Preavviso di accertamento: validità

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In caso di infrazione commessa a mezzo autoveicolo, la posizione all’esterno della vettura di un «foglietto di preavviso» risponde ad una mera prassi, e non costituisce equipollente della contestazione dell’infrazione; per cui l’omissione di tale prassi è priva di effetti giuridici non costituendo obbligo per l’Amministrazione[1], essendo detto preavviso un mero atto prodromico alla successiva ordinanza e non assimilabile quindi né a questa, né al verbale di accertamento e contestazione, e conseguentemente non è impugnabile[2].
Si richiama al riguardo quanto disposto dalla Circolare n° 82/056963/II del 11.09.98 di Maricogecap sulla non impugnabilità del verbale, atteso che lo stesso costituisce atto preliminare che non lede direttamente alcun interesse del ricorrente, nonché la Sentenza n° 6485 emanata in data 19.05.2000 dalla Cass. Civ. – Sez. III^ in materia di applicabilità – per le violazioni in materia da diporto delle norme della L. 689/81 e non del C.d.S.
Quanto sopra potrebbe comportare l’annullabilità, in via di autotutela e giusta quanto disposto dalla Circolare n° 66 prot. n° M/2413 del 17.05.95 del Ministero dell’Interno, dello stesso preavviso, qualora effettuato nei confronti di un soggetto erroneo (art.386 Reg. Es. C.d.S.), senza necessità di inoltro alla Prefettura competente per l’emanazione di eventuale Ordinanza di Archiviazione (vedasi al riguardo Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale Centrale – Sent. del 02.09.98).
Qualora tuttavia si dovesse ricorrere a tale procedura, si avrà cura di fornire comunque idonea informazione al contravventore, specificando che a tale atto seguirà l’emanazione del relativo verbale di accertamento e contestazione amministrativa, unico provvedimento questo che assume valore di atto amministrativo secondo le formalità previste dalla L.689/81,ivi comprese le relative forme di tutela.
Decorso inutilmente il termine per il pagamento, verrà emessa la relativa Ordinanza - Ingiunzione la quale – analogamente alla sentenza di rigetto dell’eventuale ricorso emanata dal Giudice adito dal contravventore – costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione a ruolo esattoriale e successiva esecuzione coattiva,secondo il disposto del D.P.R. n°602/1973 e del C.P.C.

L’eventuale cancellazione dal ruolo potrà essere quindi autorizzata solamente dall’Ente che ha originariamente imposta la sanzione mediante la relativa procedura di discarica esattoriale, che potrà essere legittimamente adottata solo qualora l’interessato dimostri di aver regolarmente effettuato l’oblazione in via breve, ovvero il pagamento della somma ingiunta con Ordinanza nei termini di legge.

 

 


[1] Sentenza Cassazione Sez. 1^ - n. 2683 del 02.06.1989

[2] Cass. Civ. , Sez. II^ - Sent. n° 5447 del 09.03.07 – conforme – Sez. I^ - Sent. n° 5875 del 24.03.04).