La definizione giuridica di “infrazione disciplinare” é data dall’art. 1352, comma 1°, del Decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, che così sancisce: «Costituisce illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal presente codice, dal regolamento, o conseguenti all’emanazione di un ordine. La violazione dei doveri indicati nel comma 1 comporta sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari di corpo».
La legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme sui principi della disciplina militare) che ha integrato l'abrogato Regolamento di disciplina militare del 1986, prevede il potere sanzionatorio dell’Autorità militare nel campo della disciplina (art. 13) e dispone che la violazione dei doveri della disciplina militare comporta sanzioni disciplinari di stato e sanzioni disciplinari di corpo, e riserva alla legge la regolamentazione delle sanzioni disciplinari di stato; rimette al regolamento di disciplina militare la regolamentazione delle sanzioni disciplinari di copro, ma fissa limiti e modi di tale regolamentazione, indicando, negli artt. 14 e 15, la natura delle sanzioni e i fondamentali criteri procedurali per la loro applicazione.
Sia le sanzioni disciplinari di stato che le sanzioni disciplinari di corpo incidono sullo status di militare, ma mentre le prime hanno per effetto il venire meno dello status stesso temporaneamente (come nel caso della sospensione disciplinare dall’impiego o dal servizio) o definitivamente (come nel caso della perdita del grado per rimozione), quelle di corpo incidono sullo status del militare all’interno dell’organizzazione militare, limitando alcune sue facoltà o posizioni giuridiche (Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 luglio 2000 n. 3835).
La legge predetta prevede inoltre l’obbligo di contestazione degli addebiti e di valutazione delle giustificazioni addotte; vieta l’inflizione della consegna di rigore (cioè il vincolo a rimanere fino a un massimo di 15 giorni in un apposito spazio dell’ambiente militare o nel proprio alloggio) se non è stato sentito il parere di un’apposita commissione composta di tre militari, di cui due di grado superiore e uno di grado pari a quello del militare cui è addebitata la mancanza; prevede l’assistenza di un difensore, scelto fra i militari dell’ente a cui appartiene l’interessato, o, in mancanza, designato di ufficio; prevede altresì garanzie per l’esercizio del diritto di difesa.
Infine l’art. 16 si occupa della impugnazione del provvedimento disciplinare, sia sotto il profilo del ricorso gerarchico, sia sotto il profilo del ricorso giurisdizionale e del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; prevede altresì la facoltà del militare di presentare istanze tendenti ad ottenere il riesame di sanzioni disciplinari di corpo.
Le sanzioni disciplinari di stato contemplate dalle singole leggi di stato giuridico sono le seguenti:
Il procedimento disciplinare di stato viene instaurato mediante “inchiesta formale” (definibile come il complesso degli atti diretti all’accertamento della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi di una pretesa infrazione disciplinare punibile con una sanzione disciplinare di stato), generalmente così articolata:
In base alle risultanze dell’inchiesta formale le competenti Autorità gerarchiche possono decidere se proporre, a seconda del grado rivestito dall’incolpato, al Ministro competente o al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza, l’applicazione di una sanzione di stato di tipo sospensivo o se deferire l’incolpato al giudizio di una commissione o consiglio di disciplina per l’eventuale perdita del grado per rimozione.
Il Ministro competente ha, inoltre, facoltà di deferire l’incolpato alla commissione o consiglio di disciplina sia nel caso abbia egli stesso ordinato l’inchiesta formale sia nel caso vi sia stata una proposta di sanzione di stato di tipo sospensivo. Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, nei procedimenti riguardanti appuntati e carabinieri, può deferire direttamente l’incolpato alla commissione di disciplina. Il deferimento alla commissione o consiglio di disciplina costituisce un’ulteriore fase del procedimento disciplinare di stato. Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, nei procedimenti riguardanti appuntati e finanzieri, può discostarsi dal giudizio della commissione di disciplina a favore dell’incolpato.
Il Ministro competente può sempre discostarsi dal giudizio della commissione o consiglio di disciplina a favore dell’incolpato e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore (la facoltà di discostarsi “a sfavore” é però contemplata solo nei procedimenti riguardanti ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa in servizio permanente, rimanendo esclusi quindi i procedimenti riguardanti appuntati, carabinieri e finanzieri).
Le sanzioni disciplinari di corpo, applicabili indistintamente a tutto il personale militare, sono le seguenti:
Il procedimento disciplinare di corpo (definibile come il complesso, sia degli atti diretti all’accertamento della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi di una pretesa infrazione disciplinare punibile con una sanzione disciplinare di corpo, sia delle determinazioni adottate a conclusione del procedimento disciplinare) si articola nelle "seguenti fasi" :
La procedura preordinata all’irrogazione della sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore comprende, inoltre, due ulteriori fasi prima delle determinazioni del comandante di corpo e cioè: