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Le persone soggette alla legge penale militare

Non tutti hanno, rispetto alla legge penale militare, una “soggezione di particolare intensità”: è opportuna, in proposito, la distinzione di due grandi categorie: 

  1. appartenenti alle Forze Armate [1] [1] [1]
  2. estranei alle Forze Armate 

A essi si aggiunge una “categoria intermedia”: 

  1. affini alle Forze Armate
  2. militari di fatto

[2]


[1] [2] [2] Va aggiunta l’Arma dei Carabinieri, che con l’art. 1 L. 31 marzo 200, n. 78 ha assunto il rango di Forza Armata.

 

Appartenenti alle Forze Armate

Il servizio militare è il principale fattore di assoggettamento alla legge penale militare, in quanto rapporto di servizio tra il cittadino e lo Stato, che si distingue da qualsiasi altro rapporto di servizio perché la prestazione in esso dedotta non consiste in una attività determinata, e magari esclusiva, ma si estende ad una vasta gamma di attività del soggetto, in certo senso monopolizzandone un’ampia sfera di libertà personale ed esercitando, anche al di fuori di quel periodo, una influenza, sia pure potenziale, sulla sua sfera di libertà per tutto il tempo in cui durano gli obblighi militari del medesimo. L’obbligo del servizio militare non si esaurisce infatti nel compimento del periodo di ferma (cioè del servizio attivo: l’essere sotto le armi in senso proprio); esso comprende anche – come abbiamo già accennato – il periodo di congedo illimitato, nel corso del quale il cittadino obbligato è posto a disposizione ed è esposto in qualsiasi momento a richiamo sotto le armi.

L’individuo entra a far parte delle Forze Armate, all’atto dell’arruolamento e ne esce all’atto del suo congedo (quando cioè per lui cessano definitivamente gli obblighi del servizio militare). La sua appartenenza alle Forze Armate dunque, è pertanto delimitata da questi due momenti.

Gli appartenenti alle Forze Armate possono essere militari in servizio ovvero militari in congedo. 

Sono soggetti alla legge penale militare: 

  • militari in servizio alle armi (art. 3 c.p.m.p.)
  • militari in congedo illimitato (art. 5 c.p.m.p.)
  • militari in congedo assoluto (art. 8 c.p.m.p.) 

► I “militari in servizio alle armi” (servizio attivo), sono soggetti pienamente alla legge penale, e in particolare (art. 3): 

  1. gli Ufficiali, dal momento della notificazione del provvedimento[1] [3] [3]di nomina fino al giorno della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi;
  2. i Sottufficiali di carriera, fino al momento della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori servizio alle armi;
  3. gli altri Militari, dal momento stabilito per la loro presentazione fino al momento in cui, inviati in congedo, si presentano all’Autorità competente del Comune di residenza da essi prescelto. 

L’assenza del militare dal servizio delle armi per licenza, ancorché illimitata, per infermità, per detenzione preventiva, o per altro analogo motivo, non esclude l’applicazione della legge penale militare. 

► I “militari in congedo illimitato” (art. 5), appartengono alle Forze Armate dello Stato e sono variamente soggetti alla legge penale militare in dipendenza delle seguenti situazioni: 

  • i “militari in congedo, considerati in servizio alle armi” (art. 5), ossia: 
  1. gli ufficiali collocati in aspettativa, o sospesi dall’impiego, o che comunque, a termini di leggi che ne regolano lo stato, sono nella posizione di servizio permanente, ancorché non prestino servizio effettivo alle armi;
  2. i sottufficiali di carriera collocati in aspettativa;
  3. i militari in stato di allontanamento illecito, diserzione o mancanza alla chiamata o comunque arbitrariamente assenti dal servizio;
  4. i militari in congedo, che scontano una pena militare detentiva, originaria o sostituita a pene comuni;
  5. i militari in congedo, che si trovano in stato di detenzione preventiva in carcere militare, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;
  6. altro militare in congedo, considerato in servizio alle armi a norma di legge o dei regolamenti militari. 
  • i “militari in congedo illimitato, non considerati in servizio alle armi” (art. 7): 

      ⇒   quando commettono dei reati contro la “fedeltà e la difesa militare”:

