Sono «imperfette o incomplete» le norme che contengono direttamente «il solo precetto o la sola sanzione».
Ad adiuvandum:
♦ Decretro legislativo 18.07.2007. n. 202 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE)
il Comandante di una nave mercantile, senza discriminazione di bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e il suo armatore, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che violano le disposizioni di cui all’art. 4, n. 1 D.lgs. 202/07, con conseguente sversamento volontario in mare delle sostanze inquinanti di cui all’Allegato I (=idrocarburi) e all’Allegato II (=sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla MARPOL 73/78, sono puniti con l’arresto da 6 (sei) mesi a 2 (due) anni e con l’ammenda da € 10.000 ad € 50.000. Il predetto articolo al comma 2 stabilisce che, se la violazione di cui al 1 comma causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, alle specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l’arresto da 1 (uno) a 3 (tre) anni e l’ammenda da € 10.000 ad € 80.000. Il danno si considera di particolare gravità quando l’eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali (comma 3).
La sanzione è stabilita altresì nell’art. 9, comma 1 del medesimo decreto per gli “versamanti colposi” in mare delle sostanze inquinanti suindicate che è, a sua volta, una norma imperfetta perché non contiene alcun precetto, ma solo la sanzione (dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave mercantile, senza discriminazione di bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e il suo armatore, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che violano le disposizioni di cui all’art. 4, n. 1 D.lgs. 202/07, con conseguente sversamento colposo in mare delle sostanze inquinanti di cui all’Allegato I (=idrocarburi) e all’Allegato II (=sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla MARPOL 73/78, sono puniti con l’ammenda da € 10.000 ad € 30.000.
Il predetto articolo al comma 2 stabilisce che, se la violazione di cui al 1 comma causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, alle specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l’arresto da 6 (sei) mesi a 2 (due) anni e l’ammenda da € 10.000 ad € 30.000.
Il danno si considera di particolare gravità quando l’eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali (comma 3).
♦ Decretro legislativo 18.07.2005. n. 171 (Nuovo Codice della nautica da diporto):
Il comma 4 del D.lgs. n. 171/2005 (=norma imperfetta), prevede sanzioni amministrative più lievi (misura ridotta pari a 100 €) a carico di chi non osserva una “disposizione” del D.lgs. 171/2005 o un provvedimento legalmente dato dall’Autorità competente in base al predetto decreto.
♦ Pesca marittima D.lgs. n. 4/2012
L’articolo 7, comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 4/2012 è norma imperfetta perché contiene il divieto (precetto) di danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l’uso di materie esplodenti, di energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici.
La sanzione è fissata all'art. 8, comma 1 per l’inosservanza del precetto (…. salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l’arresto da 2 mesi a 2 anni o l’ammenda da 2.000 € a 12.000 €).
N.B.
L’art. 9, comma 1, prevede l’applicazione delle pene accessorie della confisca del pescato, degli attrezzi,, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite dalla Legge sulla pesca.
L'articolo 7, comma 1 lettera f) del D.lgs. n. 4/2012 è norma imperfetta perché contiene il divieto (precetto) di sottrarre o asportare, senza il consenso degli aventi diritto, gli organismi acquatici oggetto dell’altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili […], e ne fissa la sanzione (art. 8, 2° comma) per l’inosservanza del precetto (arresto da 1 mese a 1 anno o ammenda da 1.000 € a 6.000 €).
L’art. 9 , comma 1 lettera a) prevede l’applicazione delle pene accessorie della confisca del pescato, salvo che sia richiesto dagli aventi diritto, degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite dalla Legge sulla pesca nonché la sospensione della licenza di pesca
[1] [1]Concorso formale del delitto di cui all'art. 635, comma 2 n. 3 del c.p. (Danneggiamento aggravato...) nel "mare territoriale" o aree demanali in quanto bene pubblico esposto alla pubblica fede e destinato a pubblica utilità (Cass. Sez. I 20.02. 1987 n. 287).
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[1] http://www.nonnodondolo.it/../1/edit%2322