Anche in conformità a quanto previsto nell’Allegato II del D.Lgs. n. 182/2003, l’Autorità competente nel porto dovrà fornire al Comandante della nave, al gestore del servizio ed agli altri utenti del porto un «Documento Informativo» che, in generale, contenga:
In merito alle procedure per la segnalazione delle inadeguatezze i Comandanti delle navi che usufruiscono degli impianti portuali e dei servizi di raccolta, avranno in particolare a disposizione delle «Schede di segnalazione inadeguatezze» tramite cui comunicare eventuali disservizi riscontrati (un esempio di scheda è riportato nell’Allegato 6).
Nel Piano vanno inoltre indicate le procedure relative alle consultazioni permanenti con gli utenti del porto, con i soggetti concessionari dei servizi e con le altre parti interessate.
L’Autorità competente nel porto deve infine descrivere nel Piano le iniziative che intende realizzare per promuovere l’informazione agli utenti del porto al fine di ridurre i rischi di inquinamento dei mari causati dallo scarico in mare dei rifiuti e per favorire forme corrette di raccolta e trasporto.