Rispetto al dolo, la colpa è una forma "meno grave" che assume la «volontà colpevole» (art. 43, comma1 c.p.). Essa presuppone, infatti, che nell’autore del reato manchi la volontà di provocare l’evento: volontà che, invece, come si è visto, caratterizza il dolo.
In particolare il delitto è colposo (o contro l’intenzione) quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dal soggetto agente, ma si verifica a causa di negligenza o imperizia o imprudenza (=colpa generica) oppure per inosservanza di regole di condotta (=colpa specifica).
Si ha colpa in tutti i casi in cui il soggetto ha agito con scarsa attenzione o con leggerezza, senza cioè adottare quelle misure e quelle precauzioni che avrebbero impedito il verificarsi dell’evento.
Può dirsi, allora, che per la sussistenza della colpa occorrono "due elementi costitutivi":
L’inosservanza delle regole di condotta può determinare una responsabilità a titolo di colpa solo se è riferibile alla «coscienza e volontà» dell’autore del fatto: vale a dire, come si è sottolineato più volte, solo se essa era prevedibile ed evitabile usando i poteri di controllo e di attenzione di cui ciascun uomo dispone.
Quell’inosservanza non potrebbe invece determinare alcuna responsabilità a titolo di colpa se fosse stata dovuta a fattori cui il soggetto agente non era in grado di resistere o di sottrarsi.
Le regole di condotta (regole cautelari) che, al riguardo, assumono rilievo sono quelle dirette a prevenire il pericolo di eventi dannosi o a limitare i rischi collegati allo svolgimento di alcune attività umane.
Le regole di cui si è detto possono anche essere non scritte, ma dettate solo dalla coscienza sociale. In tal caso, la colpa che dipende dalla loro inosservanza si denomina «colpa generica».
La colpa consiste nella inosservanza di precauzioni doverose. Quando essa si verifica per omissione di cautele, per violazione di regole di prudenza, di attenzione o diligenza, si denomina «colpa generica»
La colpa generica, pertanto, è connessa alla violazione di generiche regole cautelari (non scritte) e si sostanzia quando l’evento si verifica per:
Si ha «imprudenza» quando il soggetto agente tiene una determinata condotta con “avventatezza” e “senza ponderazione”.
Dall'esempio appena fatto, il timoniere della nave risponderà del reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) se si accerta che il sonno fu dovuto a «motivi fisiologici» (come la stanchezza, la precedente ed abbondante consumazione del pasto, ecc.) e, quindi alla “grave imprudenza“ di essersi messo alla condotta dell’unità malgrado le non buone condizioni fisiche.
Il timoniere non risponderà invece del reato suddetto se il sonno fu dovuto a “caso fortuito” e cioè, a «cause patologiche» del tutto improvvise e imprevedibili.
La «imperizia» è rappresentata dalla “incapacità” o “scarsa abilità” o “insufficiente preparazione” a svolgere determinate attività o professioni che esigono particolari cognizioni tecniche.
La «negligenza» è l’atteggiamento psichico di chi “manca di attenzione” nel compimento di una attività, di chi agisce con “trascuratezza” e “senza accortezza”.
La «colpa specifica», consiste invece nella inosservanza di “regole scritte” e precisamente nella inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, discipline, ecc.
Come emerge dalla indicazione fornita, l’origine delle regole scritte è la più varia perché non è solo la legge o il regolamento (ad esempio: le norme del Codice della strada, del Codice della navigazione o del rispettivi Regolamenti di esecuzione) ma può essere un qualsiasi provvedimento amministrativo (ad esempio: un ordine di servizi o di polizia, ecc.) e secondo alcune sentenze, le regole della disciplina sportiva.
Nell’ambito del concetto di colpa si possono ulteriormente distinguere fra:
Nell’ambito del concetto di colpa si possono ulteriormente distinguere una:
La «colpa incosciente» (o senza previsione), ricorre quando il soggetto agente non si rende conto che la sua condotta potrebbe provocare eventi dannosi o pericolosi: quando l’evento non è stato voluto, ma non è stato neppure previsto.
La «colpa cosciente» (o con previsione), ricorre quando il soggetto agente non ha voluto l’evento, ma lo ha previsto come possibile conseguenza della sua condotta ma ha sicura fiducia che esso non si verificherà.
La colpa cosciente è una "forma più grave" di colpa che determina un aggravamento del reato (art. 61, n. 3 c.p.) e che presenta aspetti simili al dolo indiretto (o eventuale).
La colpa cosciente si distingue dal "dolo indiretto", in quanto mentre nel "dolo indiretto il soggetto agisce anche a costo di determinare i risultati che ha previsto come probabili o possibili", nella "colpa cosciente il soggetto prevede i risultati della sua condotta, ma agisce nella certezza o la sicura fiducia di non determinarli"-