tribunali Militari è presieduto dal Presidente del Tribunale militare, che lo presiede o, in caso di impedimento, da un magistrato militare di appello (per effetto della Legge 111/2007, magistrato militare che abbia superato con esito favorevole la seconda valutazione quadriennale di professionalità), con funzioni di presidente; da un magistrato militare di tribunale o di appello, con funzioni di giudice; da un militare di una delle FF.AA. o della Guardia di Finanza, di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice.

Presso ogni Tribunale militare, è istituito un ufficio del Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) e uno del Giudice per l'udienza preliminare (G.U.P.), la cui organizzazione non presenta particolarità rispetto ai corrispondenti uffici esistenti presso i tribunali ordinari. 

Organo giudiziario di 2° grado è la Corte militare d'Appello, istituita con l'art. 3 della legge 7.5.1981, n.180, che giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai tribunali militari. Alla Corte militare d'Appello sono devolute, altresì, le competenze che l'art. 45 dell'ordinamento giudiziario militare (R.D. 9 settembre 1941, n. 1022) attribuiva al Tribunale supremo militare in composizione speciale (riabilitazione militare; reintegrazione nel grado, ecc.). Il “Collegio giudicante” della Corte militare d'Appello è formato dal presidente della Corte stessa o, in caso di impedimento, da un magistrato militare di Cassazione (per effetto della legge 111/2007, magistrato militare che abbia superato con esito favorevole la quarta valutazione quadriennale di professionalità) o di Appello, con funzioni di presidente; da due magistrati militari di appello, con funzioni di giudice; da due militari di una delle FF.AA. o della Guardia di Finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice. 

Il Tribunale Militare di Sorveglianza - istituito dal D.L. 27.10.1986, n.700, convertito con legge 23.12.1986, n.897, a seguito del riordinamento degli organi di sorveglianza della giurisdizione ordinaria – è competente a vigilare sull'esecuzione delle pene. Il suddetto Tribunale si compone di tutti i “magistrati militari di sorveglianza” e di “esperti” nominati dal C.M.M., nell'ambito delle categorie indicate dall'art. 80, IV comma, della legge 26.7.1975, n.354 (professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia e psichiatria), nonché fra i docenti di scienze criminalistiche).

I Procuratori militari

Le funzioni requirenti sono tutte devolute a Magistrati militari affiancati ai rispettivi organi giudicanti:

  • il Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione ed i suoi Sostituti, presso la suprema Corte;
  • il Procuratore Generale presso la Corte Militare di Appello ed i Sostituti Procuratori Generali presso la Corte Militare di Appello;
  • il Procuratore Militare presso il Tribunale Militare ed i Sostituti Procuratori Militari presso i Tribunali Militari. 

L’art. 5 della Legge n. 180/81 ha istituito presso la Corte di Cassazione un ufficio del Pubblico Minstero militare, composto da magistrati militari e autonomo, sia dal punto di vista funzionale che orgnizzativo, dalla Procura Generale presso la Corte.

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