  1. alto tradimento (art. 77);
  2. istigazione all’alto tradimento, cospirazione e banda armata (art. 78);
  3. intelligenza con lo straniero o offerta di servizi (art. 84);
  4. soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato (art. 85);
  5. rivelazione di segreti militari allo scopo di spionaggio (art. 86);
  6. accordo di militari per commettere rivelazioni di segreti militari a scopo di spionaggio (art. 87);
  7. procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio (art. 88);
  8. esecuzione indebita di disegni, ed introduzione clandestina in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio (89-bis);
  9. corrispondenza con lo Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento e di spionaggio militare (art. 99);
  10. istigazione o offerta (art. 98), in riferimento ad alcuni reati previsti negli artt. 84-88 e 89-bis. 

      ⇒   quando commettono dei reati contro il “servizio militare”:

  1. procurata infermità a fine di sottrarsi permanentemente all’obbligo del servizio militare (art. 157);
  2. procurata infermità a fine di sottrarsi temporaneamente all’obbligo del servizio militare (art. 158);
  3. simulazione di infermità (art. 159). 

      ⇒   quando commettono dei reati contro la “disciplina militare”:

  1. istigazione a commettere reati militari (art. 212). 

      ⇒  quando commettono dei reati “a causa del servizio prestato” verso militari in servizio o in congedo purché il fatto medesimo sia stato commesso entro 2 anni dal giorno in cui il militare hacessato di prestare servizio alle armi (art. 238) e nei limiti ed alle   condizioni previste rispettivamente negli artt. 160, 214 del Codice. 

      ⇒  per il reato di “omessa presentazione alla chiamata di controllo”, ai sensi degli artt. 4 e 7 delle legge 27 marzo 1930, n. 460, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018 e dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1565; degli artt. 205 e 207 del R.D. 24 febbraio 1938, n. 329 e dell’ 103 del R.D. 28 luglio 1932, n. 1365. 

► I “militari in congedo assoluto” (art. 8), sono soggetti variamente alla legge penali militare anche quando cessano  definitivamente gli obblighi del servizio militare, e precisamente: 

  1. gli ufficiali, dal giorno successivo alla notificazione del provvedimento, che stabilisce la cessazione definitiva dagli obblighi di servizio militare;
  2. gli altri militari, dal momento del loro effettivo congelamento[2] [4] 

 

[5]


[1] [5] Agli effetti delle disposizioni del Titolo primo del Codice penale militare di pace, per “notificazione del provvedimento” s’intende la comunicazione personale di questo all’interessato, ovvero, quando la comunicazione personale non sia ancora avvenuta, la pubblicazione del provvedimento nel bollettino ufficiale, o nei corrispondenti mezzi di notificazione delle varie Forze Armate dello Stato.

[2] [6] [6] La sentenza della Corte Costituzionale n. 556 del 12 dicembre 1989 ha ritenuto la disposizione originaria costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevedeva che, agli effetti della legge penale militare, i sottufficiali e i militari di truppa cessavano di appartenere alle Forze Armate dello Stato dal momento della consegna a essi del foglio di congedo assoluto, anziché dal momento del loro effettivo congelamento.

 

Estranei alle Forze Armate

Sono propriamente "estranei" alle Forze Armate le persone mai arruolate o che, se lo hanno fatto, sono già, per qualsiasi motivo (età, salute, indegnità) nella posizione di congedo assoluto. 

Sono considerate estranei alle Forze Armate tutte le persone diverse da i militari in servizio, fuori dei casi in cui esse sono prese in specifica considerazione ai fini della soggezione alla legge penale (art. 13). 

Gli estranei sono limitatamente soggetti alla legge penale militare e precisamente nei seguenti casi: 

  1. concorso, con i militari in servizio o con altre persone prese in considerazione) nella commissione di un reato militare (art. 14, comma 1); 
  2. commissione di uno dei nove reati militari indicati nell’art. 14, comma 2 c.p.m.p. : 
  • un reato contro la fedeltà e la difesa militare: “Comunicazione all’estero di notizie non segrete né riservate” (art. 95);
  • un reato di violazione di doveri inerenti a speciali servizi: “Abuso nel lavoro delle officine o di altri laboratori militari” (art. 136); 
  • quattro reati contro militari in servizio: “Forzata consegna” (art. 140); “Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta” (art. 141); “Violenza a sentinella, vedetta o scolta” (art. 142); “Impedimento ai portatori di ordini militari” (art. 145). 
  • tre reati contro la disciplina: “Attività sediziosa” (art. 182); “Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta” (art. 184, comma1); “Adunanza di militari” (art. 184).

