Provvedimenti provvisori del Comandante di Corpo, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 382/78

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L’ art. 15, comma 3°, della legge n. 382/78 prevede che “in caso di necessità ed urgenza il Comandante di Corpo può disporre, a titolo precauzionale, l’immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di 48 ore, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare”. 

Ciò stante, la Procura Generale Militare presso la Corte di Cassazione, con un suo autorevole e specifico intervento, ha chiarito ed evidenziato la correttezza di provvedimenti disciplinari cautelari del Comandante nei casi in cui, pur mancando i rigidi presupposti legittimanti l’arresto o il fermo, il reato (comune o militare) commesso dal militare sia di gravità e rilevanza tali da giustificare ampiamente l’opportunità di una tempestiva “misura” di carattere provvisorio.

Al riguardo, la Procura Generale Militare ha citato, come esempio, il grave caso dell’omicidio tra pari grado che, essendo reato comune (il C.P.M.P., infatti, considera e punisce come reato militare solo l’omicidio dell’inferiore e quello del superiore), non rientra tra le fattispecie per le quali il Comandante agisce in veste di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, con facoltà di arresto o fermo.

Infatti - come precisato dalla stessa Procura Generale - le misure disciplinari prese dal Comandante ai sensi dell’art. 15 L. 382/78 non violano l’art. 13 Cost., in quanto limitate ad un massimo di 48 ore, e non contrastano neppure con il principio della sospensione disciplinare in pendenza dell’azione penale, in quanto la commissione di un reato giustifica comunque l’inizio di un procedimento disciplinare di corpo, nel qual caso, prima dell’intervento dell’Autorità Giudiziaria, è consentita l’adozione dei necessari ed urgenti provvedimenti provvisori (fermo restando il divieto di adottare sanzioni definitive).

Ovviamente, trattandosi di fatto-reato, il Comandante deve fare immediato comunicazione (=rapporto) alla competente Autorità Giudiziaria, che interviene subito e pone in essere a tutte le attività di sua pertinenza.

 

Al termine del procedimento penale, sarà ripreso e concluso l’esame disciplinare sospeso con l’intervento dell’Autorità Giudiziaria.