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La colpa

Rispetto al dolo, la colpa è una forma "meno grave" che assume la «volontà colpevole» (art. 43, comma1 c.p.). Essa presuppone, infatti, che nell’autore del reato manchi la volontà di provocare l’evento: volontà che, invece, come si è visto, caratterizza il dolo.
In particolare il
delitto è colposo (o contro l’intenzione) quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dal soggetto agente, ma si verifica a causa di negligenza o imperizia o imprudenza (=colpa generica) oppure per inosservanza di regole di condotta (=colpa specifica).

Si ha colpa in tutti i casi in cui il soggetto ha agito con scarsa attenzione o con leggerezza, senza cioè adottare quelle misure e quelle precauzioni che avrebbero impedito il verificarsi dell’evento.

  • Ad esempio, il diportista che investe un bagnante cagionandone la morte è responsabile del delitto di omicidio colposo (art. 589 c.p.) se l’investimento è stato la conseguenza del suo comportamento imprudente di condotta del mezzo.

Può dirsi, allora, che per la sussistenza della colpa occorrono "due elementi costitutivi":

  1. elemento negativo, che è dato dalla mancanza di volontà dell’evento;
  2. elemento oggettivo, che è dato dalla inosservanza di determinate regole di condotta (scritte o dettate dalla coscienza sociale).

L’inosservanza delle regole di condotta può determinare una responsabilità a titolo di colpa solo se è riferibile alla «coscienza e volontà» dell’autore del fatto: vale a dire, come si è sottolineato più volte, solo se essa era prevedibile ed evitabile usando i poteri di controllo e di attenzione di cui ciascun uomo dispone.
Quell’inosservanza non potrebbe invece determinare alcuna responsabilità a titolo di colpa se fosse stata dovuta a fattori cui il soggetto agente non era in grado di resistere o di sottrarsi.
Le regole di condotta (regole cautelari) che, al riguardo, assumono rilievo sono quelle dirette a prevenire il pericolo di eventi dannosi o a limitare i rischi collegati allo svolgimento di alcune attività umane.
Le regole di cui si è detto possono anche essere non scritte, ma dettate solo dalla coscienza sociale. In tal caso, la colpa che dipende dalla loro inosservanza si denomina «colpa generica».

      
 

Colpa generica e specifica

La colpa consiste nella inosservanza di precauzioni doverose. Quando essa si verifica per omissione di cautele, per violazione di regole di prudenza, di attenzione o diligenza, si denomina «colpa generica»
La colpa generica, pertanto, è connessa alla violazione di generiche regole cautelari (non scritte) e si sostanzia quando l’evento si verifica per:

  1. imprudenza
  2. imperizia
  3. negligenza

Si ha «imprudenza» quando il soggetto agente tiene una determinata condotta con “avventatezza” e “senza ponderazione”.

  • Fra le ipotesi di imprudenza rientra, ad esempio, il caso in cui un sinistro marittimo (collisione) con conseguenze mortali si verifica a causa di un colpo di sonno del timoniere di una delle navi coinvolte.

Dall'esempio appena fatto, il timoniere della nave risponderà del reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) se si accerta che il sonno fu dovuto a «motivi fisiologici» (come la stanchezza, la precedente ed abbondante consumazione del pasto, ecc.) e, quindi alla “grave imprudenza“ di essersi messo alla condotta dell’unità malgrado le non buone condizioni fisiche.
Il timoniere non risponderà invece del reato suddetto se il sonno fu dovuto a “caso fortuito” e cioè, a «cause patologiche» del tutto improvvise e imprevedibili. 

La «imperizia» è rappresentata dalla “incapacità” o “scarsa abilità” o “insufficiente preparazione” a svolgere determinate attività o professioni che esigono particolari cognizioni tecniche.

  • Fra le ipotesi di imperizia, rientra, ad esempio, quella del membro di equipaggio che si pone al timone della nave senza avere sufficiente dimestichezza con il mezzo e, a causa della limitata abilità, finisce per incagliarsi sugli scogli.