      3.  commissione un reato militare in cui il soggetto attivo non sia indicato con una specifica qualificazione (ma con  chiunque…» o simili) indicati nell’art. 14, coma 2 c.p.m.p. : 

  • “Persona che sostituisce il militare disertore o il mancato alla chiamata” (art. 155 c.p.m.p.);
  • “Acquisto o ritenzione di effetti militari” (art. 166 c.p.m.p.).

 

Affini alle Forze Armate

Tra le categorie di soggetti "estranei" alle Forze Armate rientrano altresì gli "Affini alle Forze Armate" (art. 10-14). Appartengono alla categoria le persone che si trovano in posizioni intermedie tra appartenenza ed estraneità alle Forze Armate e sono soggette alla legge penale militare, sulla base di una certa affinità con gli appartenenti alle Forze Armate, limitatamente ai casi di imbarco, servizio presso unità dislocate fuori del territorio nazionale e mobilitazione. 

Rientrano in questa categoria: 

  1. assimilati ai militari
  2. iscritti ai Corpi civili militarmente ordinati 

Tra gli “assimilati ai militari” rientrano quei soggetti, pur non essendo militari, appartengono a categorie che la legge considera simili a quella dei militari. Si tratta non di una semplice assimilazione di rango, avente carattere meramente onorifico (come avviene per il personale civile del Ministero della Difesa), bensì di una assimilazione di status, attributiva di determinati doveri propri dei militari.

  • Tipica categoria di assimilati, ad esempio, è quella dei “cappellani militari”.

Vengono inoltre considerati assimilati i soggetti che, essendo colpiti dalla indegnità di appartenere alle Forze Armate, sono assegnati a speciali reparti di adattamento per compiervi servizio a vantaggio delle forze stesse (art. 5 Legge 12 giugno 1935, n. 1116). 

Gli “iscritti ai corpi civili militarmente ordinati”, sono formazioni istituite per fini essenzialmente civili ovvero comuni, non militari, ma dotate di un ordinamento interno di carattere militare (cioè non arruolamenti, quadri, rapporti gerarchici, vincoli disciplinari analoghi a quelli delle Forze Armate), pur senza appartenere al consorzio militare.

  • Si pensi, ad esempio, al Corpo dei Vigili del Fuoco; agli iscritti nei ruoli del Corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze Armate, della Croce Rossa italiana (art. 29 R.D. 10 febbraio 1936, n. 484); nei ruoli dell’Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (art. 4 Legge 4 gennaio 1938, n. 23), sempreché in servizio, nei casi previsti dalle rispettive leggi speciali e per i reati commessi mentre si trovano in stato di detenzione preventiva in un carcere militare. 

Essere “militarmente ordinato” è cosa diversa dall’essere “militarizzato”, poiché la militarizzazione attribuisce realmente natura militare e pertanto assoggetta il corpo all’ordinamento militare; ed è cosa diversa dall’essere assimilato a militare, poiché l’assimilazione fa acquisire soltanto alcuni attributi dello stato militare. Ci sono, è vero, corpi civili militarmente ordinati che in date circostanze (ad esempio, mobilitazione) vengono militarizzati (come ad esempio per il corpo dei Vigili del Fuoco) [1] [7] [7]

La categoria dei corpi civili militarmente ordinati comprende oggi il Corpo dei Vigili del Fuoco (Legge 13 maggio 1961, n. 469), il Corpo delle Guardie forestali (D. Lgs. 123 marzo 1948, n. 804), la Polizia di Stato (Legge 1° aprile 1981, n. 121), il Corpo della Polizia Penitenziaria (Legge 15 dicembre 1990, n. 395). 

