Un particolare aspetto del "potere normativo" esercitato dal Comandante del Porto ex art. 59 Reg. Cod. nav., si ha nell’esercizio del potere-dovere di disciplina della circolazione stradale in ambito portuale, finalizzato, in questo caso, a disciplinare l’ordinato svolgimento della circolazione veicolare all’interno delle aree portuali.
Gli spazi portuali aperti alla circolazione delle auto sono quindi da intendersi quali “strade aperte all’ uso pubblico” ex art. 6, comma 7 C.d.S[1], intendendosi come tale sia la strada il cui uso è consentito a chiunque[2], sia quella il cui uso è limitato ad una sola determinata categoria di soggetti in possesso di idoneo titolo (es. biglietto di imbarco) ovvero rivestenti una determinata qualifica (es. spedizionieri, agenti marittimi) - e ciò trattandosi anche in questo caso, e nonostante la limitazione del fine, di “uso diffuso” [3].
Nell’area portuale si vengono pertanto a creare “due distinte zone” sulle quali esplicano i loro effetti due diverse norme; tuttavia, fra queste due zone, quella destinata a strada pubblica è funzionale a quella portuale, per cui le relative esigenze restano subordinate alle esigenze portuali – cosa delle quali il Capo di Circondario dovrà tenere conto nel disciplinare con propria Ordinanza la relativa circolazione stradale portuale.
Su tali aree il personale delle Capitanerie di porto in possesso della relativa «qualifica» esercita quindi il servizio di “Polizia Stradale” di cui all’art. 12 C.d.S., attività questa che può quindi qualificarsi come “Polizia di Sicurezza” secondo la definizione sopra indicata.
In base quindi alle suddette disposizioni, nonché alle "Circolari" interpretative ministeriali, sulla destinazione delle aree portuali in base all’utilizzo delle stesse, può rilevarsi quanto segue:
Nel primo caso, infatti, le eventuali infrazioni andranno ad incidere sulla esigenza, in senso tecnico, "di ordinate e sicure operazioni e manovre portuali" (così come richiamate dagli artt. 81 Cod. nav. e 59 Reg. Cod. nav); nel secondo caso, invece, l’esigenza da tutelare con la norma è quella di una "ordinata circolazione stradale" (e andrà applicato quindi il C.d.S.).
Infatti, in virtù del “principio di specialità” di cui all’art. 9 della Legge n. 689/81, le infrazioni commesse nelle c.d. “Aree Operative”, pur se commesse a mezzo autoveicol, poiché incidono comunque sulla "funzionalità di strutture ed attività portuali" (movimentazione mezzi meccanici, gru, carrelli elevatori, locomotrici di manovra, autoarticolati, ecc.), attraggono alla fattispecie concreta normalmente disciplinata dal Codice della Navigazione, alla quale si ricollega del resto la ancor più specialistica disposizione dettata dal D.Lgs. 272/99 in materia di "limitazione della velocità", rispettivamente, degli autoveicoli e dei mezzi meccanici.
Per analogia, anche il Ministero dei Trasporti[4] ha chiarito l’applicabilità del C.d.S. nelle aree private, in relazione alla natura ed alle funzioni degli spazi significando che il C.d.S. trova comunque applicazione nelle aree pubbliche e private soggette a pubblico passaggio che è tale quando “può circolarvi indiscriminatamente chiunque, escludendo invece tale fattispecie quando l’accesso sia limitato solo a particolari categorie”[5].
In concreto, quindi, la cogenza di tali norme realizza una sovrapposizione di discipline il cui ambito di applicabilità è individuabile con riferimento alle "finalità di utilizzo" delle singole aree demaniali nell’ambito della realtà fisica del porto, per cui negli spazi destinati «esclusivamente alla circolazione stradale» la disciplina sarà quella del Codice della Strada (ex art. 6, comma 7° e 14°- 2° periodo C.d.S.); mentre nelle aree destinate «esclusivamente ad attività portuali» la norma da applicare sarà quella di cui all’art. 1174, comma 2° Cod. nav.
