Prima di parlare dell’attività di controllo tecnico/amministrativo, non si può evitare di fare un cenno a quella che è l’azione normativa e regolamentatrice dell’Autorità Marittima locale svolta dalle Capitanerie di Porto competenti per territorio.
Forti delle competenze che la vigente legislazione affida alle predette Autorità in materia di inquinamento del mare e delle acque portuali di giurisdizione, nonché della sicurezza delle operazioni commerciali delle merci pericolose, le stesse hanno provveduto ad emanare, senza eccezioni, apposite Ordinanze, aventi valore di legge giusta art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, al fine di regolamentare, fra l’altro, le procedure di attuazione dei controlli relativi alla movimentazione delle merci inquinanti liquide alla rinfusa, di cui agli Allegati I e II della Marpol ed alla raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi di bordo, di cui agli Allegati III, IV e V della suddetta Marpol, nonché al D.lgs. 24/06/2003 n. 182.
Per poter svelare, l’intreccio dei molteplici controlli e verifiche a cui devono sottoporsi le navi durante la loro navigazione e la loro sosta nei porti nazionali, si ritiene più semplice ed efficace prendere un esempio e spiegarlo.
Una volta accertata, diciamo, la non pericolosità ambientale della nave in questione la stessa verrà fatta accedere in porto. Qualora dovesse trattarsi di nave petroliera o chimichiera l’attività di controllo e vigilanza ai fini dell’antinquinamento, non si fermerà certo qui. Naturalmente è verso queste navi che dovrebbe concentrarsi lo sforzo maggiore di tutta l’attività in questione, sia essa di fonte privatistica che pubblica.
Tutte le navi, a prescindere dalle dimensioni e dalla stazza, approssimandosi alla zona delle Bocche, prima di entrare nel canale di transito, per quanto possibile, devono mantenersi all’interno delle due «aree precauzionali» poste alle due estremità del predetto canale di transito, così individuate:
Tutte le navi di lunghezza fuori tutto superiore ai 20 metri che transitano nelle Bocche di Bonifacio in direzione Est-Ovest e viceversa debbono, per quanto possibile, procedere mantenendosi all’interno del canale di transito delimitato dai seguenti punti geografici:
navigando sulla destra della linea mediana.
È fatto obbligo a tutte le navi che intendano transitare nelle Bocche di Bonifaacio in direzione Est-Ovest e viceversa, di comunicare tale loro intenzione con la seguente procedura:
Il rapporto è reso nel rispetto del formato riportato in annesso;
Fermo restando tutti gli altri obblighi previsti dalla legge, è fatto obbligo a tutte le navi che navighino nelle Bocche di Bonifacio di osservare durante la navigazione le seguenti prescrizioni:
L’ossevanza delle prescrizioni e procedure dettate nei punti che precedono non esime la nave in navigazione nelle Bocche di Bonifacio dal conformarsi alle norme del COLREG.
[1] [1] Il sistema di terra A.I.S. (Automatic Identification Sistem) è stato attivato con il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 che ha recepito la Direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale e di informazione. Il sietma consente di realizzare una corrispondenza tra il bersaglio monitorato e gli elementi reali identificativi della nave e, quindi, necessario anche per garantire la security marittima nazionale e la port security . Il sistema è costituito attualmente di n. 46 stazioni installate presso siti remoti che garantiscono la copertura delle acque nazionali fino a 50/70 miglia dalla costa e da trasponder installati a bordo delle navi. Le informazioni AIS vengono inviate tramite segnali radio in banda VHF, con la centralizzazione presso il Server nazionale presente presso la Centrale operativa del Comandoi generale e da questi, trasmesse ad altri utenti istituzionali nazionali ed internazionali.
Sulla nave petroliera l’Autorità Marittima, dopo aver provveduto a verificare la citata “Lista di Controllo” e la regolarità della Certificazione di bandiera, allo scopo di verificare l’idoneità generale della nave ad entrare in porto, accerterà, al fine del rilascio dell’autorizzazione ad eseguire le operazioni commerciali, la regolarità della relativa istanza, la “Scheda di sicurezza” del prodotto fornita dal caricatore e l’avvenuta redazione congiunta della “Chek-list” di sicurezza da parte del Terminal e della nave .
Qualora la nave debba scaricare greggio col sistema “Crude Oil Washing”, di elevata importanza al fine di ridurre il più possibile i residui impompabili del carico e di conseguenza le emissioni inquinanti, si provvederà a continui controlli, da parte del Chimico di Porto e del Registro Navale, dell’efficienza del sistema di inertizzazione delle cisterne del carico.
Terminate le operazioni commerciali sarà sufficiente all’Autorità Marittima accertarsi che il Bordo abbia redatto il messaggio HAZMAT di partenza ed, eventualmente, verificare le avvenute registrazioni obbligatorie sul “Registro del Carico” dei residui rimasti, per autorizzarne la partenza.
Qualora trattasi di nave chimichiera le operazioni di controllo dovranno addentrarsi maggiormente sulla tipologia del carico da movimentare. Infatti, con la recente entrata in vigore del nuovo Allegato II della Marpol che ha, fra l’altro:
L’Autorità Marittima dovrà approfondire i propri controlli, anche tramite i Consulenti Chimici di Porto specie a riguardo dei residui di lavaggio dei prodotti più pericolosi di Categoria X di cui è fatto obbligo del conferimento presso le Port-facilities, al fine di accertarsi che vengano rispettate le procedure di smaltimento dei residui di lavaggio del carico prescritte dalla Marpol per ognuna delle Categorie di pericolosità da questa previste (X, Y, Z) e che siano state eseguite le prescritte trascrizioni del Registro del Carico.
Per quanto riguarda tutte le altre navi in generale i controlli di rito, come già accennato, si limitano solitamente alla verifica del rispetto delle procedure di custodia e conferimento dei rifiuti vari di bordo, di cui agli Allegati III, IV e V della Marpol, alle norme emanate con il D.Lgs 182/2003. Per lo svolgimento di detti controlli l’Autorità Marittima può avvalersi dei richiamati Chimici di Porto nonché del personale degli Uffici di Sanità Marittima.
Links:
[1] http://www.nonnodondolo.it/../1/edit%2322