Secondo l’art. 10 c.p.m.p., la legge penale militare si applica  agli assimilati ai militari e ai corpi civili militarmente ordinati: 

  1. nei casi preveduti dalle rispettive leggi speciali;
  2. per i reati commessi mentre si trovano in stato di detenzione preventiva in un carcere militare. 

La legge penale militare (art. 11), in base ad espressa statuizione legislativa viene estesa ad altre categorie di estranei alle Forze Armate: 

       ► ai piloti e capitani di navi mercantili o aeromobili civili, per i reati che, rispetto ad essi, sono preveduti dal Codice: 

  • pilota che cagiona la perdita, ovvero l’investimento, l’incaglio o l’avaria della nave (art. 252);
  • pilota che abbandona la nave (art. 253);
  • pilota che rifiuta, omette o ritarda di prestare servizio (art. 254);
  • pilota che induce in errore il comandante (art. 256);
  • perdita, investimento, avaria o abbandono di un aeromobile (art. 256);
  • reati di comandanti di navi mercantili o aeromobili civili (art. 257);
  • rifiuto di assistenza a nave o aeromobile militare (art. 259).

       ► ad ogni persona imbarcata sopra nave o aeromobile militare[2] [8], dal momento della notificazione della sua destinazione a bordo fino all’atto di sbarco regolare, ovvero nel caso di perdita della nave o dell’aeromobile, fino allo scioglimento dell’equipaggio; 

      ► a tutti gli estranei alle Forze Armate che concorrono a commettere un reato militare, nonché, per certi reati militari tassativamente indicati, a qualsiasi estraneo, anche a prescindere da un suo concorso con un militare (art. 14 c.p.m.p.). 

 


[1] [9] La legge 13 maggio 1961, n. 469, che contiene il nuovo ordinamento del corpo, ribadisce il carattere civile del corpo stesso (art. 9) e ne prevede la militarizzazione sia nel caso di mobilitazione generale o parziale, sia nel caso di gravi calamità pubbliche che richiedono speciali interventi per la protezione della popolazione (art. 18).

[2] [10] [10] Agli effetti della legge penale militare, sono navi militari e aeromobili militari le navi e gli aeromobili da guerra, le altre navi o aeromobili regolarmente trasformati in navi o aeromobili da guerra, e ogni altra nave e ogni altro aeromobile adibiti al servizio delle Forze Armate dello Stato alla dipendenza di un comandante militare.

 

 

 

 

Militari di fatto

La legge penale militare è applicabile altresì ai cosiddetti «militari di fatto» - posizione intermedia tra appartenenza ed estraneità alle Forze Armate - a quei soggetti che, per errore o per altro motivo (frode, età, sesso, cittadinanza, indegnità derivante da condanna penale) si trovano inquadrati in un reparto militare e che prestano di fatto il servizio alle armi senza essere mai stati arruolati o dopo essere stati esclusi dalle Forze Armate. In tal caso la prestazione, di fatto, del servizio militare comporta l’assoggettamento all’ordinamento militare e alla legge penale militare.

Si tratta del cosiddetto militare di fatto, di cui parla l’art. 16 c.p.m.p. e a cui tale articolo affianca l’ipotesi dell’appartenente alle Forze Armate nei cui confronti sia successivamente dichiarata la nullità dell’arruolamento o l’incapacità di appartenere alle Forze Armate stesse: da ciò la distinzione tra:

  1. militare di fatto in senso stretto
  2. militare in senso lato
  • Ad esempio, è militare di fatto in senso stretto chiunque, senza averne né diritto né obbligo (incorporato per errore o frode) si trovi a prestare materialmente servizio alle armi.
  • Può accadere, ad esempio, che taluno sia stato arruolato con atto nullo (arruolamento avvenuto per ignoranza di una causa di impedimento quali età, sesso, cittadinanza) o che sia trattenuto alle armi malgrado la sua incapacità (inidoneità fisica originaria o sopravenuta) di appartenere alle Forze Armate. In tal caso egli, nel periodo che precede la dichiarazione di nullità o di incapacità, è un militare di fatto in senso lato.

Ai militari di fatto, in senso lato o stretto, si applica "pienamente" la legge penale militare, esattamente come ai militari in servizio o considerati in servizio.

 

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