[1] Giusta quanto richiamato dalla Circolare n° 82/1059/II del 22.01.99 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto (Maricogecap)
[2] Cass. Civ. - Sent. n° 4603 del 11.04.2000
[3] Conforme parere del 1977 dell’ Avvocatura Generale dello Stato
[4] Nota n° 58836 del 19.06.07 confermata dal successivo Parere n° 16789/2008
[5] Cass. Civ. - Sentenza n° 4603 del 11.04.2000).
La prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di «circolazione stradale» e la «tutela ed il controllo sull’uso delle strade»[1], possono essere espletati, previo superamento di un “esame di qualificazione” [2], secondo quanto stabilito dal Regolamento di esecuzionedel C.d.S. (D.P.R. 495/92), dal personale del Corpo delle Capitanerie di porto, nell’ambito delle aree di cui all’art. 6, comma 7 del C.d.S. (Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati): nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all’uso pubblico (=non operative) è riservata al Comandante di porto Capo del Circondario, il quale vi provvede a mezzo di Ordinanze, in conformità del C.d.S.).
Su tali aree il personale in possesso della relativa qualifica esercita quindi il servizio di “Polizia Stradale” di cui all’art. 12 C.d.S., attività questa che può quindi qualificarsi come “Polizia di Sicurezza” secondo la definizione sopra indicata.
Nel caso di violazioni delle norme che disciplinano la «circolazione» nelle aree portuali operative cc.dd. “aree portuali non aperte all’uso”, si applica l’art. 1174 comma 2 Cod. nav.
Nella pratica, il militare operante (es. del servizio N.O.I.P.), accertata l’infrazione, si limiterà a redigere l’apposito modulo di “Avviso di accertamento” che provvederà poi ad apporre, ad esempio, sul parabrezza del mezzo, documentando in un secondo momento, una volta raggiunto il proprio Comando, l’attività svolta, gli accadimenti con apposita “Relazione di Servizio” da presentare all’Ufficio competente a riceverla (es. sezione Contenzioso della Capitaneria di Porto) i cui addetti provvederanno a redigere il relativo «Verbale di contestazione» e a sottoscriverlo[3].
Copia del Verbale, unitamente alla relazione di servizio, all’avviso di accertamento e ad eventuali altri rilievi, è conservato presso l’Ufficio predetto.
[1] Per quanto concerne la definizione di “strada”, questa deve considerarsi quale “area ad uso pubblico destinata alla circolazione di pedoni, veicoli ed animali” (art. 2, c.1^ C.d.S.). Tale definizione viene integrata dal successivo art. 3, che distingue – oltre ai vari tipi di strada, anche le parti della stessa, quali ad es. le “banchine”, le “aree e bracci di intersezione”, le “corsie”, le “fasce di pertinenza e di rispetto”, le “carreggiate”, oltre alle definizioni di “corsia”, di “circolazione”, ecc.
[2] Abilitazione ottenuta – ai sensi del D.M. 21.02.96 - previo superamento dello stesso “corso” previsto dal D.P.R. 16.12.92, n° 495 (Reg. Es. C.d.S.) come modificato dal D.P.R. 16.09.96, n° 610.
[3] Cass. Civile Sez. I, Sentenze n. 12105 del 27 settembre 2001 e n. 10015 del 10 luglio 2002 – […] ne deriva, in relazione al caso di specie, l’accoglimento del profilo del motivo relativo alla (erroneamente) ritenuta nullità dell’Ordinanza di Ingiunzione per non essere stato il Verbale di contestazione sottoscritto dagli Agenti accertatori, non dovendo, come si visto, il Verbale di contestazione essere sottoscritto necessariamente da essi, ma (se non redatto con sistemi meccanizzati, nel qual caso non è affatto necessaria la sottoscrizione), da qualsiasi soggetto che faccia parte dell’Ufficio o Comando al quale appartiene l’organo accertatore a ciò abilitato…..
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