La «negligenza» è l’atteggiamento psichico di chi “manca di attenzione” nel compimento di una attività, di chi agisce con “trascuratezza” e “senza accortezza”.

  • Risponde, ad esempio, del reato di omicidio colposo dovuto a negligenza, il medico che dimentica uno strumento operatorio nel corpo del suo paziente poi deceduto a seguito dell’infezione così procuratagli.

La «colpa specifica», consiste invece nella inosservanza di “regole scritte” e precisamente nella inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, discipline, ecc.
Come emerge dalla indicazione fornita, l’origine delle regole scritte è la più varia perché non è solo la legge o il regolamento (ad esempio: le norme del Codice della strada, del Codice della navigazione o del rispettivi Regolamenti di esecuzione) ma può essere un qualsiasi provvedimento amministrativo (ad esempio: un ordine di servizi o di polizia, ecc.) e secondo alcune sentenze, le regole della disciplina sportiva.

 

 

Nell’ambito del concetto di colpa si possono ulteriormente distinguere fra:

  1. colpa incosciente (manca la volontà di cagionare un evento e la previsione dello stesso)
  2. colpa cosciente (manca la volontà ma non anche la previsione)

    

Colpa incosciente e cosciente

Nell’ambito del concetto di colpa si possono ulteriormente distinguere una:

  1. colpa incosciente
  2. colpa cosciente

La «colpa incosciente» (o senza previsione), ricorre quando il soggetto agente non si rende conto che la sua condotta potrebbe provocare eventi dannosi o pericolosi: quando l’evento non è stato voluto, ma non è stato neppure previsto.

  • Ad esempio, il cacciatore che spara dietro il cespuglio credendo vi fosse la lepre cacciata e uccide invece il suo compagno di battuta. E’ evidente che il cacciatore risponderà di omicidio colposo poiché l’evento-morte non è stato né previsto né voluto ma era evitabile usando normale prudenza.

La «colpa cosciente» (o con previsione), ricorre quando il soggetto agente non ha voluto l’evento, ma lo ha previsto come possibile conseguenza della sua condotta ma ha sicura fiducia che esso non si verificherà.

  • Ad esempio, nel caso dell’omicidio colposo verificatosi nel corso della battuta di caccia, l’autore del fatto dovrebbe rispondere a titolo di colpa cosciente se avesse visto il suo compagno nei pressi della siepe ove si era rifugiata la lepre, ma avesse sparato ugualmente fidando sulla bontà della propria mira.
  • L’ esempio più noto di colpa cosciente è quello del giocoliere che in un circo fa l’esercizio del lancio dei coltelli in direzione di una persona. Se la colpisce, ferendola, risponde al reato di lesioni colpose in quanto, pur avendo previsto di poter colpire quella persona, ha agito fidando nella sua abilità e nella convinzione di portare a termine il suo numero senza errori.
  • Esempio di colpa cosciente, nel settore marittimo, può essere quello del conduttore di una moto d'acqua che dopo aver scorto un boa atoll (=galleggiante recante una bandierina rossa con striscia diagonale bianca) che segnala la presenza di un pescatore ricreativo, non si tiene a distanza di sicurezza (100 metri dal segnale) ma attraversa imprudentemente la zona, ferendo il pescasub che nel frattenpo emergeva: Il diportista risponderà del reato di "lesioni colpose" (art. 590 c.p.) in quanto, pur avendo previsto di poter investire il sub, ha agito fidando nella sua abilità e nella convinzione di saper condurre comunque il mezzo senza commettere errori.

La colpa cosciente è una "forma più grave" di colpa che determina un aggravamento del reato (art. 61, n. 3 c.p.) e che presenta aspetti simili al dolo indiretto (o eventuale).

La colpa cosciente si distingue dal "dolo indiretto", in quanto mentre nel "dolo indiretto il soggetto agisce anche a costo di determinare i risultati che ha previsto come probabili o possibili", nella "colpa cosciente il soggetto prevede i risultati della sua condotta, ma agisce nella certezza o la sicura fiducia di non determinarli"-   

 

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