Attività di polizia marittima esercitata in corso di navigazione

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L’attività di "polizia marittima" in corso di navigazione è disciplinata dal Capo III del Codice della Navigazione, e segnatamente dagli artt. 200 (Polizia esercitata dalle Navi da Guerra); 201 (Inchiesta di Bandiera) e 202 (Cattura di nave sospetta di tratta di schiavi).
A tali tradizionali disposizioni, dettate dal Codice del 1942, se ne aggiungono altre più recenti e più specifiche, connesse alla repressione di particolari e specifiche tipologie di illecito, quali il T.U. sugli «stupefacenti» (D.P.R. 309/90) ed il T.U. sulla «immigrazione clandestina» (D.lgs. 286/98).

Dette attività di polizia marittima, ognuna delle quali disciplinata da specifica norma, coinvolgono quindi direttamente anche le Unità del Corpo delle Capitanerie di porto qualora impegnate in specifiche attività ed azioni di polizia esercitate in "alto mare", quali:

  1. Art. 201 del Cod. nav. ”Inchiesta di Bandiera”: attività di polizia in alto mare esercitata nei confronti delle navi mercantili nazionali, che debbono fermarsi all’intimazione della nave da guerra o in servizio di polizia (vedasi anche Convenzione di Montego Bay – art.111);[1]
  2. Art. 6 della Legge 04.03.58, n° 100 “ Uso delle armi da parte di militari e P.G. in servizio di frontiera”: consente l’uso delle armi contro navi mercantili nella zona di vigilanza demaniale marittima qualora i Comandanti non ottemperino all’intimazione di fermo, impartita con segnalazioni luminose e con esplosione di almeno 3 colpi in aria;
  3. Artt. 9 bis, 9 ter e 9 quater del D.Lgs. 25.07.98, n° 286 (T.U. Immigrazione): consentono alle navi italiane in servizio di Polizia ed alle unità della M.M. di fermare, ispezionare e quindi sequestrare conducendole in porto le navi sospette di coinvolgimento in immigrazione clandestina trovate nel mare territoriale o nella zona contigua;
  4. Artt. 1-10 del D.M. 14.07.03 “Contrasto all’immigrazione clandestina” : consente alle Unità della Guardia Costiera di effettuare in acque internazionali (art. 7) “Inchiesta di Bandiera” ed esercitare “Diritto di vista” sulle unità sospettate di trasportare immigranti clandestini. In particolare l’art. 6 comma 1, prevede che dette unità effettuino attività di sorveglianza e controllo a fini preventivi, procedendo in caso di emergenza a compiti di soccorso e contestualmente anche ai relativi atti di polizia giudiziaria
  5. Art. 99 del D.P.R. 09.10.90, n° 309 (T.U. Stupefacenti), art. 25 comma 1° della Legge  26.06.90, n° 162 e art. 84 quater della Legge n. 685/75: consente alla nave da guerra o in servizio di polizia di fermare, sottoporre a visita, perquisire e quindi catturare e condurre in porto la nave nazionale, anche da diporto, trovata in acque territoriali o in alto mare sospettata di essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
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[1] Vedasi anche L. 979/81 – Corte Appello Palermo n° 274 del 25.01.07 – Cass. Pen. – Sez. III^ - Sent. n° 31403 del 21.09.06 e n°12326 del 13.12.88