Delitti contro la libertà personale

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Il regolare e proficuo svolgimento (o meglio, il buon andamento) delle attività della Pubblica Amministrazione può essere turbato dalle condotte (abusi) di quelle stesse persone che sono chiamate ad esercitare tali pubbliche attività.

Nel titolo XII, Capo III, Sezioni II e IV del Codice penale, sono previsti e puniti «i fatti» commessi dai Pubblici Ufficiali che, con la perfetta consapevolezza di agire fuori dei casi consentiti dalla legge e di abusare, quindi, dei poteri inerenti alla pubblica funzione, offendono oltre all’interesse relativo al regolare svolgimento della Pubblica Amministrazione (interesse secondario), altresì gli interessi (primari) relativi alla libertà della persona:

  1. limitando la possibilità per il soggetto di spostarsi materialmente da un luogo a un altro (Sez.II);
  2. offendendo il fondamentale interesse relativo alla inviolabilità del domicilio (Sez. IV). 

Arresto illegale (art. 606 c.p.)

Commette il reato di cui all'art. 606 c .p., il Pubblico Ufficiale (357) che procede ad un arresto (380 ss. c.p.p.), con la consapevolezza di abusare dei poteri[1], inerenti alla pubblica funzione (Cass. 22 novembre 1982, Rosa).
Ai fini della punibilità occorre sottolineare che deve sussistere la volontà (dolo) da parte del Pubblico Ufficiale, di procedere all’arresto con la consapevolezza di agire fuori dei casi previsti dalla legge.

  • Ad esempio, è punibile il Pubblico Ufficiale che procede all’arresto di una persona e omette di liberarla (omissione) dopo che si è accorto dell’errore

Se manca la volontà (ad esempio, errore dovuto a ignoranza) il fatto potrà essere punito soltanto in sede disciplinare.
Il colpevole è punito con la reclusione fino a tre anni. 

Abuso di autorità contro arrestati o detenuti (art. 608 c.p.)

Commette il reato di cui all'art. 608 c.p., il Pubblico Ufficiale che, per ragioni del suo ufficio, sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità competente.

  • Ad esempio, l’ Ufficiale di polizia giudiziaria al quale è affidata la persona colpita da ordine di accompagnamento ovvero l’Agente della forza pubblica cui sia affidato il pazzo da tradurre al luogo di cura.

Occorre ai fini della punibilità che il Pubblico Ufficiale abbia adottato un provvedimento non consentito dalla legge per effetto del quale la libertà fisica della persona arrestata o detenuta o affidata sia rimasta limitata oltre i termini legali.
Il delitto può concorrere materialmente (concorso di reato) con altri delitti i quali offendono beni ed interessi della persona diversi dalla libertà fisica (ad esempio, percosse, lesioni, ingiurie, minacce, ecc.)
Il colpevole è punito con la reclusione fino a trenta mesi.
La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro Pubblico Ufficiale (357), rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita. 

Perquisizione e ispezione personali arbitrarie (art. 609 c.p.)

Commette il reato di cui all'art. 609 c.p., il Pubblico Ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione (352, 247-252 c.p.p.) o un’ispezione personale (245 c.p.p.).
Occorre che, fuori dei casi in cui la legge autorizza a procedere ad una ispezione o perquisizione personale, il Pubblico Ufficiale abbia provveduto a uno di tali atti con la perfetta consapevolezza di agire fuori dei casi consentiti dalla legge; oppure, nei casi in cui l’ispezione o la perquisizione fosse autorizzata dalla legge, che lo stesso non abbia osservate le formalità prescritte, con la consapevolezza dell’abuso.
Si rammenta che l’art. 354 comma 3 c.p.p. vieta agli Ufficiali di polizia giudiziaria l’ispezione personale del soggetto.
Quando con la perquisizione o l’ispezione arbitraria vengono offesi altri beni, oltre a quello della libertà personale della persona sottoposta agli atti suddetti (ad esempio, libertà sessuale, pudore, onore), si avrà concorso materiale di delitti.

  • Ad esempio, concorso fra questo delitto e il delitto di atti di libidine o di atti osceni, o di ingiuria, ecc.

Il colpevole è punito con la reclusione fino ad un anno. 

Violazione di domicilio commessa da un Pubblico Ufficiale (art. 615 c.p.)

Commette il reato di cui all'art. 615 c.p., il Pubblico Ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni (323), s’introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell’articolo 614 c.p. (abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi)
Occorre, ai fini della punibilità, che il Pubblico Ufficiale sia "competente" (presupposto) ad effettuare una perquisizione domiciliare (se lo stesso agisce fuori della sfera dei suoi poteri, risponde del delitto di cui all’art. 614 in concorso materiale col delitto previsto dall’art. 347 - Cass. 28 giugno 1940, Salvetti); che lo stesso si sia introdotto o trattenuto nei luoghi indicati nell’art. 614 c.p. illegittimamente oppure si sia introdotto nei luoghi stessi senza osservare le formalità prescritte dalla legge.

  • Ad esempio, ha effettuato la perquisizione di notte, violando l’art. 352, n. 3 c.p. 

Occorre, infine, che il Pubblico Ufficiale abbia commesso l’azione rendendosi ben conto di commettere un abuso (se difetta la coscienza dell’abuso si avrà soltanto una grave mancanza disciplinare).
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se l’abuso consiste nell’introdursi o nel trattenersi nell’abitazione.
Se l’abuso consiste nell’introdursi nei detti luoghi senza l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge (250, 352 c.p.p.), la pena è della reclusione fino a un anno.

 


[1] L’abuso di potere comprende l’usurpazione del potere non conferito dalla legge, l’eccesso di competenza, l’azione fuori dei casi consentiti dalla legge e la mancata osservanza delle formalità prescritte dalla legge.