Ai fini e per gli scopi del piano operativo, si definisce “emergenza in mare” ogni situazione eccezionale, comunque originata e causata, caratterizzata dalla presenza di inquinamento o imminente pericolo di inquinamento del mare e delle coste da idrocarburi o da altre sostanze nocive, suscettibile di creare anche una grave minaccia per la vita umana, le popolazioni rivierasche, l’ambiente e l’economia della zona colpita.
â–º L’emergenza consta di due fasi:
L’emergenza locale è l’ipotesi prevista dal comma 2 dell’art. 11 della legge 21/12/82 n. 979. Essa è dichiarata dal Capo del Compartimento marittimo colpito, o minacciato di essere colpito da inquinamento da idrocarburi o da altre sostanze nocive, ove, per l’ampiezza dell’area inquinata, ovvero per il grado di pericolo che tale situazione costituisce, o può costituire, per le vite umane, le popolazioni rivierasche, l’ambiente, o l’economia della zona colpita, si richieda, anche attraverso l’attivazione di procedure espressamente previste per tale tipo di situazione, la mobilitazione di risorse che, per qualità e quantità, eccedano quelle di cui normalmente il Capo del Compartimento marittimo dispone.
Dichiarata l’emergenza locale, il Capo del Compartimento marittimo assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del presente “Pano operativo di pronto intervento locale”, dando di ciò tempestiva comunicazione al Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Protezione della Natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Centrale Operativa del Comando Generale delle Capitanerie di Porto e al Centro Operativo Periferico di giurisdizione (C.O.P.).
L’emergenza nazionale è l’ipotesi prevista dal comma 4 dell’art. 11 della legge 31.12.1982 n. 979. Essa è promossa dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare interessato a tal fine dal Capo del Compartimento marittimo colpito dall’inquinamento, per il tramite della Centrale Operativa (C.O) del Comando Generale nel caso in cui l’emergenza locale non sia fronteggiabile con i mezzi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare disponibili a livello locale.
Chiunque rilevi la presenza di idrocarburi o abbia comunque cognizione di una immissione o di una minaccia di immissione di idrocarburi o di altre sostanze nocive nelle acque del Compartimento Marittimo interessato, deve darne rapida e tempestiva segnalazione alla Capitaneria di Porto competente oppure alla più vicina Autorità Marittima, ad un ufficio di P.S., alla stazione C.C. o al Sindaco competente per territorio. Tale segnalazione, oltre che a mezzo telefono utilizzando il numero blu 1530 potrà essere data:
La segnalazione di allarme dovrà specificare:
In particolare, i “messaggi rapporto” che il Comandante, l’armatore o il proprietario della nave, di un mezzo o di un impianto responsabile dell’inquinamento o della minaccia di inquinamento sono obbligati ad inviare, a norma del prot. I alla convenzione MARPOL 73/78 e della L. 979/82 art.12, devono comunque contenere, ad integrazione delle notizie generali di cui sopra, i seguenti dati:
La Sala Operativa della Capitaneria di Porto si attiva con il pronto intervento del Capo Sezione Operativa o Ufficiale/Sottufficiale d’ispezione e del Comandante che, dopo aver valutato l’entità dell’evento le sue modalità e gli eventuali responsabili, danno attuazione alle fasi di emergenza. Il Capo Sezione Operativa o l’Ufficiale/Sottufficiale d’ispezione, ove possibile si reca con i mezzi disponibili nella zona interessata e fornisce una prima valutazione dell’inquinamento in corso, soprattutto per quanto attiene all’ampiezza e alla natura; diversamente viene designato un Ufficiale/Sottufficiale appartenente anche alla struttura periferica più vicina al luogo dell’inquinamento, da inviare sul posto per riferire le informazioni necessarie.
Il Capo del Compartimento assume la supervisione e, valutata la situazione, può dichiarare lo stato di “emergenza locale” assumendo la direzione di tutte le operazioni oppure può non dichiarare lo stato di ”emergenza locale” mantenendo comunque il coordinamento di tutte le operazioni ovvero delegare il coordinamento.
Il Capo Servizio Operativo-Ambiente o, in sua assenza l’Ufficiale Superiore più anziano/reperibile, coordina e dispone l’intervento del personale e dei mezzi in relazione alle direttive impartite dal Comando.
Il Capo Sezione Operativa o, in sua assenza l’Ufficiale/Sottufficiale addetto alla Sala Operativa/d’ispezione, provvede affinché sia possibile: