L’elemento soggettivo del reato può avere anche la forma della «preterintenzione», oltre che quelle, fondamentali e già esaminate, del dolo e della colpa.
La preterintenzione consiste nel cagionare un evento più grave di quello voluto intenzionalmente dal soggetto agente.
La preterintenzione è un "misto" di dolo e di colpa: di dolo per l’evento minore voluto; di colpa per l’evento più grave verificatosi «oltre l’intenzione» del soggetto agente, come evidenzia il fatto che, per le figure di reato preterintenzionale,
il codice penale prevede una pena (reclusione da 10 a 18 anni) che è più severa di quella della corrispondente ipotesi colposa (reclusione da 6 mesi a 5 anni), ma meno severa di quella della corrispondente ipotesi dolosa (reclusione non inferiore nel minimo a 21 anni).
Il codice prevede un unico caso di preterintenzione, l’omicidio preterintenzionale (art. 584). Esso si verifica in tutti i casi in cui la morte di un uomo è cagionata con atti diretti a commettere il delitto di percosse (art. 581 c.p.) ovvero di lesioni (artt. 582-585 c.p.).
Oltre che nel tipico e noto esempio prima riportato, si è ravvisato l’omicidio preterintenzionale previsto dall’art. 584 c.p. nell’ipotesi in cui la morte di un uomo sia cagionata da una «spinta» del soggetto agente; oppure nell’ipotesi in cui l’atteggiamento minaccioso e aggressivo dell’agente (sempreché tendente a percuotere o ledere) è tale da «terrorizzarlo» a tal punto da cagionarne la morte per arresto cardiaco; oppure ancora, nell’ipotesi in cui il soggetto agente si avventa sull’avversario il quale, mentre indietreggia, cade in un pozzo e muore.
Alcuni Giudici, però, interpretano in modo meno rigoroso la disposizione dell’art. 584 c.p., escludendone l’applicabilità nel caso di morte cagionata con una «spinta» (l’autore di questa non risponderebbe perciò di omicidio preterintenzionale, ma di omicidio colposo, in quanto la spinta in sé non può essere considerato atto diretto a percuotere o cagionare lesioni: i cioè un atto idoneo a determinare il tipo di responsabilità previsto dall’art. 584 c.p.) oppure quando la lesione cagionata dall’autore del fatto è stata molto lieve e la morte si è verificata per le precarie condizioni di salute della vittima.
Un’altra ipotesi di reato preterintenzionale, prevista dall’art. 18, comma 2 della legge 22/571978, n. 194, è l’aborto preterintenzionale, che si verifica quando l’interruzione della gravidanza è provocata da atti diretti a cagionare lesioni alla donna.
Nel delitto preterintenzionale vi è la volontà di un evento minore (percosse o lesioni), che ne rappresenta la base dolosa, e la non volontà di un evento più grave (morte o aborto), che è pur sempre conseguenza della condotta del soggetto agente.
Nel nostro ordinamento penale, vengono assimilati ai reati preterintenzionali:
L’omicidio preterintenzionale è la tipica ipotesi di responsabilità oggettiva prevista dall’Ordinamento penale che espressamente stabilisce che in casi eccezionali (e tassativamente indicati), il soggetto è chiamato a rispondere dei risultati della proprie azioni e ciò anche se di fatto non possono essergli mosse contestazioni in ordine agli stessi, neppure di semplice leggerezza.