Il regime internazionale della navigazione: nazionalità delle navi

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La libertà di navigazione è la principale attività di utilizzazione dell’Alto mare. Tale diritto di libertà, che compete a tutti gli Stati, anche a quelli privi di litorale marittimo, si estrinseca attraverso il corrispondente diritto ad attribuire alle navi la propria nazionalità, che garantisce non solo l’indisturbato esercizio della propria giurisdizione sulla nave, ma anche il diritto di proteggere la nave e la sua “comunità viaggiante” contro ogni interferenza da parte di terzi.

Per «nazionalità» di una nave s’intende un criterio di collegamento che si stabilisce con l’ordinamento giuridico dello Stato e che comporta la soggezione della nave alla sovranità dello Stato medesimo. Requisiti essenziali sono che esista un «genuine link» (=legame sostanziale) tra lo Stato e la nave, e che lo Stato eserciti un reale potere di controllo su di essa.
In contrasto con questo principio, alcuni Stati accordano facilmente la propria bandiera, a prescindere da qualsiasi controllo sulla proprietà, sulle condizioni di sicurezza e navigabilità e sulla qualificazione professionale dell’equipaggio: è il fenomeno delle cosiddette «
bandiera ombra», che comporta l’attribuzione della propria bandiera mercantile con criteri risibili da parte Stati che, in ragione di ciò, hanno flotte marittime spropositate ed abnormi rispetto alla effettiva consistenza economico-commerciale.
La Convenzione di Montego Bay, pur richiedendo il “
genuine Iink”, non prevede alcuna sanzione per le “bandiere ombra”, ma prevede che la nave che navighi sotto due o più bandiere, usandole secondo convenienza, venga assimilata ad una nave priva di nazionalità.
L’Italia ha cercato di fronteggiare il fenomeno delle “bandiere ombra’ con la recente istituzione (con
Legge 27 Febbraio 1998, n° 30) del “Registro Internazionale delle navi adibite alla navigazione internazionale”, in cui possono essere iscritte, su specifica autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le navi adibite esclusivamente a traffici ed a commerci internazionali. Per conseguire l’obiettivo di invogliare gli armatori nazionali ad iscrivere le proprie navi nuove nel "Registro internazionale italiano", e non ricorrere quindi alle cosiddette "bandiere ombra", si sono scelti gli strumenti degli sgravi contributivi e di una più flessibile composizione della nazionalità dell’equipaggio delle navi.