Nel S.O. n. 228 della Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 è pubblicato il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 [1] sulla “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento delle navi e conseguenti sanzioni”.
L’attuazione della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, adegua la normativa italiana a far aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell’ambiente marino provocato dalle navi.
Infatti, il decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria prevede il divieto di scarico delle sostanze inquinantii (idrocarburi e sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa di cui agli Allegati della Convenzione di Marpol 73/78), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:
Le disposizioni del decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali".
Lo scarico di dette sostanze costituisce reato rubricato come “inquinamento doloso” o “inquinamento colposo”.
L’articolo 8, comma 1 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 [1] dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave mercantile, senza discriminazione di bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e il suo armatore, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che violano le disposizioni di cui all’art. 4, n. 1 D.lgs. 202/07, con conseguente sversamento volontario in mare delle sostanze inquinanti di cui all’Allegato I (=idrocarburi) e all’Allegato II (=sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla MARPOL 73/78, sono puniti
Il predetto articolo al comma 2 stabilisce che, se la violazione di cui al 1 comma causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, alle specie animali o vegetali o a parti di queste,
Il danno si considera di particolare gravità quando l’eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali (comma 3).
L’articolo 10, comma 1 D.lgs. 202/07 prevede a seguito di condanna per il reato di cui all’art. 8 la pena accessoria
Al Comandante e ai membri dell’equipaggio condannati per il reato di cui all' art. 8 è inibito l’attracco ai porti italiani per un periodo comunque non inferiore ad 1 (uno) anno, commisurato alla gravità del reato commesso, da determinarsi con Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
L’articolo 9, comma 1 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 [1] dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave mercantile, senza discriminazione di bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e il suo armatore, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che violano le disposizioni di cui all’art. 4, n. 1 D.lgs. 202/07, con conseguente sversamento colposo in mare delle sostanze inquinanti di cui all’Allegato I (=idrocarburi) e all’Allegato II (=sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla MARPOL 73/78, sono puniti
Il predetto articolo al comma 2 stabilisce che, se la violazione di cui al 1 comma causa danni permanenti o, comunque, diolar partice gravità, alla qualità delle acque, alle specie animali o vegetali o a parti di queste
Al Comandante e ai membri dell’equipaggio condannati per il reato di cui all' art. 9 è inibito l’attracco ai porti italiani per un periodo comunque non inferiore ad 1 (uno) anno, commisurato alla gravità del reato commesso, da determinarsi con Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Links:
[1] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;202