L'infermità mentale

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Fra le cause che incidono sulla imputabilità, ha particolare rilievo il vizio di mente. L’art. 88 c.p. stabilisce che “non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere e volere”.
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89 prevede poi “chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere e volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita”.
Non basta accertare l’esistenza di una malattia mentale per escludere l’imputabilità: occorre appurare in concreto caso per caso, se, e in quale misura, tale malattia abbia effettivamente compromesso la capacità del soggetto di intendere e volere.

 

Per infermità deve intendersi un concetto molto più ampio rispetto a quello di malattia giungendo a comprendere anche i "disturbi psichici" di carattere non strettamente patologico. Rientra tra le infermità anche la malattia fisica (anche quelle a carattere transitorio) da cui derivi un vizio di mente.

L'incapacità di intendere e di volere può essere "totalmente esclusa" o "grandemente ridotta" da condizioni di infermità mentale. In questi casi l'imputato è esente da pena o assoggettato a pena ridotta. Pertanto, a seconda del suo grado, l’infermità può essere:

  1. totale
  2. parziale

Il vizio di mente è totale (art. 88 c.p.) se al momento della commissione del fatto, l’infermità è tale da escludere del tutto la capacità di intende e volere. In tal caso il soggetto sarà dichiarato non imputabile perché totalmente infermo di mente (art. 88 c.p.); ma se riconosciuto socialmente pericoloso gli si applica la misura di sicurezza del "ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario".

  • Si pensi ad esempio, all’ipotesi in cui l’autore del reato è un demente, un paranoico, un nevrotico, o comunque, a tutte le ipotesi in cui l’autore del reato ha una malattia che provoca disturbi più o meno intensi alle sue capacità mentali.
  • Si pensi ad esempio, all’ipotesi in cui l’autore del reato è un cleptomane o un piromane che sono capaci di intendere in quanto comprendono perfettamente il valore sociale della norma che impone loro di non rubare o di non appiccare incendi; sono però incapaci di volere perché la loro malattia è più forte della loro volontà e le loro forze sono soggette alle spinte della malattia.

E’ invece parziale (art. 89 c.p.) se la capacità di intendere e volere non è esclusa ma solo diminuita in presenza di un vizio di mente. La pena è diminuita in caso di infermità parziale.

  • Ad esempio, se un epilettico compie il reato fuori delle fasi di attacco della malattia egli è, perciò, imputabile (fruirà di una diminuzione di pena in quanto, comunque, affetto da epilessia).

 

 

L’art. 90 c.p. stabilisce che “gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità”. La rilevanza scusante degli stati emotivi o passionali è comunque ammessa in presenza di due condizioni essenziali:

  1. lo stato di coinvolgimento emozionale si manifesti in una personalità già debole;
  2. lo stato emotivo o passionale assuma, per particolari caratteristiche, significato e valore di infermità, sia pure a carattere transitorio.
  • Ad esempio, il marito che uccide la moglie in un attacco d’ira o di gelosia, e colui che, in stato di agitazione, ingiuria il , saranno normalmente imputabili perché il loro turbamento psichico non dipende da una malattia. Per essi potranno, se del caso, operare talune circostanze attenuanti (artt. 69 e 62 n. 2 c.p.).